Art. 9 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al fine di promuovere l'affidamento  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza  pubblica,
nonche'  di  consentire  l'applicazione  delle  decurtazioni  di  cui
all'articolo 27, comma 2, lettera d),  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le  regioni  a  statuto  ordinario  attestano,  mediante
apposita comunicazione inviata entro il 31  maggio  di  ciascun  anno
all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma  300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre
dell'anno precedente,  delle  informazioni  di  cui  all'articolo  7,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o  dei  bandi  di  gara  ovvero
l'avvenuto  affidamento,  entro  la  medesima  data,  con   procedure
conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i  servizi
di trasporto pubblico locale e regionale con  scadenza  entro  il  31
dicembre dell'anno  di  trasmissione  dell'attestazione,  nonche'  la
conformita' delle procedure di gara alle misure di cui alle  delibere
dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  adottate  ai   sensi
dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio  della  facolta'  di  cui
all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
l'attestazione di cui  al  primo  periodo  reca  l'indicazione  degli
affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga. 
  2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione  di  cui  al
comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   e
l'Autorita' di regolazione dei  trasporti  definiscono,  ciascuno  in
relazione  agli  specifici   ambiti   di   competenza,   con   propri
provvedimenti, le modalita' di controllo,  anche  a  campione,  delle
attestazioni di cui al  comma  1,  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  previste  dal  comma  2,  nonche'   le   modalita'   di
acquisizione delle informazioni necessarie ai fini  dell'applicazione
delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma  2,  lettera  d),
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96.  I  predetti
Ministeri e l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  definiscono
altresi', senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, mediante appositi accordi  i  termini  e  le  modalita'  di
trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti  nello
svolgimento dell'attivita' di controllo. 
  4. In caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre  dell'anno
precedente, delle informazioni di cui all'articolo  7,  paragrafo  2,
del regolamento (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, o del bando di gara ovvero in caso di
mancato affidamento, entro la medesima data, con  procedure  conformi
al citato regolamento (CE) n. 1370/2007,  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale  e  regionale  con  scadenza  entro  il  31  dicembre
dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui  al  comma  1,  il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  propone
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della  legge
5 giugno  2003,  n.  131,  ai  fini  dell'avvio  delle  procedure  di
affidamento ad evidenza pubblica. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si  applicano  ai  fini
della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio
finanziario 2023 sul Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle
stesse  avvenga  secondo   criteri   diversi   da   quelli   previsti
dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale  ultimo
caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente  articolo  si
applica sulla quota assegnata alla  regione  a  statuto  ordinario  a
valere sulle risorse del predetto Fondo. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 24
          aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale).  -  1.
          All'art. 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11  dicembre
          2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
              "534-quater. Nelle more del riordino del sistema  della
          fiscalita' regionale, secondo i principi  di  cui  all'art.
          119 della Costituzione,  la  dotazione  del  Fondo  di  cui
          all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto
          2012,   n.   135,   e'   rideterminata   nell'importo    di
          4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2018, anche al fine di  sterilizzare  i
          conguagli di cui all'articolo unico, comma 4,  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 26  luglio  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. 
              534-quinquies. Il decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 26  luglio  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione
          a decorrere dall'anno 2017.". 
              2. A decorrere dall'anno 2020, il riparto del Fondo  di
          cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30  giugno  di  ogni
          anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. In caso di mancata intesa si applica  quanto  previsto
          dall'art. 3, comma 3, del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base dei
          seguenti criteri: 
                a) suddivisione tra le regioni di una quota  pari  al
          dieci per cento  dell'importo  del  Fondo  sulla  base  dei
          proventi complessivi  da  traffico  e  dell'incremento  dei
          medesimi  registrato,  tenuto  conto  di  quanto   previsto
          dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19  novembre
          1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento,  con
          rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'art. 1,
          comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni
          successivi, la quota e' incrementata del cinque  per  cento
          dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a  raggiungere
          il venti per cento dell'importo del predetto Fondo; 
                b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per
          il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in
          base a quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei  costi
          standard, di cui all'art.  1,  comma  84,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi  la  quota  e'
          incrementata del cinque per cento  dell'importo  del  Fondo
          per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
          dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale  quota
          si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie
          di carattere regionale; 
                c)  suddivisione  della  quota  residua  del   Fondo,
          sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
          percentuali regionali  di  cui  alla  tabella  allegata  al
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati  di
          servizio di cui al comma  6  che,  a  decorrere  dal  2021,
          sostituiscono le predette percentuali  regionali,  comunque
          entro i limiti di  spesa  complessiva  prevista  dal  Fondo
          stesso; 
                d) riduzione in ciascun anno delle risorse del  Fondo
          da trasferire alle regioni qualora i servizi  di  trasporto
          pubblico locale e  regionale  non  risultino  affidati  con
          procedure  di  evidenza  pubblica  entro  il  31   dicembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora
          non ne risulti pubblicato alla medesima data  il  bando  di
          gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure  di
          cui  alle  delibere  dell'Autorita'  di   regolazione   dei
          trasporti adottate ai sensi dell'art. 37, comma 2,  lettera
          f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,
          qualora bandite successivamente all'adozione delle predette
          delibere. La riduzione si  applica  a  decorrere  dall'anno
          2021; in ogni caso non si applica ai contratti di  servizio
          affidati   in   conformita'   alle   disposizioni,    anche
          transitorie, di cui al regolamento (CE)  n.  1370/2007  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,  e
          alle   disposizioni   normative   nazionali   vigenti.   La
          riduzione, applicata alla quota di  ciascuna  regione  come
          determinata ai sensi delle lettere da a) a c), e'  pari  al
          quindici  per  cento  del  valore  dei  corrispettivi   dei
          contratti  di  servizio  non  affidati  con   le   predette
          procedure. Le risorse  derivanti  da  tali  riduzioni  sono
          ripartite tra le altre Regioni con le modalita' di  cui  al
          presente comma, lettere a), b) e c); 
                e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole
          certezza delle risorse finanziarie disponibili, il  riparto
          derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo'
          determinare  per  ciascuna  regione  una  riduzione   annua
          maggiore  del  cinque  per  cento   rispetto   alla   quota
          attribuita nell'anno precedente; ove l'importo  complessivo
          del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore  a  quello
          dell'anno  precedente,  tale  limite  e'  rideterminato  in
          misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel
          primo quinquennio  di  applicazione  il  riparto  non  puo'
          determinare  per  ciascuna  regione,  una  riduzione  annua
          maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse  trasferite
          nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno  di
          riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e'
          rideterminato in misura proporzionale  alla  riduzione  del
          Fondo medesimo; 
                e-bis) destinazione annuale  dello  0,105  per  cento
          dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di
          euro  5,2  milioni  annui  alla  copertura  dei  costi   di
          funzionamento dell'Osservatorio di cui  all'art.  1,  comma
          300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma  1
          si tiene annualmente conto delle  variazioni  per  ciascuna
          Regione in incremento o decremento, rispetto al  2017,  dei
          costi del canone di accesso all'infrastruttura  ferroviaria
          introdotte dalla societa' Rete  ferroviaria  italiana  Spa,
          con decorrenza dal 1°  gennaio  2018,  in  ottemperanza  ai
          criteri  stabiliti  dall'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti  ai  sensi  dell'art.  37,  commi  2  e  3,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Tali
          variazioni  sono  determinate  a  preventivo  e  consuntivo
          rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
          2019. Le variazioni fissate a preventivo  sono  soggette  a
          verifica consuntiva ed eventuale conseguente  revisione  in
          sede di  saldo  a  partire  dall'anno  2020  a  seguito  di
          apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
          ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
          trasporto   pubblico   ferroviario   al   Ministero   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   per   il    tramite
          dell'Osservatorio, di cui  all'art.  1,  comma  300,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'  alle  Regioni,  a
          pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
          cui ai relativi contratti di servizio  con  le  Regioni  in
          analogia a quanto disposto al comma 7 dell'art. 16-bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  Ai  fini
          del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati  a
          consuntivo  relativi  alle  variazioni  2018  comunicati  e
          certificati dalle imprese esercenti i servizi di  trasporto
          pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di  cui  al
          precedente periodo e con le medesime penalita' in  caso  di
          inadempienza. 
              3. Al  fine  di  garantire  un'efficace  programmazione
          delle risorse,  gli  effetti  finanziari  sul  riparto  del
          Fondo, derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a  quello
          di riferimento. 
              4. A partire dal mese di  gennaio  2018  e  nelle  more
          dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma  2,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
          anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione,  l'ottanta
          per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione  e'
          effettuata  sulla  base  delle  percentuali  attribuite   a
          ciascuna regione l'anno precedente. Le  risorse  erogate  a
          titolo di anticipazione sono oggetto  di  integrazione,  di
          saldo o  di  compensazione  con  gli  anni  successivi.  La
          relativa erogazione alle regioni  a  statuto  ordinario  e'
          disposta con cadenza mensile. 
              5. Le amministrazioni competenti, al fine di  procedere
          sulla  base  di  dati  istruttori  uniformi,  si  avvalgono
          dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300, della legge
          24 dicembre 2007,  n.  244,  per  l'acquisizione  dei  dati
          economici,  finanziari  e  tecnici,  relativi  ai   servizi
          svolti,   necessari   alla   realizzazione   di    indagini
          conoscitive  e  approfondimenti  in  materia  di  trasporto
          pubblico regionale e locale,  prodromici  all'attivita'  di
          pianificazione e monitoraggio.  A  tale  scopo  i  suddetti
          soggetti   forniscono    semestralmente    all'Osservatorio
          indicazioni sulla tipologia dei  dati  da  acquisire  dalle
          aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. 
              6. Ai fini del riparto del Fondo,  entro  l'anno  2020,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          nonche'  previo   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, sono definiti i criteri con cui le regioni  a
          statuto  ordinario  determinano  i  livelli  adeguati   dei
          servizi di trasporto pubblico locale e regionale con  tutte
          le  modalita',  in  coerenza  con  il   raggiungimento   di
          obiettivi di  soddisfazione  della  domanda  di  mobilita',
          nonche'  assicurando  l'eliminazione  di  duplicazioni   di
          servizi sulle  stesse  direttrici  e  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui all'art. 34-octies del decreto-legge 18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  privilegiando  soluzioni
          innovative  e  di  minor  costo  per  fornire  servizi   di
          mobilita' nelle aree a  domanda  debole,  quali  scelte  di
          sostituzione   modale.   Le   regioni    provvedono    alla
          determinazione degli adeguati  livelli  di  servizio  entro
          l'anno 2021 e provvedono, altresi', contestualmente ad  una
          riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano  di
          cui all'art. 16-bis, comma 4, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135. In caso di inadempienza della  regione
          entro l'anno 2021, si procede ai sensi  dell'art.  8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma
          6 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto di  cui  al  comma  2,  alinea  sono  apportate  al
          predetto art. 16-bis del citato decreto-legge  le  seguenti
          ulteriori modificazioni: 
                a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
                b) al comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  "Entro
          quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
          comma 3,"  e  le  parole:  ",  in  conformita'  con  quanto
          stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,"  sono
          soppresse e le parole: "le Regioni" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Le Regioni"; 
                c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri". 
              8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          11 marzo  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          giugno 2013, n. 148, con le successive  rideterminazioni  e
          aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino  al  31
          dicembre dell'anno  precedente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2, alinea. 
              8-bis. I costi standard determinati in applicazione del
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          di cui all'art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre  2013,
          n. 147, e gli indicatori  programmatori  ivi  definiti  con
          criteri di efficienza ed economicita' sono utilizzati dagli
          enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale  e
          regionale   come   elemento   di   riferimento    per    la
          quantificazione  delle  compensazioni  economiche   e   dei
          corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, e delle normative europee sugli obblighi  di  servizio
          pubblico, con le eventuali integrazioni che  tengano  conto
          della specificita' del servizio  e  degli  obiettivi  degli
          enti locali in termini di programmazione dei servizi  e  di
          promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del
          presente  comma  si  applicano  ai  contratti  di  servizio
          stipulati successivamente al 31 dicembre 2017. 
              8-ter. All'art. 19 del decreto legislativo 19  novembre
          1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 5, dopo il primo periodo e'  inserito  il
          seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          la soglia minima del rapporto di cui al precedente  periodo
          puo' essere rideterminata  per  tenere  conto  del  livello
          della domanda di trasporto e delle condizioni economiche  e
          sociali"; 
                b) il comma 6 e' abrogato. 
              8-quater. Le disposizioni di  cui  al  comma  8-ter  si
          applicano dal 1º gennaio 2018. 
              8-quinquies. Al fine  di  consentire  il  conseguimento
          degli obiettivi di copertura dei  costi  con  i  ricavi  da
          traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi
          tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del
          principio     di     semplificazione,     dell'applicazione
          dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei
          livelli di servizio e della  media  dei  livelli  tariffari
          europei, del corretto rapporto tra  tariffa  e  abbonamenti
          ordinari,   dell'integrazione   tariffaria   tra    diverse
          modalita' e gestori. Le disposizioni del precedente periodo
          si   applicano   ai   contratti   di   servizio   stipulati
          successivamente alla data  di  adozione  dei  provvedimenti
          tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in
          essere alla medesima data solo in caso di aumenti  maggiori
          del doppio  dell'inflazione  programmata,  con  conseguente
          riduzione  del  corrispettivo  del  medesimo  contratto  di
          importo pari al  70  per  cento  dell'aumento  stimato  dei
          ricavi da traffico  conseguente  alla  manovra  tariffaria,
          fatti salvi i casi in  cui  la  fattispecie  non  sia  gia'
          disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
          sono  aggiornati   sulla   base   delle   misure   adottate
          dall'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  ai   sensi
          dell'art. 37, comma 2,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              8-sexies.   Il   gestore   del   servizio   a   domanda
          individuale,  i  cui   proventi   tariffari   non   coprano
          integralmente i costi  di  gestione,  deve  indicare  nella
          carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale
          la quota parte, espressa in termini percentuali, del  costo
          totale di erogazione del servizio a  carico  della  finanza
          pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. 
              8-septies. Per la copertura dei debiti del  sistema  di
          trasporto regionale e' attribuito alla  regione  Umbria  un
          contributo straordinario dell'importo complessivo di  45,82
          milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno  2017
          e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte  ai
          debiti verso la societa' Busitalia - Sita Nord  Srl  e  sue
          controllate. 
              8-octies. Agli oneri  derivanti  dal  comma  8-septies,
          pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni
          di   euro   per   l'anno   2018,   si   provvede   mediante
          corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione - programmazione 2014-2020.  I  predetti  importi,
          tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
          di cui al comma 8-septies,  sono  portati  in  prededuzione
          dalla quota  ancora  da  assegnare  alla  medesima  regione
          Umbria a valere sulle risorse della  citata  programmazione
          2014-2020. 
              9.  Al  fine  di  favorire  il  rinnovo  del  materiale
          rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese  di
          trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla
          locazione per quanto riguarda  materiale  rotabile  per  il
          trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per
          veicoli di anzianita' massima di  dodici  anni  adibiti  al
          trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. 
              10. All'art. 84,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  le  parole:
          "trasporto di  persone,"  sono  inserite  le  seguenti:  "i
          veicoli di cui all'art. 87, comma 2, adibiti ai servizi  di
          linea di trasporto di persone". 
              11. Per il rinnovo del materiale rotabile,  le  aziende
          affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale,  anche
          di  natura  non  pubblicistica,   possono   accedere   agli
          strumenti di acquisto e negoziazione messi  a  disposizione
          dalle centrali di acquisto  nazionale,  ferma  restando  la
          destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi. 
              11-bis. I contratti di servizio relativi  all'esercizio
          dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente
          al 31 dicembre 2017 non possono prevedere  la  circolazione
          di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale
          e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati  a
          benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento  Euro
          0 o Euro 1, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  1,
          comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno  o
          piu'  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  sono  disciplinati  i  casi  di  esclusione  dal
          divieto  di  cui   al   primo   periodo   per   particolari
          caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati
          a usi specifici. 
              11-ter. I contratti di servizio di cui al comma  11-bis
          prevedono,  altresi',  che  i  veicoli  per  il   trasporto
          pubblico  regionale  e  locale  debbano  essere  dotati  di
          sistemi elettronici per il conteggio dei  passeggeri  o  di
          altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai
          fini      della      determinazione      delle      matrici
          origine/destinazione,  e  che  le  flotte  automobilistiche
          utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale  e
          locale  siano  dotate  di  sistemi   satellitari   per   il
          monitoraggio  elettronico  del  servizio.  I  contratti  di
          servizio, in conformita' con  le  disposizioni  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto  degli  oneri
          derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri
          utilizzati per la definizione dei  costi  standard  di  cui
          all'art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
          assicurando la copertura delle quote di ammortamento  degli
          investimenti. 
              11-quater. I comuni, in sede di definizione  dei  piani
          urbani del traffico, ai sensi dell'art. 36 del codice della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, individuano specifiche modalita' per la diffusione  di
          nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui
          sistemi di trasporto  intelligenti  (ITS),  predisposto  in
          attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 18  ottobre  2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre  2012,  n.  221,  impegnandosi  in  tale  sede  ad
          utilizzare per investimenti  in  nuove  tecnologie  per  il
          trasporto  specifiche   quote   delle   risorse   messe   a
          disposizione dall'Unione europea. 
              11-quinquies. Fatte salve le procedure  di  scelta  del
          contraente  per  l'affidamento  di  servizi  gia'   avviate
          antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  i  contratti   di
          servizio che le regioni e gli  enti  locali  sottoscrivono,
          successivamente alla predetta data, per lo svolgimento  dei
          servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono,
          a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento  e  per
          il rinnovo del materiale rotabile  e  degli  impianti,  con
          esclusione delle manutenzioni straordinarie degli  impianti
          e delle infrastrutture di proprieta' pubblica e secondo gli
          standard qualitativi e di  innovazione  tecnologica  a  tal
          fine  definiti  dagli  stessi  enti  affidanti,   ove   non
          ricorrano  alla  locazione  senza  conducente.  I  medesimi
          contratti di servizio prevedono inoltre la  predisposizione
          da   parte   delle   aziende   contraenti   di   un   piano
          economico-finanziario  che,   tenendo   anche   conto   del
          materiale rotabile acquisito con fondi  pubblici,  dimostri
          un  impiego  di  risorse  per  il  rinnovo  del   materiale
          rotabile,  mediante  nuovi  acquisti,  locazioni  a   lungo
          termine  o  leasing,  nonche'  per  investimenti  in  nuove
          tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo
          contrattuale. I medesimi contratti  di  servizio  prevedono
          l'adozione, a carico delle imprese che offrono il  servizio
          di trasporto pubblico locale e  regionale,  di  sistemi  di
          bigliettazione   elettronica   da   attivare   sui    mezzi
          immatricolati.  Nel  rispetto  dei  principi  di   cui   al
          regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007,  i  contratti  di  servizio
          tengono conto degli oneri  derivanti  dal  presente  comma,
          determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
          dei costi standard di cui all'art. 1, comma 84, della legge
          27 dicembre 2013, n. 147, assicurando  la  copertura  delle
          quote di ammortamento degli investimenti. 
              12.  L'art.  9,  comma  2-bis,  del  decreto-legge   30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis. All'art. 1, comma 615, della legge 11  dicembre
          2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite
          dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi  di  linea
          di competenza statale, gli accertamenti  sulla  sussistenza
          delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi, ai
          sensi  dell'art.  3,  comma  2,  lettera  g),  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2005,  n.   285,   relativamente
          all'ubicazione delle  aree  di  fermata,  sono  validi  fin
          quando non sia accertato il venir meno delle condizioni  di
          sicurezza". 
              12-bis. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, da adottare entro il 30  ottobre  2017,
          e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a  individuare
          i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei
          servizi  automobilistici   interregionali   di   competenza
          statale, anche avendo specifico riguardo  alla  tutela  dei
          viaggiatori e garantendo agli stessi  adeguati  livelli  di
          sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano  i
          rappresentanti, nel numero massimo  di  due  ciascuno,  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   del
          Ministero dello sviluppo economico, delle  associazioni  di
          categoria del settore maggiormente  rappresentative  e  del
          Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  (CNCU),
          nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato  che
          operi in almeno quattro regioni e  che  non  aderisca  alle
          suddette associazioni. Ai componenti del tavolo  di  lavoro
          non sono corrisposti compensi di alcun  tipo,  gettoni  ne'
          rimborsi spese. Dall'istituzione e  dal  funzionamento  del
          tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica. 
              12-ter. All'art. 1, comma 866, della legge 28  dicembre
          2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  primo  periodo,  la   parola:   "ovvero"   e'
          sostituita dalla seguente: "anche" e dopo le parole:  "alla
          riqualificazione elettrica" sono inserite le  seguenti:  "e
          al miglioramento dell'efficienza energetica"; 
                b) al quarto periodo, dopo le  parole:  "Con  decreto
          del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
          individuate modalita'" e' inserita la seguente: ", anche". 
              12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di
          organizzazione e di controllo  e  quelle  di  gestione  dei
          servizi di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  sono
          distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si
          avvale obbligatoriamente di altra stazione  appaltante  per
          lo svolgimento della procedura di affidamento  dei  servizi
          di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore
          uscente dei medesimi servizi  o  uno  dei  concorrenti  sia
          partecipato o controllato dall'ente  affidante  ovvero  sia
          affidatario diretto o in house del predetto ente. 
              12-quinquies. 
              12-sexies.  All'art.  8  del  decreto  legislativo   19
          novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e'  inserito  il
          seguente: 
              "4-quater. I beni di cui all'art. 3, commi da  7  a  9,
          della legge 15  dicembre  1990,  n.  385,  trasferiti  alle
          regioni competenti  ai  sensi  del  comma  4  del  presente
          articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito,  con
          esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
          medesimo,  alle  societa'  costituite  dalle  ex   gestioni
          governative di cui al comma 3-bis dell'art. 18 del presente
          decreto, se a totale partecipazione  della  stessa  regione
          conferente".». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 300, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all'art. 8. 
              - Si riporta il testo dell'art. 37, comma 2,  lett.  f,
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei  trasporti).
          - Omissis 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
                (Omissis); 
                f) a definire i criteri per la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 92,  comma  4-ter,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  92  (Disposizioni  in   materia   di   trasporto
          marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
          veicoli). - Omissis. 
              4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del
          virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative  agli
          affidamenti  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,
          possono essere  sospese,  con  facolta'  di  proroga  degli
          affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici  mesi
          successivi    alla     dichiarazione     di     conclusione
          dell'emergenza; restano escluse le  procedure  di  evidenza
          pubblica relative ai servizi di trasporto  pubblico  locale
          gia'  definite  con  l'aggiudicazione  alla  data  del   23
          febbraio 2020.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  21  (Responsabilita'  dirigenziale).  -  1.   Il
          mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
          le risultanze del sistema di valutazione di cui  al  Titolo
          II del decreto legislativo  di  attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto  di  lavoro
          secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di cui all'art. 13 del decreto  legislativo  di  attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  55  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  55  (Responsabilita',  infrazioni  e   sanzioni,
          procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del  presente
          articolo e di quelli  seguenti,  fino  all'art.  55-octies,
          costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli  effetti
          degli articoli 1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile, e  si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro  di  cui
          all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle  amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. La violazione  dolosa
          o colposa delle suddette disposizioni costituisce  illecito
          disciplinare in  capo  ai  dipendenti  preposti  alla  loro
          applicazione. 
              2. Ferma la disciplina in  materia  di  responsabilita'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del  codice
          civile.  Salvo  quanto  previsto  dalle  disposizioni   del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede  di
          lavoro. 
              3. La  contrattazione  collettiva  non  puo'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell'addebito   e   comunque   prima
          dell'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all'esito di tali procedure non puo' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 
              4.  Fermo  quanto  previsto  nell'art.   21,   per   le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          art.  55-bis,   ma   le   determinazioni   conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma
          3.». 
              - Per il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno  2003,
          n. 131, si veda nelle note all'art. 7. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
              «Art.  16-bis  (Fondo   nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il
          Fondo nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,
          agli   oneri   del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
          alimentato da una compartecipazione  al  gettito  derivante
          dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla  benzina.
          L'aliquota   di   compartecipazione   e'   applicata   alla
          previsione  annuale  del  predetto  gettito,  iscritta  nel
          pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
          ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, in misura  tale  da
          assicurare, per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014  e  a
          decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse  del  Fondo
          stesso al risultato della somma, per ciascuno dei  suddetti
          anni, delle seguenti risorse: 
                a) 465 milioni di euro per l'anno 2013,  443  milioni
          di euro per l'anno  2014,  507  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2015; 
                b)  risorse  derivanti  dalla  compartecipazione   al
          gettito  dell'accisa  sul  gasolio   per   autotrazione   e
          dell'accisa sulla benzina, per l'anno  2011,  di  cui  agli
          articoli 1, commi da 295 a 299,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, e  3,  comma  12,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quota
          di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
          del Servizio sanitario nazionale; 
                c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto  nel
          fondo di cui all'art. 21,  comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'art.  30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».