Art. 19 
 
                            Tutela legale 
 
  1. Al personale direttivo  e  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizi  per
responsabilita'  civile  e  amministrativa  per  fatti  inerenti   al
servizio, che  intenda  avvalersi  di  un  libero  professionista  di
fiducia,  puo'  essere  anticipata,  a  richiesta   dell'interessato,
compatibilmente     con     le     disponibilita'     di     bilancio
dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che,  anche  in  modo
frazionato, non puo'  superare  complessivamente  l'importo  di  euro
5.000,00 per le  spese  legali,  salvo  rivalsa  se  al  termine  del
procedimento viene accertata  la  responsabilita'  del  dipendente  a
titolo di dolo. 
  2. Resta ferma la disciplina dei rimborsi di  cui  all'articolo  18
del decreto-legge 25 marzo 1997,  n.  67,  convertito  con  legge  23
maggio 1997, n. 135. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo dell'articolo 18  del  decreto-legge  25
          marzo 1997, n. 67 si veda nelle note all'articolo 18.