Art. 23 
 
                           Banca delle ore 
 
  1. Al personale direttivo che non ricopre posizioni organizzative e
che   espleta   prestazioni   lavorative   regolarmente   autorizzate
aggiuntive  all'orario  d'obbligo  e'  riconosciuto  il  diritto   al
pagamento delle prestazioni  straordinarie  entro  i  limiti  fissati
dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio.  Su
richiesta del dipendente, le predette ore di  prestazione  di  lavoro
straordinario o supplementare possono essere utilizzate  come  riposi
compensativi,  purche'  compatibili   con   le   esigenze   tecniche,
organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed
al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione. 
  2. A tale scopo e' istituita una Banca  delle  ore,  con  un  conto
individuale per ciascun dipendente nel quale confluiscono le  ore  di
prestazione di  lavoro  straordinario  o  supplementare,  debitamente
autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi  capitoli
del bilancio dell'Amministrazione, e non retribuite, nonche' le  ore,
autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti  di
straordinario definiti annualmente e non retribuite. 
  3. I riposi compensativi di cui al comma  1  devono  essere  fruiti
entro l'anno successivo a quello di maturazione. 
  4.  Le  modalita'  organizzative  della  Banca   delle   ore   sono
individuate dal dirigente dell'ufficio.