Art. 23 Banca delle ore 1. Al personale direttivo che non ricopre posizioni organizzative e che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo e' riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare possono essere utilizzate come riposi compensativi, purche' compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione. 2. A tale scopo e' istituita una Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente nel quale confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'Amministrazione, e non retribuite, nonche' le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente e non retribuite. 3. I riposi compensativi di cui al comma 1 devono essere fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione. 4. Le modalita' organizzative della Banca delle ore sono individuate dal dirigente dell'ufficio.