Art. 41 
 
                     Contrattazione integrativa 
 
  1. L'articolo 32 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo  restando  quanto
disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13  ottobre
2005,  n.  217,  la  contrattazione  integrativa  si   effettua   tra
l'Amministrazione   e   le   Organizzazioni   sindacali    firmatarie
dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle  seguenti
materie: 
    in sede di Amministrazione centrale: 
      a) criteri generali per la mobilita' a domanda; 
      b) criteri generali per l'impiego del  personale  in  attivita'
atipiche; 
      c) criteri generali per  la  pianificazione  dei  programmi  di
formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; 
      d) criteri generali sulle misure concernenti  la  salute  e  la
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      e) criteri generali  sulle  attivita'  socio-assistenziali  del
personale e welfare contrattuale; 
      f) criteri per lo svolgimento del servizio di  reperibilita'  e
per la programmazione dei relativi turni; 
      g) utilizzo delle risorse economiche destinate al  personale  e
del  fondo  di  Amministrazione  nell'ambito  dei  criteri  e   delle
modalita' previste nell'accordo negoziale; 
      h)  disciplina  dei  rappresentanti  dei  lavoratori   per   la
sicurezza; 
    in sede di Amministrazione locale: 
      a) criteri generali per la mobilita' del personale  nell'ambito
delle articolazioni centrali e territoriali; 
      b) criteri generali  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
formazione, mantenimento e  aggiornamento  professionale  nell'ambito
delle articolazioni centrali e regionali. 
  2. Nelle materie  di  contrattazione  integrativa,  decorsi  trenta
giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto  un
accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa  tra
le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 
  3. La contrattazione  integrativa  nazionale  non  puo'  essere  in
contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare
oneri non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione  annuale  e
pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile. Le  clausole  difformi  sono
nulle e non possono essere applicate. 
  4. Le  ipotesi  di  accordi  integrativi  nazionali,  corredate  da
un'apposita  relazione  tecnico  -  finanziaria   e   una   relazione
illustrativa certificate dal competente  organo  di  controllo,  sono
trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Ragioneria Generale dello  Stato  che  le  esaminano  entro  trenta
giorni e ne accertano congiuntamente  la  compatibilita'  di  cui  al
comma 3. 
  5.  Per  le  materie  oggetto  della   contrattazione   integrativa
nazionale e della contrattazione  decentrata  a  livello  centrale  e
territoriale  si  applica  la  normativa   derivante   dai   relativi
precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.».