Art. 16 
 
          Misure straordinarie in favore degli enti locali 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  gia'  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato per
l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350  milioni  di
euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro  in  favore  delle
citta' metropolitane e delle province. Alla  ripartizione  del  fondo
tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
adottare entro il 30 settembre 2022,  in  relazione  alla  spesa  per
utenze di energia elettrica e gas. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  risorse
assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono
finalizzate  allo  scorrimento   della   graduatoria   dei   progetti
ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero  dell'interno,  nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli  enti
beneficiari  del  contributo  sono  individuati  con  comunicato  del
Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli
enti locali beneficiari  confermano  l'interesse  al  contributo  con
comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo.
Il Ministero dell'interno formalizza  le  relative  assegnazioni  con
proprio decreto da  emanare  entro  il  10  ottobre  2022.  Gli  enti
beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56
a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  citato  decreto  di
assegnazione.». 
  4. Per il solo  anno  2022,  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di
servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, deve  essere  certificato  attraverso  la  compilazione
della scheda di  monitoraggio  da  trasmettere  digitalmente  a  SOSE
S.p.a. entro il 30 settembre 2022. 
  5. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11
dicembre 2016, n.  232,  dopo  il  settimo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo
periodo, risultassero non destinate ad  assicurare  il  potenziamento
del servizio asili  nido  sono  recuperate  a  valere  sul  fondo  di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in  caso  di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi  128
e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». 
  6. I comuni sede  di  capoluogo  di  citta'  metropolitana  di  cui
all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  che
sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis  del
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facolta'
di rimodulazione  del  piano  di  riequilibrio  di  cui  al  medesimo
articolo 243-bis,  comma  5,  in  deroga  al  termine  ordinariamente
previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data  del
28 febbraio 2023. 
  7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei  mesi  dalla
pubblicazione del decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro
dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»; 
    b) al comma  8-bis,  le  parole  «fino  a  5.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti». 
  8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, dopo le parole:  «fino  ad  un  massimo  di  5.000
abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di
10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori». 
  9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non  impegnate  alla
data del 31 dicembre 2021, sono  rispettivamente  utilizzate  per  le
finalita' del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  90,  comma  12,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  del  Fondo  speciale  di  cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre  1957,  n.  1295.  I
contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica
sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.