Art. 11 Reclami sui certificati di cybersicurezza e sulle dichiarazioni UE di conformita' 1. Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo all'emittente di un certificato europeo di cybersicurezza o all'Agenzia se il reclamo riguarda un certificato europeo di cybersicurezza rilasciato dall'organismo di certificazione dell'Agenzia o da suo organismo di valutazione della conformita' che agisce in conformita' all'articolo 56, paragrafo 6, del Regolamento. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettera f), del Regolamento, tratta inoltre i reclami degli stessi in relazione alle dichiarazioni UE di conformita' di cui all'articolo 7. 2. Avverso le decisioni degli organismi di valutazione della conformita' diversi dall'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, puo' essere proposta procedura di reclamo a tal fine indicata dagli stessi organismi. Nel caso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento, la procedura di reclamo indicata dall'organismo prevede l'inoltro del reclamo da parte del reclamante oltreche' all'organismo anche per conoscenza all'Agenzia. 3. Avverso le decisioni dell'Agenzia riguardanti le certificazioni oppure le dichiarazioni UE di conformita' rilasciate ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento puo' essere proposta procedura di reclamo. Il reclamante formula istanza all'Agenzia, identificando il certificato di cybersicurezza o la dichiarazione UE di conformita' oggetto del reclamo, le ragioni del reclamo e le azioni correttive che ritiene necessarie. 4. L'Agenzia, a seguito di un reclamo ai sensi del comma 3, informa il reclamante dello stato del procedimento e della decisione adottata e informa il reclamante del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. L'Agenzia risponde ai reclami entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di mancata risposta ad un reclamo inoltrato all'Agenzia entro i termini previsti, lo stesso e' da intendersi rigettato.