Art. 6 
 
Modifiche alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie
                   del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 64-bis delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice  di  procedura  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «Quando  procede  per
reati commessi in danno del coniuge,  del  convivente  o  di  persona
legata da una relazione affettiva, anche ove cessata,  e  risulta  la
pendenza di procedimenti  relativi  alla  separazione  personale  dei
coniugi, allo scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio,   allo   scioglimento   dell'unione   civile    o    alla
responsabilita' genitoriale, il pubblico  ministero  ne  da'  notizia
senza ritardo al giudice  che  procede,  salvo  che  gli  atti  siano
coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice  di  procedura
penale. Allo stesso modo provvede quando procede per  reati  commessi
in danno di minori dai genitori, da  altri  familiari  o  da  persone
comunque  con  loro  conviventi,  nonche'  dalla  persona  legata  al
genitore da  una  relazione  affettiva,  anche  ove  cessata,  ed  e'
pendente procedimento relativo alla responsabilita'  genitoriale,  al
suo esercizio e al mantenimento del minore.»; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi  di
cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice  civile  o
al tribunale per i minorenni che procede copia  delle  ordinanze  che
applicano misure cautelari personali o ne dispongono la  sostituzione
o la revoca, nonche' copia dell'avviso di conclusione delle  indagini
preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto  di  cui
all'articolo  329  del  codice.  Allo  stesso  giudice  e'   altresi'
trasmessa copia della  sentenza  che  definisce  il  processo  o  del
decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.»; 
    c) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Comunicazioni  e
trasmissione di atti al giudice civile». 
 
          Note all'art. 6: 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 64-bis del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale), come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 64-bis (Comunicazioni e trasmissione di atti al
          giudice civile). - 1. Quando procede per reati commessi  in
          danno del coniuge, del convivente o di  persona  legata  da
          una relazione affettiva, anche ove cessata,  e  risulta  la
          pendenza  di   procedimenti   relativi   alla   separazione
          personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli
          effetti   civili   del   matrimonio,   allo    scioglimento
          dell'unione civile o alla responsabilita'  genitoriale,  il
          pubblico ministero ne da' notizia senza ritardo al  giudice
          che procede, salvo che gli atti siano coperti  dal  segreto
          di cui all'articolo 329 del  codice  di  procedura  penale.
          Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi
          in danno di minori dai genitori, da altri  familiari  o  da
          persone comunque con loro conviventi, nonche' dalla persona
          legata al genitore da una relazione  affettiva,  anche  ove
          cessata,  ed  e'  pendente   procedimento   relativo   alla
          responsabilita'  genitoriale,  al  suo   esercizio   e   al
          mantenimento del minore. 
              1-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  il  pubblico
          ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per  i
          minorenni che procede copia delle ordinanze  che  applicano
          misure cautelari personali o ne dispongono la  sostituzione
          o la revoca, nonche' copia dell'avviso di conclusione delle
          indagini preliminari e degli atti di indagine  non  coperti
          dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso
          giudice e' altresi'  trasmessa  copia  della  sentenza  che
          definisce il processo o del  decreto  di  archiviazione,  a
          cura della cancelleria.".