Art. 12 Ricorso all'autorita' giudiziaria 1. Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche possono proporre impugnazione avverso: a) le decisioni assunte dall'Agenzia o dagli organismi di valutazione della conformita', anche, se del caso, in relazione al rilascio improprio, al mancato rilascio o al riconoscimento di un certificato europeo di cybersicurezza detenuto da tali persone fisiche e giuridiche; b) il mancato o parziale accoglimento di un reclamo presentato all'Agenzia o agli organismi di valutazione della conformita'. 2. A norma del presente articolo, i ricorsi contro le decisioni dell'Agenzia sono presentati dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio e quelli contro le decisioni degli altri organismi di valutazione della conformita' al tribunale amministrativo del luogo ove e' ubicata la sede di tali organismi.