Art. 41 Contrattazione integrativa 1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie: in sede di Amministrazione centrale: a) criteri generali per la mobilita' a domanda; b) criteri generali per l'impiego del personale in attivita' atipiche; c) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; e) criteri generali sulle attivita' socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale; f) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni; g) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale; h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in sede di Amministrazione locale: a) criteri generali per la mobilita' del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali; b) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali. 2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 3. La contrattazione integrativa nazionale non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 3. 5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.».