Art. 6 Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1. All'articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilita' genitoriale, il pubblico ministero ne da' notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonche' dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed e' pendente procedimento relativo alla responsabilita' genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonche' copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice e' altresi' trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 64-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dal presente decreto: "Art. 64-bis (Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile). - 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilita' genitoriale, il pubblico ministero ne da' notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonche' dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed e' pendente procedimento relativo alla responsabilita' genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonche' copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice e' altresi' trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.".