Art. 18 
 
Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto
di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici 
 
  1. All'articolo 9-ter del decreto legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del
comma 9 e limitatamente al  ripiano  dell'eventuale  superamento  del
tetto di spesa  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018,
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  8,  le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto  ministeriale,  l'elenco  delle  aziende  fornitrici
soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa   verifica   della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale.  Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e  delle  province
autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del  decreto
ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate  le  linee  guida
propedeutiche  alla  emanazione   dei   provvedimenti   regionali   e
provinciali.  Le  regioni  e  le  province  autonome  effettuano   le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e,  in
sede di verifica da parte del Tavolo di  verifica  degli  adempimenti
regionali di cui all'articolo  12  dell'Intesa  tra  il  governo,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del  23  marzo
2005,  ne  producono  la  documentazione  a  supporto.   Le   aziende
fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in
favore delle singole regioni e province autonome entro trenta  giorni
dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali  e  provinciali.  Nel
caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano
all'obbligo del ripiano di  cui  al  presente  comma,  i  debiti  per
acquisti di dispositivi  medici  delle  singole  regioni  e  province
autonome, anche per il tramite  degli  enti  del  servizio  sanitario
regionale,  nei   confronti   delle   predette   aziende   fornitrici
inadempienti  sono  compensati   fino   a   concorrenza   dell'intero
ammontare. A tal fine le regioni e le province  autonome  trasmettono
annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i
recuperi effettuati, ove necessari.». 
  2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al quarto periodo, dopo le parole «L'AIFA determina» sono inserite le
seguenti «, entro il 31 ottobre  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,». 
  3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1,  comma  581,  della
legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le  province  autonome
trasmettono annualmente  ad  AIFA  apposita  relazione  attestante  i
recuperi effettuati, ove necessari.