Art. 43 
 
                         Distacchi sindacali 
 
  1. All'articolo 38 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, al primo periodo, il numero «35» e' sostituito dal
numero «137»; le parole da «entro il primo» fino a  «successivamente»
sono soppresse,  la  parola  «biennio»  e'  sostituita  dalla  parola
«triennio»; al secondo periodo in fine, la parola  «ripartizione»  e'
sostituita dalle parole «la rilevazione della rappresentativita'»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Le   richieste   di   distacco   sono   presentate   dalle
organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo  alla  Direzione
Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  la  quale  cura  gli
adempimenti istruttori, finalizzati all'accertamento dei requisiti di
cui al comma 7. Accertati i predetti requisiti, il  Dipartimento  dei
vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile
acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il  decreto
di distacco entro il termine di trenta  giorni  dalla  richiesta  del
distacco. L'assenso della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  finalizzato  esclusivamente
all'accertamento  del  requisito  della  rappresentativita'  ed  alla
verifica del rispetto dello  specifico  contingente  e  del  relativo
riparto di cui al comma 2, e' considerato acquisito qualora lo stesso
Dipartimento non provveda entro venti giorni dalla data di  ricezione
della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, le organizzazioni sindacali  comunicano  la  conferma  di  ogni
singolo distacco in atto; possono avanzare  richiesta  di  revoca  in
ogni momento. La conferma annuale  e  la  richiesta  di  revoca  sono
comunicate  alla  Direzione  Centrale  per  le  risorse   umane   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, che le trasmette alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica.  I  consequenziali
provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.». 
    c) al comma 4, le  parole  «alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e» sono soppresse; 
    d) al comma 8, il numero «144» e' sostituito dal numero «244»; 
    e) il comma 10 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco»,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 38. (Distacchi sindacali). - 1. Dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, il  limite  massimo
          dei distacchi autorizzabili  a  favore  del  personale  non
          direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e'
          fissato in numero 16. 
                2. Alla ripartizione del contingente complessivo  dei
          distacchi  di  cui  al  comma  1,  tra  le   organizzazioni
          sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale
          non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, di cui al decreto  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  ora  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  concernente
          l'individuazione della delegazione sindacale trattante,  ai
          sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 13  ottobre
          2005,  n.  217,  provvede  il  Ministro  per  la   funzione
          pubblica, ora Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni
          nella pubblica amministrazione, sentite  le  organizzazioni
          sindacali  interessate,  entro  il  primo  quadrimestre  di
          ciascun triennio. La ripartizione, che  ha  validita'  fino
          alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero  delle
          deleghe complessivamente espresse per  la  riscossione  del
          contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo
          e non dirigente del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
          all'Amministrazione, accertate per  ciascuna  delle  citate
          organizzazioni  sindacali,  alla  data  del   31   dicembre
          dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  si  effettua  la
          rilevazione della rappresentativita'. 
                3. Le richieste di  distacco  sono  presentate  dalle
          organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo   alla
          Direzione Centrale per le risorse  umane  del  Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile,  la  quale   cura   gli   adempimenti   istruttori,
          finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al  comma
          7. Accertati i  predetti  requisiti,  il  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile acquisisce il preventivo  assenso  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, ed emana il decreto di distacco entro il  termine
          di trenta giorni dalla richiesta  del  distacco.  L'assenso
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
          della   funzione   pubblica,   finalizzato   esclusivamente
          all'accertamento del requisito della rappresentativita'  ed
          alla verifica del rispetto dello  specifico  contingente  e
          del relativo riparto di cui  al  comma  2,  e'  considerato
          acquisito qualora lo stesso Dipartimento non provveda entro
          venti giorni dalla data di  ricezione  della  richiesta  di
          preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
          organizzazioni sindacali comunicano  la  conferma  di  ogni
          singolo distacco in atto;  possono  avanzare  richiesta  di
          revoca in ogni momento. La conferma annuale e la  richiesta
          di revoca sono comunicate alla Direzione  Centrale  per  le
          risorse umane del Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del
          soccorso pubblico e della difesa civile, che  le  trasmette
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della funzione  pubblica.  I  consequenziali  provvedimenti
          sono adottati solo in caso di revoca. 
                4. Possono essere autorizzati  distacchi  nell'ambito
          del contingente indicato nei  commi  1  e  2,  soltanto  in
          favore del personale non  direttivo  e  non  dirigente  del
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  con  rapporto  di
          lavoro a tempo indeterminato,  che  ricopre  la  carica  di
          dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi  delle
          organizzazioni sindacali di cui  al  comma  2,  secondo  le
          comunicazioni formali circa la  composizione  degli  stessi
          organismi  fatte  pervenire  da   ciascuna   organizzazione
          sindacale alla Direzione centrale per le risorse umane  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile. 
                5. Ferma restando l'attuale  disciplina  ed  il  loro
          numero complessivo, i distacchi possono essere  fruiti  dai
          dirigenti sindacali di cui al comma 4, di  norma,  fino  al
          limite  massimo  del  50%,  frazionatamente,  per  periodi,
          comunque, non inferiori a tre mesi ciascuno con  esclusione
          della  frazionabilita'  dell'orario   giornaliero,   previo
          accordo  dell'organizzazione  sindacale   interessata   con
          l'Amministrazione. 
                6. Nei limiti di cui al comma 5, i distacchi, per  il
          solo personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno,
          possono   essere   utilizzati   con   articolazione   della
          prestazione di servizio ridotta al 50%, previo accordo  del
          dipendente stesso con l'Amministrazione sulla tipologia  di
          orario prescelta, tra quelle sotto indicate: 
                  a) in tutti i giorni lavorativi; 
                  b) con articolazione della  prestazione  su  alcuni
          giorni della settimana, del mese o di  determinati  periodi
          dell'anno, in modo da rispettare come media la  durata  del
          lavoro settimanale,  fissata  per  la  prestazione  ridotta
          nell'arco temporale preso in considerazione. 
                7. Nel caso di utilizzo  della  facolta'  di  cui  al
          comma 6, il numero  dei  dirigenti  sindacali  in  distacco
          risultera'  aumentato  in  misura   corrispondente,   fermo
          restando l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando  le
          eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore. 
                8. Nel caso di distacco disposto ai sensi  del  comma
          6, per la parte economica si applica il comma 9 e,  per  il
          diritto alle ferie ed  al  periodo  di  prova  in  caso  di
          vincita di concorso o passaggio di  qualifica  (purche'  in
          tale ipotesi sia confermato  il  distacco  con  prestazione
          lavorativa ridotta), si applica la  disciplina  emanata  in
          attuazione  dell'articolo  244,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  per  il  rapporto  di
          lavoro  part-time,  orizzontale  o  verticale,  secondo  le
          tipologie del comma 6. Tale ultimo rinvio  va  inteso  solo
          come  una  modalita'  di  fruizione  dei   distacchi   che,
          pertanto, non si configurano come  un  rapporto  di  lavoro
          part-time  e  non  incidono  sulla   determinazione   delle
          percentuali massime  previste,  in  via  generale,  per  la
          costituzione di tali rapporti di lavoro. 
                9. I periodi di distacco sono  a  tutti  gli  effetti
          equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, anche
          ai fini della mobilita' e  del  trattamento  pensionistico,
          salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
          diritto al  congedo  ordinario.  I  predetti  periodi  sono
          retribuiti con esclusione dei compensi e  delle  indennita'
          per  il  lavoro  straordinario  e   di   quelli   collegati
          all'effettivo svolgimento delle  prestazioni.  In  caso  di
          distacco ai sensi del comma 6, al  dirigente  sindacale  e'
          garantito il trattamento economico complessivo nella misura
          intera con  riferimento  a  tutte  le  competenze  fisse  e
          periodiche.   Il   trattamento   accessorio   legato   alla
          produttivita'  o  alla   retribuzione   di   risultato   e'
          attribuito in base all'apporto partecipativo  del  medesimo
          al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
                10. (soppresso)»