Art. 44 
 
                Aspettative sindacali non retribuite 
 
  1. All'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla  rubrica  dell'articolo  sono  inserite  le  parole  «non
retribuite»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di  cui
al comma  1,  alla  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori,  finalizzati
all'accertamento dei  requisiti  di  cui  al  comma  1.  Accertati  i
predetti requisiti, la Direzione centrale per le  risorse  umane  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  acquisisce  per  ciascuna  richiesta  nominativa   il
preventivo assenso della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ed  emana  il  decreto   di
aspettativa entro il termine di  trenta  giorni  dalla  richiesta  da
parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
finalizzato  esclusivamente  all'accertamento  del  requisito   della
rappresentativita', e' considerato acquisito qualora il  Dipartimento
della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni  dalla
data di ricezione della richiesta di preventivo assenso». 
    c) al comma 3, le parole «e' comunicata»  sono  sostituite  dalle
parole «sono comunicate»; le parole «alla  Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed»   sono
soppresse; dopo le  parole  «difesa  civile  che»  sono  aggiunte  le
seguenti parole «le  trasmette  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica.»,  le  parole  «che
adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca» sono
sostituite dalle seguenti parole «I consequenziali provvedimenti sono
adottati solo in caso di revoca». 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco»,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 39. (Aspettative sindacali non  retribuite).  -
          1. Il personale non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco con  rapporto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, che ricopre  la  carica  di  dirigente
          sindacale  in   seno   agli   organismi   direttivi   delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 38,  puo'  fruire
          di aspettative sindacali non retribuite; il tempo trascorso
          in aspettativa non e' computato ai fini della  progressione
          in carriera; i dirigenti  sindacali  che  cessano  da  tale
          posizione prendono nel ruolo il  posto  di  anzianita'  che
          loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 
                2.  Le  richieste  di  aspettativa   sindacale   sono
          presentate dalle organizzazioni  sindacali  rappresentative
          sul piano nazionale, di cui  al  comma  1,  alla  Direzione
          centrale per le risorse umane del Dipartimento  dei  vigili
          del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,  la
          quale  cura   gli   adempimenti   istruttori,   finalizzati
          all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati
          i predetti requisiti, la Direzione centrale per le  risorse
          umane del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso
          pubblico e della  difesa  civile  acquisisce  per  ciascuna
          richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, ed emana  il  decreto  di  aspettativa  entro  il
          termine  di  trenta  giorni  dalla   richiesta   da   parte
          dell'organizzazione sindacale. L'assenso  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, finalizzato esclusivamente  all'accertamento  del
          requisito   della   rappresentativita',   e'    considerato
          acquisito qualora il Dipartimento della  funzione  pubblica
          stesso non  provveda  entro  venti  giorni  dalla  data  di
          ricezione della richiesta di preventivo assenso. 
                3.  Entro  il  31  gennaio  di   ciascun   anno,   le
          organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna
          aspettativa sindacale in atto; possono  avanzare  richiesta
          di revoca  in  ogni  momento.  La  conferma  annuale  e  la
          richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione centrale
          per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa  civile  le  trasmette
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della funzione  pubblica.  I  consequenziali  provvedimenti
          sono adottati solo in caso di revoca.»