Art. 10 
 
                        Quadro sanzionatorio 
 
  1. L'Agenzia, anche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera  e),
del  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2021,  n.  109,  in  caso  di
violazione degli obblighi del quadro europeo di certificazione  della
cybersicurezza, ai sensi degli articoli 58, paragrafo 8, lettera  f),
e 65  del  Regolamento  irroga  sanzioni  pecuniarie  ed  accessorie,
chiedendo la cessazione immediata della violazione.  Si  applica,  in
quanto compatibile, la disciplina della legge 24  novembre  1981,  n.
689. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'organismo di valutazione
della conformita' che emette un  certificato  di  cybersicurezza  non
conforme e' punito con la sanzione del  pagamento  di  una  somma  da
15.000 euro a 75.000 euro. In caso di omessa revoca di un certificato
da  parte  dell'organismo  su   richiesta   dell'Agenzia   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 5, si applica la sanzione del pagamento di una
somma da 30.000 euro a 150.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o fornitore
che  emette  una  dichiarazione  UE  di  conformita'  volontaria  non
conforme e' punito con la sanzione del  pagamento  di  una  somma  da
15.000 euro a 75.000 euro. In caso di omessa revisione  o  revoca  di
dichiarazione UE di conformita' volontaria o  obbligatoria  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 3, si applica la sanzione del pagamento di una
somma da 30.000 euro a 150.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di obbligatorieta'
di una dichiarazione UE di conformita',  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma  4,  o  di  un  certificato   di   cybersicurezza,   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 3, il fabbricante  o  fornitore  che  mette  a
disposizione sul mercato un prodotto TIC  o  servizio  TIC  privo  di
dichiarazione UE di conformita' obbligatoria o con  dichiarazione  UE
di conformita' obbligatoria non conforme o in assenza del certificato
di  cybersicurezza  obbligatorio,  e'  punito  con  la  sanzione  del
pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.  Alla  medesima
sanzione e' assoggettato il fabbricante o fornitore che per la  messa
a disposizione sul mercato di un prodotto TIC o di un servizio TIC si
avvale di un processo TIC privo di dichiarazione  UE  di  conformita'
obbligatoria o con dichiarazione UE di conformita'  obbligatoria  non
conforme o in assenza di certificato di cybersicurezza obbligatorio. 
  5. Nei casi  di  cui  al  comma  4  oppure  ove,  in  esito  ad  un
accertamento di  non  conformita'  ai  sensi  dei  commi  4,  5  o  6
dell'articolo 5, sia revocato o decada  un  certificato  obbligatorio
per la messa a disposizione sul mercato di un prodotto TIC  o  di  un
servizio TIC, l'Agenzia dispone il ritiro del prodotto o l'inibizione
del servizio dal mercato a carico esclusivo  del  fabbricante  o  del
fornitore indicando i tempi ed eventuali modalita'  per  il  richiamo
dei  prodotti  gia'  immessi  sul  mercato  o  per  l'inibizione  del
servizio; 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  fabbricante  che  non
ottempera a quanto prescritto al comma 5 per il richiamo di  prodotti
gia' immessi sul mercato e' assoggettato alla sanzione del  pagamento
di una somma da 60.000 euro a  300.000  euro.  Nel  caso  in  cui  il
fabbricante non  ottemperi  al  richiamo  di  prodotti  dal  mercato,
l'Agenzia,  trascorsi  sei  mesi   dalla   scadenza   fissata,   puo'
provvedere, al sequestro dei prodotti in  questione  dal  mercato,  a
spese del fabbricante. 
  7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  fornitore  che  non
ottempera a  quanto  prescritto  al  comma  5  per  l'inibizione  del
servizio dal mercato e' assoggettato alla sanzione amministrativa  da
60.000 euro a 300.000 euro. 
  8. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  Il  titolare  di  un
certificato europeo di cybersicurezza che  non  notifichi,  ai  sensi
dell'articolo   56,   paragrafo   8,   del   Regolamento,   eventuali
vulnerabilita' o irregolarita' rilevate in relazione  alla  sicurezza
dei prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC  certificati  e'  punito
con la sanzione del pagamento di una somma da 60.000 euro  a  300.000
euro.  Alla  medesima  sanzione  e'   assoggettato   l'organismo   di
valutazione   della   conformita'   emittente   un   certificato   di
cybersicurezza o il suo titolare ovvero il  fornitore  o  fabbricante
emittente una dichiarazione UE di conformita', che dovesse rilevare o
venire a conoscenza della presenza  di  vulnerabilita'  nel  prodotto
TIC, servizio TIC o processo TIC certificato o  dichiarato  conforme,
che non siano state riscontrate durante il processo di valutazione, e
non ottemperi agli obblighi riguardanti il modo in  cui  segnalare  e
trattare le vulnerabilita'  previste  per  lo  specifico  sistema  di
certificazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo  1,  lettera  m),
del Regolamento. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o fornitore
che  non  renda  disponibile,  per  il  periodo  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 54,  paragrafo  1,  lettera  q),  del  Regolamento,  la
dichiarazione UE di conformita' o la documentazione tecnica  o  tutte
le altre informazioni pertinenti o  non  trasmetta  una  copia  della
dichiarazione UE di conformita'  all'Agenzia  o  ad  ENISA  ai  sensi
dell'articolo 53, paragrafo  3,  del  Regolamento  ovvero  non  renda
disponibili pubblicamente una o piu' delle informazioni  previste  ai
sensi dell'articolo 55 del Regolamento o non rispetti il formato o le
procedure  di  aggiornamento  delle  stesse  informazioni  ai   sensi
dell'articolo  54,  paragrafo  1,  lettera  v),  del  Regolamento   o
pubblichi informazioni non corrette sui certificati detenuti o  sulle
dichiarazioni UE di conformita' emesse, e' assoggettato alla sanzione
del pagamento di una somma  da  30.000  euro  a  150.000  euro.  Alla
medesima sanzione e' assoggettato il fornitore o fabbricante che  non
comunichi la revisione  o  la  revoca  di  una  dichiarazione  UE  di
conformita' ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del presente decreto. 
  10.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'organismo   di
valutazione della conformita' che  non  ottempera  agli  obblighi  di
divulgazione dei certificati europei  di  cybersicurezza  rilasciati,
modificati o  revocati  come  previsto  nell'ambito  dello  specifico
sistema di certificazione, ai sensi dell'articolo  54,  paragrafo  1,
lettera s), del Regolamento, nonche'  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 5, comma 6, e' assoggettato alla sanzione del  pagamento
di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro. Alla medesima sanzione e'
assoggettato l'organismo di valutazione della conformita' autorizzato
dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento,
che non specifichi nella procedura per i reclami  definita  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2,  l'inoltro  degli  stessi  per  conoscenza
anche all'Agenzia. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di  accertamento
di esercizio di organismo  di  valutazione  della  conformita'  senza
autorizzazione di cui all'articolo 60, paragrafo 3,  del  Regolamento
si applica la sanzione del pagamento di una somma da 120.000  euro  a
600.000 euro e al soggetto non possono  essere  rilasciate  ulteriori
autorizzazioni  nei  successivi  tre  anni  dall'accertamento   della
violazione. Se l'autorizzazione e' scaduta da  meno  di  un  anno  la
sanzione e' compresa tra 30.000 euro e 150.000 euro  ed  il  soggetto
puo' richiedere il rilascio di nuova autorizzazione. 
  12. Salvo che i fatti costituiscano reato, il  richiedente  di  una
certificazione che nell'ambito dello  svolgimento  dell'attivita'  di
valutazione e di rilascio  dei  certificati,  scientemente,  fornisce
dati, informazioni  o  documentazione  falsi  o  ometta  informazioni
necessarie   per   espletare   la   certificazione,   in   violazione
dell'articolo 54,  paragrafo  1,  lettera  h),  e  dell'articolo  56,
paragrafo 7, del  Regolamento,  e'  assoggettato  alla  sanzione  del
pagamento di una somma da 90.000 euro a 450.000 euro.  Alla  medesima
sanzione e' assoggettato il soggetto che,  scientemente,  durante  le
verifiche di vigilanza, a cui e' sottoposto, ai  sensi  dell'articolo
5, comma 8, fornisce dati, informazioni o documentazione falsi. 
  13. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che  viola
le condizioni di utilizzo degli eventuali marchi o etichette previste
da un sistema europeo di certificazione, ai sensi  dell'articolo  54,
paragrafo 1,  lettera  i),  del  Regolamento,  e'  assoggettato  alla
sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro. 
  14.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'organismo   di
valutazione  della  conformita'  che  non  ottempera  agli  eventuali
obblighi  riguardanti  la   conservazione   dei   registri   di   cui
all'articolo  54,  paragrafo  1,  lettera  n),  del  Regolamento,  e'
assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 45.000  euro
a 225.000 euro. 
  15. L'Agenzia puo' impartire ordini o intimare diffide ai  soggetti
che operano in contrasto con quanto previsto dal  quadro  europeo  di
certificazione. Ai soggetti che non ottemperano nel termine  indicato
nell'ordine  o  nella  diffida  l'Agenzia  commina  la  sanzione  del
pagamento di una somma da 200.000 euro ad 1.000.000 di  euro.  Se  le
violazioni  riguardano  provvedimenti   adottati   dall'Agenzia   nei
confronti di soggetti con fatturato pari almeno a  200.000.000  euro,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore allo 0,3 per cento e non  superiore  all'1,5
per cento del fatturato, restando comunque fermo il limite massimo di
5.000.000 di euro. Come riferimento per il  fatturato  si  assume  il
valore realizzato dallo stesso soggetto nell'esercizio  precedente  a
quello in cui sia stato impartito l'ordine o sia  stata  intimata  la
diffida. 
  16. Fermo restando il limite massimo di 5.000.000 di  euro  per  la
sanzione, i valori minimi e massimi  delle  sanzioni  pecuniarie  dal
comma 2 al comma 15, sono triplicati, se la violazione ha  riguardato
un certificato relativo ad un prodotto TIC, ad un servizio TIC  o  ad
un  processo  TIC   rilasciato   nell'ambito   di   un   sistema   di
certificazione destinato, ai sensi  dell'articolo  54,  paragrafo  1,
lettere a) o b), del Regolamento, all'utilizzo  con  le  finalita'  o
nell'ambito di un servizio essenziale ai sensi dell'allegato  II  del
decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.  65,  o  di  un  servizio  di
comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  17.  I  criteri  di  graduazione  nell'irrogazione  delle  sanzioni
pecuniarie sono definiti con successivo  provvedimento  dell'Agenzia,
adottato secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, alinea,
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  9  dicembre
2021,  n.  223.  Nelle  more  dell'adozione  del   provvedimento   di
definizione dei criteri di graduazione si applicano i criteri di  cui
all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  18. Fermo restando il limite massimo di 5.000.000 di  euro  per  la
sanzione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi dal
2  al  14  sono  rivalutate  ogni  cinque  anni   con   provvedimento
dell'Agenzia, adottato secondo la procedura di  cui  all'articolo  5,
comma 3, alinea, del regolamento adottato con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223,  in  misura  pari
all'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo   previo   arrotondamento
all'unita' di euro secondo il seguente criterio: se la parte decimale
e' inferiore  a  50  centesimi  l'arrotondamento  va  effettuato  per
difetto, se e' uguale o superiore a 50 centesimi l'arrotondamento  va
effettuato  per  eccesso.   L'importo   della   sanzione   pecuniaria
rivalutato secondo i predetti criteri si applica  esclusivamente  per
le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento che lo prevede. 
  19.  L'autorizzazione  di  un  organismo   di   valutazione   della
conformita' ad operare nel sistema europeo di certificazione ai sensi
dell'articolo 60, paragrafo 3,  del  Regolamento,  ove  prevista,  e'
sospesa per 6 mesi o revocata nel caso di piu' di due violazioni  del
quadro europeo di certificazione rispettivamente in un quinquennio  o
in un biennio. In caso di revoca dell'autorizzazione, il trasgressore
non puo' ottenere nuova autorizzazione nei successivi cinque anni dal
provvedimento di revoca. 
  20.  L'Agenzia  notifica  alla  Commissione   europea   il   quadro
sanzionatorio di cui al presente articolo entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e provvede poi a  dare
notifica delle eventuali modifiche entro sessanta  giorni  successivi
alle stesse. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'articolo 7, comma  1,  lettera  e),
          del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si  rimanda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge  24  novembre  1981,  n.
          689, si rimanda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  18  maggio
          2018, n. 65, si rimanda nelle note all'articolo 5. 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera  fff),
          del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si  rimanda
          nelle note all'articolo 5. 
              - Per il testo dell'articolo 5, comma  3,  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre  2021,
          n. 223, si rimanda nelle note all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11  della  citata
          legge 24 novembre 1981, n. 689: 
                «Art. 11 (Criteri per l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie). -  Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          la eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze  della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche.». 
              - Per il testo all'articolo 5, comma 3, del decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre  2021,  n.
          223, si rimanda nelle note all'articolo 4.