Art. 5 
 
                     Modifiche al codice penale 
                   e al codice di procedura penale 
 
  1. Al codice penale, articolo 371-ter, sono aggiunti,  in  fine,  i
seguenti commi: 
    «Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,  dall'articolo
1, comma 1, della legge 10  novembre  2014,  n.  162,  chiunque,  non
essendosi avvalso della facolta' di cui al comma 2, lettere b) e  c),
del medesimo articolo, rende dichiarazioni false  e'  punito  con  la
pena prevista dal primo comma. 
    Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione  della
procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono  state
acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata
sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato,  nel
quale  una  delle  parti  si  sia  avvalsa  della  facolta'  di   cui
all'articolo 4-bis, comma 6,  del  decreto-legge  n.  132  del  2014,
convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della  legge
n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale  giudizio  sia  dichiarato
estinto.». 
  2. Al codice di procedura penale, all'articolo 282-bis, comma 4, le
parole  «l'ordinanza  prevista  dall'articolo  708  del   codice   di
procedura civile ovvero altro» sono sostituite dalla seguente: «un». 
 
          Note all'art. 5: 
                
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 371-ter del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 371-ter (False dichiarazioni al  difensore).  -
          Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e  2,
          del codice di procedura  penale,  chiunque,  non  essendosi
          avvalso della facolta' di cui alla lettera d) del  comma  3
          del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e'  punito
          con la reclusione fino a quattro anni. 
              Il procedimento penale resta sospeso fino a quando  nel
          procedimento nel corso del  quale  sono  state  assunte  le
          dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado
          ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con
          archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. 
              Nelle  ipotesi   previste   dall'articolo   4-bis   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  10
          novembre 2014, n.  162,  chiunque,  non  essendosi  avvalso
          della facolta' di cui al comma 2,  lettere  b)  e  c),  del
          medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito  con
          la pena prevista dal primo comma. 
              Il  procedimento  penale  resta   sospeso   fino   alla
          conclusione della procedura di negoziazione  assistita  nel
          corso della quale sono  state  acquisite  le  dichiarazioni
          ovvero fino a quando  sia  stata  pronunciata  sentenza  di
          primo grado nel giudizio  successivamente  instaurato,  nel
          quale una delle parti si sia avvalsa della facolta' di  cui
          all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n.  132  del
          2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1,  comma
          1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a  quando  tale
          giudizio sia dichiarato estinto.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 282-bis del  codice
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa  familiare).
          - 1. Con il provvedimento che dispone  l'allontanamento  il
          giudice prescrive all'imputato di  lasciare  immediatamente
          la casa familiare, ovvero di non farvi rientro,  e  di  non
          accedervi senza l'autorizzazione del giudice  che  procede.
          L'eventuale  autorizzazione  puo'  prescrivere  determinate
          modalita' di visita. 
              2. Il giudice, qualora sussistano  esigenze  di  tutela
          dell'incolumita' della persona offesa o dei  suoi  prossimi
          congiunti, puo' inoltre  prescrivere  all'imputato  di  non
          avvicinarsi a luoghi determinati  abitualmente  frequentati
          dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
          domicilio  della  famiglia  di  origine  o   dei   prossimi
          congiunti, salvo che la frequentazione sia  necessaria  per
          motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice  prescrive
          le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. 
              3. Il giudice, su  richiesta  del  pubblico  ministero,
          puo' altresi'  ingiungere  il  pagamento  periodico  di  un
          assegno a favore delle persone conviventi che, per  effetto
          della misura cautelare disposta, rimangano prive  di  mezzi
          adeguati.  Il  giudice  determina  la  misura  dell'assegno
          tenendo   conto   delle   circostanze   e    dei    redditi
          dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i  termini  del
          versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
          versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
          lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
          spettante. L'ordine di pagamento  ha  efficacia  di  titolo
          esecutivo. 
              4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere
          assunti anche successivamente al provvedimento  di  cui  al
          comma 1, sempre che questo non sia  stato  revocato  o  non
          abbia comunque perduto efficacia. Essi,  anche  se  assunti
          successivamente, perdono efficacia se e' revocato  o  perde
          comunque efficacia il provvedimento di cui al comma  1.  Il
          provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge  o
          dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un
          provvedimento del giudice  civile  in  ordine  ai  rapporti
          economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento
          dei figli. 
              5. Il provvedimento di  cui  al  comma  3  puo'  essere
          modificato se mutano le  condizioni  dell'obbligato  o  del
          beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 
              6. Qualora si proceda  per  uno  dei  delitti  previsti
          dagli articoli  570,  571,  572,  582,  limitatamente  alle
          ipotesi procedibili d'ufficio o  comunque  aggravate,  600,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2,
          601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,
          609-octies  e  612,  secondo  comma,  612-bis,  del  codice
          penale, commesso in danno  dei  prossimi  congiunti  o  del
          convivente, la misura puo'  essere  disposta  anche  al  di
          fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280,  anche
          con  le  modalita'  di  controllo   previste   all'articolo
          275-bis.".