Art. 11 
 
              Reclami sui certificati di cybersicurezza 
               e sulle dichiarazioni UE di conformita' 
 
  1. Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto  di  presentare
un reclamo all'emittente di un certificato europeo di  cybersicurezza
o all'Agenzia se  il  reclamo  riguarda  un  certificato  europeo  di
cybersicurezza   rilasciato    dall'organismo    di    certificazione
dell'Agenzia o da suo organismo di valutazione della conformita'  che
agisce in conformita' all'articolo 56, paragrafo 6, del  Regolamento.
L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7,  lettera  f),  del
Regolamento, tratta inoltre i reclami degli stessi in relazione  alle
dichiarazioni UE di conformita' di cui all'articolo 7. 
  2. Avverso  le  decisioni  degli  organismi  di  valutazione  della
conformita'  diversi  dall'organismo  di  certificazione   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 1, puo' essere proposta procedura di reclamo a
tal fine indicata dagli stessi organismi. Nel caso di  autorizzazione
ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento, la procedura
di reclamo indicata dall'organismo prevede l'inoltro del  reclamo  da
parte del reclamante oltreche'  all'organismo  anche  per  conoscenza
all'Agenzia. 
  3. Avverso le decisioni dell'Agenzia riguardanti le  certificazioni
oppure  le  dichiarazioni  UE  di  conformita'  rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 53 del Regolamento puo' essere  proposta  procedura  di
reclamo. Il reclamante formula istanza all'Agenzia, identificando  il
certificato di cybersicurezza o la dichiarazione  UE  di  conformita'
oggetto del reclamo, le ragioni del reclamo e  le  azioni  correttive
che ritiene necessarie. 
  4. L'Agenzia, a seguito di un reclamo ai sensi del comma 3, informa
il reclamante dello stato del procedimento e della decisione adottata
e informa il reclamante del  diritto  a  un  ricorso  giurisdizionale
effettivo. L'Agenzia risponde ai reclami  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento dell'istanza. In caso di mancata risposta ad  un  reclamo
inoltrato all'Agenzia entro i  termini  previsti,  lo  stesso  e'  da
intendersi rigettato.