Art. 23
Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica
dei veicoli elettrici
1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta
l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato
gravato da un diritto di servitu' pubblica, il comune pubblica
l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio
sito istituzionale nonche' sulla Piattaforma unica nazionale di cui
all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257, dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici giorni
dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere rilasciata
al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano presentato
istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu' soggetti non sia
possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi
pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal
comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito
di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei
principi di imparzialita', parita' di trattamento e non
discriminazione tra gli operatori.»;
b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite
le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei
costi di rete e degli oneri generali di sistema,».