Art. 23 
 
Misure in materia di fornitura di energia elettrica per  la  ricarica
                        dei veicoli elettrici 
 
  1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel
caso in cui  l'infrastruttura  di  ricarica,  per  cui  e'  richiesta
l'autorizzazione, insista sul  suolo  pubblico  o  su  suolo  privato
gravato da un  diritto  di  servitu'  pubblica,  il  comune  pubblica
l'avvenuto ricevimento dell'istanza  di  autorizzazione  sul  proprio
sito istituzionale nonche' sulla Piattaforma unica nazionale  di  cui
all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257, dal momento della  sua  operativita'.  Decorsi  quindici  giorni
dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere  rilasciata
al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano presentato
istanza e il rilascio dell'autorizzazione a  piu'  soggetti  non  sia
possibile  ovvero  compatibile  con  la  programmazione  degli  spazi
pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici  adottata  dal
comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito
di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto  dei
principi   di   imparzialita',   parita'   di   trattamento   e   non
discriminazione tra gli operatori.»; 
    b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono  inserite
le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei
costi di rete e degli oneri generali di sistema,».