Art. 12 
 
                  Ricorso all'autorita' giudiziaria 
 
  1. Fatti salvi eventuali ricorsi  amministrativi  o  altri  ricorsi
extragiudiziali, le persone fisiche  e  giuridiche  possono  proporre
impugnazione avverso: 
    a)  le  decisioni  assunte  dall'Agenzia  o  dagli  organismi  di
valutazione della conformita', anche, se del caso,  in  relazione  al
rilascio improprio, al mancato rilascio o  al  riconoscimento  di  un
certificato  europeo  di  cybersicurezza  detenuto  da  tali  persone
fisiche e giuridiche; 
    b) il mancato o parziale accoglimento di  un  reclamo  presentato
all'Agenzia o agli organismi di valutazione della conformita'. 
  2. A norma del presente articolo, i  ricorsi  contro  le  decisioni
dell'Agenzia sono  presentati  dinanzi  al  tribunale  amministrativo
regionale  del  Lazio  e  quelli  contro  le  decisioni  degli  altri
organismi   di   valutazione   della   conformita'    al    tribunale
amministrativo del luogo ove e' ubicata la sede di tali organismi.