Art. 40 
 
                            Concertazione 
 
  1. L'articolo 35 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 35 (Concertazione). - 1. La concertazione e'  la  modalita'
attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3,  un
confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo, al  fine  di
consentire  alle  Organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo
triennale recepito dal presente  decreto,  di  esprimere  valutazioni
esaustive e di partecipare costruttivamente  alla  definizione  delle
misure che l'Amministrazione intende adottare. 
    2.  La  concertazione  si  avvia  mediante  l'invio  ai  soggetti
sindacali del  precedente  comma  degli  elementi  conoscitivi  sulle
misure da adottare, con le modalita' previste per  l'informazione.  A
seguito della  trasmissione  delle  informazioni,  Amministrazione  e
Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo  triennale  recepito
dal  presente  decreto  si  incontrano   se,   entro   sette   giorni
dall'informazione, la concertazione e' richiesta  da  questi  ultimi.
L'incontro   puo'   anche   essere   proposto    dall'Amministrazione
contestualmente all'invio dell'informazione. Il  periodo  durante  il
quale si svolgono gli incontri non puo'  essere  superiore  a  trenta
giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione  ha  la  possibilita'  di
assumere  le  proprie  autonome  determinazioni.  Al  termine   della
concertazione, e' redatto un verbale dal quale risultano le posizioni
delle parti nelle materie che ne sono oggetto. 
    3. Sono oggetto di  concertazione,  in  sede  di  amministrazione
centrale: 
      a) criteri generali per l'ubicazione  delle  sedi  di  servizio
sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti ubicati
nelle isole minori; 
      b) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori
mediante scrutinio a ruolo aperto; 
      c) criteri generali  per  la  definizione  delle  procedure  di
selezione interna e/o per l'accesso  tramite  concorso  interno  alle
qualifiche  superiori  dello  stesso  ruolo  o  per  l'accesso   alle
qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello  di  appartenenza,  ai
fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
      d) criteri  generali  per  l'applicazione  delle  normative  in
materia di pari opportunita'; 
      e) criteri generali per  l'applicazione  della  disciplina  del
rapporto di lavoro  a  tempo  parziale,  ai  fini  dell'adozione  del
regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
      f) criteri attuativi dell'articolo 234, comma  2,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni); 
      g) criteri generali inerenti all'articolazione  dell'orario  di
lavoro; 
      h) criteri generali dei  sistemi  di  valutazione  annuale  del
personale appartenente ai ruoli degli ispettori; 
      i)  criteri  generali  per   l'individuazione   del   personale
partecipante ai corsi di formazione in  qualita'  di  discente  o  di
formatore; 
      j) criteri generali per  l'applicazione  della  disciplina  del
lavoro agile e  del  lavoro  da  remoto  ai  fini  dell'adozione  dei
rispettivi provvedimenti ministeriali; 
      k) codici di comportamento; 
      l)  criteri  generali  per  l'espletamento  di   attivita'   di
mantenimento e retraining delle specializzazioni e specialita'. 
    4. Per le materie di  cui  alle  lettere  a),  d),  g)  e  l)  la
concertazione si effettua anche  a  livello  locale  sulla  base  dei
criteri definiti a livello nazionale.».