Art. 10 
 
  Modifiche al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale 
 
    1. Al Titolo V del Libro II del codice di procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 148 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Salvo  che
la legge  disponga  altrimenti,  le  notificazioni  degli  atti  sono
eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con  modalita'
telematiche che, nel rispetto  della  normativa  anche  regolamentare
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,
assicurano la identita' del mittente e del destinatario, l'integrita'
del  documento  trasmesso,  nonche'  la  certezza,  anche  temporale,
dell'avvenuta trasmissione e ricezione. 
      2.  La  lettura  dei  provvedimenti  alle  persone  presenti  o
rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice  o
dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro  presenza
sostituiscono le notificazioni di cui al  comma  1,  purche'  ne  sia
fatta menzione nel verbale. 
      3. Sostituisce le notificazioni di cui  al  comma  1  anche  la
consegna  di  copia  in  forma  di  documento   analogico   dell'atto
all'interessato da parte della cancelleria  o  della  segreteria.  Il
pubblico  ufficiale  addetto  annota  in  tal   caso   sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta. 
      4. In tutti i casi in cui, per espressa  previsione  di  legge,
per  l'assenza  o  l'inidoneita'  di  un   domicilio   digitale   del
destinatario o per la sussistenza  di  impedimenti  tecnici,  non  e'
possibile procedere con le modalita' indicate al comma 1,  e  non  e'
stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e
3, la notificazione disposta dall'autorita' giudiziaria  e'  eseguita
dagli organi e con le forme stabilite  nei  commi  seguenti  e  negli
ulteriori articoli del presente titolo. 
      5. Le notificazioni degli atti, salvo  che  la  legge  disponga
altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale  giudiziario  o  da  chi  ne
esercita le funzioni. 
      6. La notificazione e' eseguita dalla polizia  giudiziaria  nei
soli casi  previsti  dalla  legge.  Le  notificazioni  richieste  dal
pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia  giudiziaria
nei casi di atti di indagine o provvedimenti che  la  stessa  polizia
giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire. 
      7. Nei  procedimenti  con  detenuti  e  in  quelli  davanti  al
tribunale del riesame l'autorita' giudiziaria puo' disporre  che,  in
caso di  urgenza,  le  notificazioni  siano  eseguite  dalla  Polizia
penitenziaria del luogo in  cui  i  destinatari  sono  detenuti,  con
l'osservanza delle norme del presente titolo. 
      8. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di regola mediante  consegna  di  copia  al  destinatario
oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel  presente
titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in  mani  proprie
del destinatario, l'organo competente per la  notificazione  consegna
la copia dell'atto da notificare, fatta  eccezione  per  il  caso  di
notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla  inserita
in  busta  che  provvede  a  sigillare   trascrivendovi   il   numero
cronologico della notificazione e dandone  atto  nella  relazione  in
calce all'originale e alla copia dell'atto.»; 
    b) l'articolo 149 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 149 (Notificazioni urgenti a mezzo  del  telefono  e  del
telegrafo). - 1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4,
ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero
dispongono, anche su richiesta  di  parte,  che  le  persone  diverse
dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura,
rispettivamente, della cancelleria o della segreteria. 
      2. Dell'attivita' svolta  e'  redatta  attestazione  che  viene
inserita nel fascicolo, nella quale si da' atto del numero telefonico
chiamato, del nome, delle funzioni  o  delle  mansioni  svolte  dalla
persona  che  riceve  la  comunicazione,  del  suo  rapporto  con  il
destinatario e dell'ora della telefonata. 
      3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico
corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e  2,  o
il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta  in  uso
allo stesso. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario,
da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero  che
sia al suo servizio. 
      4. La comunicazione telefonica ha valore di  notificazione  con
effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della  stessa  sia
data immediata conferma al destinatario  mediante  telegramma  o,  in
alternativa,   mediante   comunicazione   all'indirizzo   di    posta
elettronica indicato dallo stesso. 
      5. Quando non e' possibile  procedere  nel  modo  indicato  nei
commi  precedenti,  la  notificazione  e'  eseguita,  per   estratto,
mediante telegramma.»; 
    c)  all'articolo  152,  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «essere
sostituite» sono  inserite  le  seguenti:  «dalla  notificazione  con
modalita'  telematiche  eseguita  dal  difensore  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata o  altro  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato ovvero» e, dopo le parole  «dell'atto»,  sono
inserite le seguenti: «in forma di documento analogico»; 
    d) all'articolo 153: 
      1) al comma 1: 
        a) al primo periodo, la parola: «anche» e'  sostituita  dalle
seguenti: «con le modalita' previste dall'articolo 148, comma  1,  e,
nei casi indicati dall'articolo 148, comma  4,»  e  dopo  le  parole:
«dell'atto»  sono  inserite  le  seguenti:  «in  forma  di  documento
analogico»; 
        b) al secondo periodo, la parola: «Il»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «In tale ultimo caso, il»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, la parola: «Il»  e'  sostituita
dalle seguenti: «In tal caso, il»; 
    e) dopo l'articolo 153 e' inserito il seguente: 
      «Art.  153-bis  (Domicilio  del  querelante.  Notificazioni  al
querelante.). - 1. Il querelante, nella querela,  dichiara  o  elegge
domicilio per la comunicazione e  la  notificazione  degli  atti  del
procedimento. A tal fine,  puo'  dichiarare  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata o  altro  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato. 
      2. Il querelante ha comunque facolta' di dichiarare o  eleggere
domicilio anche successivamente alla formulazione della querela,  con
dichiarazione raccolta  a  verbale  o  depositata  con  le  modalita'
telematiche   previste   dall'articolo   111-bis,   ovvero   mediante
telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione  autenticata  da
un  notaio,  da  altra  persona  autorizzata  o  dal  difensore.   La
dichiarazione puo' essere effettuata anche presso la  segreteria  del
pubblico ministero procedente o presso  la  cancelleria  del  giudice
procedente. 
      3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o  eletto,  il
querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorita'  procedente,  con
le medesime modalita'  previste  dal  comma  2,  il  nuovo  domicilio
dichiarato o eletto. 
      4. Le notificazioni  al  querelante  che  non  ha  nominato  un
difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei  casi  di
cui all'articolo 148, comma  4,  presso  il  domicilio  dichiarato  o
eletto. 
      5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano  o
sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla  persona  offesa
che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito  dell'atto
da notificare nella segreteria del pubblico  ministero  procedente  o
nella cancelleria del giudice procedente.»; 
    f) all'articolo 154: 
      1) al comma 1: 
      a)  il  primo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «Le
notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela  e  non
ha nominato  un  difensore  sono  eseguite  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche  la  dichiarazione  o
l'elezione di domicilio mancano  o  sono  insufficienti  o  inidonee,
secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8.»; 
        b) al secondo periodo dopo la parola: «nella»  sono  aggiunte
le seguenti: «segreteria o nella»; 
        c) al terzo periodo, le parole: «o di dimora» sono sostituite
dalle seguenti: «, di dimora o di lavoro abituale» e dopo la  parola:
«Stato»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  oppure  a  dichiarare  un
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   o   altro   servizio
elettronico di recapito certificato qualificato»; 
        d)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «la  dichiarazione   o
l'elezione» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna  dichiarazione  o
elezione» e dopo  la  parola:  «nella»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«segreteria o nella»; 
        e) dopo il quarto periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Alla
dichiarazione  o  alla  elezione  di  domicilio   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3»; 
      2) al comma 2, dopo la  parola:  «eseguita»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,»; 
      3)  al  comma  4,  al  secondo  periodo,  le  parole:   «devono
dichiarare o eleggere il  proprio  domicilio  nel  luogo  in  cui  si
procede con atto ricevuto nella cancelleria del  giudice  competente»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quando  non  dispongono  di   un
domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio
nel luogo in cui si  procede  o  dichiarare  un  indirizzo  di  posta
certificata o altro  servizio  elettronico  di  recapito  certificato
qualificato,  con  atto  depositato  nella  cancelleria  del  giudice
competente»; 
    g) all'articolo 155, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Quando per il  numero  dei  destinatari  o  per  l'impossibilita'  di
identificarne alcuni, la notificazione  nelle  forme  ordinarie  alle
persone  offese  risulti  difficile,  l'autorita'  giudiziaria   puo'
disporre, con decreto, che la  notificazione  sia  eseguita  mediante
pubblicazione  dell'atto  nel  sito  internet  del  Ministero   della
giustizia per  un  periodo  di  tempo  determinato.  Nel  decreto  da
notificare unitamente all'atto  sono  designati,  quando  occorre,  i
destinatari nei cui confronti la notificazione deve  essere  eseguita
nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che  appaiono  opportuni
per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.»; 
    h) all'articolo 156: 
      1) al comma 1, dopo la  parola:  «detenuto»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la  parola:  «sono»
e' inserita la seguente: «sempre»; 
      2) al comma 3, dopo la parola: «penitenziari» sono inserite  le
seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo  la  parola:  «157»
sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle modalita'  di  cui
all'articolo 148, comma 1»; 
    i) all'articolo 157: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi  di  cui
all'articolo 148, comma 4, la prima  notificazione  all'imputato  non
detenuto, che  non  abbia  gia'  ricevuto  gli  avvertimenti  di  cui
all'articolo 161, comma 01, e' eseguita mediante  consegna  di  copia
dell'atto in forma di documento analogico alla  persona.  Se  non  e'
possibile consegnare personalmente  la  copia,  la  notificazione  e'
eseguita nella casa di abitazione  o  nel  luogo  in  cui  l'imputato
esercita  abitualmente  l'attivita'   lavorativa.   Nella   casa   di
abitazione la consegna e' eseguita a una persona  che  conviva  anche
temporaneamente ovvero addetta  alla  casa  ovvero  al  servizio  del
destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa  le  veci.  In
caso di notifica nel luogo in cui  l'imputato  esercita  abitualmente
l'attivita' lavorativa, se non e' possibile consegnare  personalmente
la copia, la consegna e' eseguita al  datore  di  lavoro,  a  persona
addetta al servizio del destinatario, ad  una  persona  addetta  alla
ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a  chi  ne  fa  le
veci.»; 
      2) il comma 6  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  consegna  a
persona diversa dal destinatario e' effettuata in plico chiuso  e  la
relazione  di  notificazione  e'   effettuata   nei   modi   previsti
dall'articolo 148, comma 8»; 
      3) al comma  8,  al  terzo  periodo,  le  parole  «da'  inoltre
comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «,  inoltre,  invia  copia  dell'atto,  provvedendo   alla
relativa annotazione sull'originale e sulla  copia,  tramite  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  nel  luogo  di  residenza
anagrafica o di dimora dell'imputato»; 
      4) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: «8-ter. Con la
notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalita'  di
cui  all'articolo  148,  comma  1,  l'autorita'  giudiziaria  avverte
l'imputato, che non abbia  gia'  ricevuto  gli  avvertimenti  di  cui
all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni,  diverse
dalla   notificazione   dell'avviso   di   fissazione    dell'udienza
preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450,
comma 2, 456, 552 e 601, nonche'  del  decreto  penale  di  condanna,
saranno effettuate mediante consegna al  difensore  di  fiducia  o  a
quello  nominato  d'ufficio.  Avverte,   inoltre,   il   destinatario
dell'atto  dell'onere  di  indicare  al   difensore   ogni   recapito
telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita',
ove il  difensore  possa  effettuare  le  comunicazioni,  nonche'  di
informarlo di ogni loro successivo mutamento. 
      8-quater. L'omessa  o  ritardata  comunicazione  da  parte  del
difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto
di  quest'ultimo,  non  costituisce  inadempimento   degli   obblighi
derivanti dal mandato professionale.»; 
    l) dopo l'articolo 157, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 157-bis (Notifiche all'imputato non  detenuto  successive
alla prima). -  1.  In  ogni  stato  e  grado  del  procedimento,  le
notificazioni  all'imputato  non  detenuto  successive  alla   prima,
diverse dalla notificazione dell'avviso  di  fissazione  dell'udienza
preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450,
comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sono
eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio. 
      2. Se l'imputato e' assistito da un difensore di  ufficio,  nel
caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna  di
copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da  persona
che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o  da  chi
ne fa le veci e l'imputato non abbia gia' ricevuto  gli  avvertimenti
di cui all'articolo 161, comma 01, le  notificazioni  successive  non
possono essere effettuate al  difensore.  In  questo  caso  anche  le
notificazioni successive alla prima sono effettuate con le  modalita'
di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni
previste nel periodo che precede.»; 
      «Art. 157-ter (Notifiche degli atti introduttivi  del  giudizio
all'imputato non detenuto). - 1. La  notificazione  all'imputato  non
detenuto dell'avviso di fissazione  dell'udienza  preliminare,  della
citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456,  552
e 601, nonche' del decreto penale  di  condanna  sono  effettuate  al
domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In
mancanza di un domicilio dichiarato o  eletto,  la  notificazione  e'
eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui all'articolo  157,  con
esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1. 
      2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di
prescrizione del reato o il decorso del termine  di  improcedibilita'
di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di  applicazione  una
misura cautelare ovvero in  ogni  altro  caso  in  cui  sia  ritenuto
indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze,
l'autorita'  giudiziaria   puo'   disporre   che   la   notificazione
all'imputato  dell'avviso  di  fissazione  dell'udienza  preliminare,
della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456,
552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla
polizia giudiziaria. 
      3. In caso di impugnazione proposta  dall'imputato  o  nel  suo
interesse, la notificazione dell'atto di  citazione  a  giudizio  nei
suoi  confronti  e'  eseguita  esclusivamente  presso  il   domicilio
dichiarato o  eletto  ai  sensi  dell'articolo  581,  commi  1-ter  e
1-quater.»; 
    m) all'articolo 159, al comma 1: 
      1) al  primo  periodo,  la  parola  «Se»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se» e le parole
«le   notificazioni»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «la
notificazione»; 
      2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «la  notificazione  sia
eseguita» sono sostituite dalle  seguenti:  «le  notificazioni  siano
eseguite»; 
    n) all'articolo 160,  al  comma  1,  le  parole:  «pronuncia  del
provvedimento che  definisce  l'udienza  preliminare  ovvero,  quando
questa» sono sostituite dalle seguenti: «notificazione dell'avviso di
conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo»; 
    o) all'articolo 161: 
      1) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. La  polizia
giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento  della  persona
sottoposta alle indagini, se e' nelle condizioni di indicare le norme
di legge che si assumono violate, la data e  il  luogo  del  fatto  e
l'autorita' giudiziaria procedente, ne da' comunicazione alla persona
sottoposta  alle  indagini   e   la   avverte   che   le   successive
notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso  di  fissazione
dell'udienza preliminare, la citazione in  giudizio  ai  sensi  degli
articoli 450, comma 2,  456,  552  e  601  e  il  decreto  penale  di
condanna,  saranno  effettuate  mediante  consegna  al  difensore  di
fiducia o a quello nominato  d'ufficio.  Contestualmente  la  persona
sottoposta alle indagini e' altresi'  avvertita  che  ha  l'onere  di
indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di
posta elettronica nella sua disponibilita', ove  il  difensore  possa
effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni successivo
mutamento.»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Il  giudice,  il
pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto  compiuto
con  l'intervento  della   persona   sottoposta   alle   indagini   o
dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare  uno
dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1,  o  un  indirizzo  di
posta  elettronica  certificata  o  altro  servizio  elettronico   di
recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per  le
notificazioni dell'avviso  di  fissazione  dell'udienza  preliminare,
degli atti di citazione in giudizio  ai  sensi  degli  articoli  450,
comma 2, 456, 552 e 601, nonche'  del  decreto  penale  di  condanna.
Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono
avvertiti che  hanno  l'obbligo  di  comunicare  ogni  mutamento  del
domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione
o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonche' nel
caso in cui il domicilio sia o  divenga  inidoneo,  le  notificazioni
degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore,
gia' nominato o che e' contestualmente nominato, anche d'ufficio.»; 
      3) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Della
dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero  del  rifiuto  di
compierla, nonche' degli avvertimenti indicati nei commi 1  e  2,  e'
fatta menzione nel verbale.»; 
      4) al comma 3, al primo periodo,  le  parole:  «dell'istituto.»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'istituto, che procede  a  norma
del comma 1.» e il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «La
dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito  registro  e  il
verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' che ha disposto  la
scarcerazione o la dimissione.»; 
      5) al comma 4, il primo periodo  e'  soppresso  ed  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dai commi 1  e
3, se la dichiarazione o  l'elezione  di  domicilio  mancano  o  sono
insufficienti o inidonee, le  notificazioni  sono  eseguite  mediante
consegna al difensore.»; 
      6) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Nei  casi
di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore  e'
immediatamente comunicata allo stesso.»; 
    p) all'articolo 162: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «che procede,» sono inserite  le
seguenti: «con le modalita' previste dall'articolo 111-bis o»; 
      2) al comma  4-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Se non presta l'assenso, il difensore  attesta  l'avvenuta
comunicazione da parte sua all'imputato  della  mancata  accettazione
della  domiciliazione  o   le   cause   che   hanno   impedito   tale
comunicazione.»; 
    q) all'articolo 163, le parole: «dell'articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 148 e»; 
    r) all'articolo 164, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Efficacia della dichiarazione e dell'elezione  di  domicilio»  e  le
parole: «per ogni stato e grado del  procedimento,  salvo  quanto  e'
previsto dagli articoli 156 e 613  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «per   le   notificazioni   dell'avviso   di   fissazione
dell'udienza preliminare, degli atti  di  citazione  in  giudizio  ai
sensi degli articoli 450, comma  2,  456,  552  e  601,  nonche'  del
decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1»; 
    s) all'articolo 165, dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di  fissazione  dell'udienza
preliminare e degli atti di citazione  in  giudizio  ai  sensi  degli
articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1  si
applica solo nel caso in cui non si e' perfezionata la  notificazione
al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1,
oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo
nel caso in cui non e' possibile eseguire  la  notificazione  con  le
modalita'  indicate  dai  commi  da  1  a  3  dell'articolo  157,  se
l'imputato e' evaso o si e'  sottratto  all'esecuzione  della  misura
cautelare  della  custodia  cautelare  in  carcere  o  degli  arresti
domiciliari, ovvero con le modalita' indicate dai  commi  da  1  a  6
dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto all'esecuzione della
misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.»; 
    t) all'articolo 167 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le
notificazioni a soggetti diversi da quelli  indicati  negli  articoli
precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1.  Nel  caso
previsto  dal  comma  4  dell'articolo  148,  si  eseguono  a   norma
dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8,  salvi  i  casi  di  urgenza
previsti dall'articolo 149.»; 
    u) all'articolo 168, al comma 1, la parola: «Salvo» e' sostituita
dalle  seguenti:  «Per  le  notificazioni  effettuate  con  modalita'
telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata  dal  sistema,
assume valore di relazione di notificazione. Quando la  notificazione
non e' eseguita con modalita' telematiche, salvo»; 
    v) all'articolo 169, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Quando l'autorita' giudiziaria non puo' procedere alla  notificazione
con modalita' telematiche e risulta dagli atti  notizia  precisa  del
luogo di residenza o di  dimora  all'estero  della  persona  nei  cui
confronti si deve procedere ovvero del luogo  in  cui  all'estero  la
stessa esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, il giudice o  il
pubblico ministero le invia raccomandata con avviso  di  ricevimento,
contenente l'indicazione della autorita' che procede, del titolo  del
reato e della data e del luogo in  cui  e'  stato  commesso,  nonche'
l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato
ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica  certificata  o
altro servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato.  Se
nel termine di trenta giorni dalla  ricezione  della  raccomandata  o
della comunicazione telematica non viene effettuata la  dichiarazione
o l'elezione di domicilio ovvero se  la  stessa  e'  insufficiente  o
risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al
difensore.»; 
    z) all'articolo 170, al comma 1 la  parola:  «Le»  e'  sostituita
dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini
di cui all'articolo 157-ter, le»; 
    aa) all'articolo 171, al comma 1: 
      1) alla lettera b), dopo la parola: «privata» sono inserite  le
seguenti: «mittente o»; 
      2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) se,  in
caso di notificazione eseguita con modalita'  telematiche,  non  sono
rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;»; 
      3) alla lettera c), dopo la parola: «notificata» sono  inserite
le seguenti: «con modalita' non telematiche»; 
      4) alla lettera e), le parole: «dall'articolo 161 commi  1,  2,
3» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 157, comma  8-ter,
e 161, commi 01, 1 e 3»; 
      5) alla lettera f), le parole:  «data  la  comunicazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «inviata copia dell'atto con le modalita'»
e la parola: «prescritta» e' sostituita dalla parola: «prescritte»; 
      6) la lettera h) e' soppressa. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  152,  153,  154,
          155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168,
          169, 170  e  171  del  codice  di  procedura  penale,  come
          modificati dal presente decreto: 
                "Art.  152  (Notificazioni  richieste   dalle   parti
          private). - 1. Salvo che la legge disponga  altrimenti,  le
          notificazioni richieste dalle parti private possono  essere
          sostituite dalla notificazione  con  modalita'  telematiche
          eseguita  dal  difensore  a  mezzo  di  posta   elettronica
          certificata  o  altro  servizio  elettronico  di   recapito
          certificato  qualificato   ovvero   dall'invio   di   copia
          dell'atto in forma di documento  analogico  effettuata  dal
          difensore  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento." 
                "Art. 153 (Notificazioni e comunicazioni al  pubblico
          ministero). - 1. Le  notificazioni  al  pubblico  ministero
          sono eseguite, con le modalita' previste dall'articolo 148,
          comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148,  comma  4,
          direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna
          di copia dell'atto in forma di  documento  analogico  nella
          segreteria. In tale  ultimo  caso,  il  pubblico  ufficiale
          addetto annota sull'originale e sulla  copia  dell'atto  le
          generalita' di chi ha eseguito la consegna e la data in cui
          questa e' avvenuta. 
                2. Le  comunicazioni  di  atti  e  provvedimenti  del
          giudice al pubblico ministero sono eseguite  a  cura  della
          cancelleria nei modi indicati al  comma  1,  salvo  che  il
          pubblico     ministero     prenda     visione     dell'atto
          sottoscrivendolo.  In  tal  caso,  il  pubblico   ufficiale
          addetto  annota  sull'originale   dell'atto   la   eseguita
          consegna e la data in cui questa e' avvenuta." 
                "Art. 154 (Notificazioni alla  persona  offesa,  alla
          parte  civile,  al  responsabile  civile  e  al  civilmente
          obbligato per la pena pecuniaria). -  1.  Le  notificazioni
          alla persona offesa che non ha proposto querela  e  non  ha
          nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni
          dell'articolo  153-bis,  comma  4,  e,  quando   anche   la
          dichiarazione o l'elezione  di  domicilio  mancano  o  sono
          insufficienti   o   inidonee,   secondo   le   disposizioni
          dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono  ignoti  i
          luoghi ivi indicati, la notificazione e' eseguita  mediante
          deposito dell'atto nella segreteria  o  nella  cancelleria.
          Qualora risulti dagli atti notizia  precisa  del  luogo  di
          residenza, di dimora o di lavoro  abituale  all'estero,  la
          persona offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso
          di  ricevimento  a  dichiarare  o  eleggere  domicilio  nel
          territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di
          posta elettronica certificata o altro servizio  elettronico
          di recapito certificato  qualificato.  Se  nel  termine  di
          venti giorni dalla ricezione della raccomandata  non  viene
          effettuata alcuna dichiarazione  o  elezione  di  domicilio
          ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, la
          notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella
          segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione  o  alla
          elezione di domicilio si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 153-bis, commi 2 e 3. 
                2.  La  notificazione  della   prima   citazione   al
          responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
          la  pena  pecuniaria  e'  eseguita,   nei   casi   di   cui
          all'articolo 148, comma 4, con le forme  stabilite  per  la
          prima notificazione all'imputato non detenuto. 
                3. Se si  tratta  di  pubbliche  amministrazioni,  di
          persone  giuridiche  o  di  enti  privi   di   personalita'
          giuridica,  le  notificazioni  sono  eseguite  nelle  forme
          stabilite per il processo civile. 
                4.   Le   notificazioni   alla   parte   civile,   al
          responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
          la pena pecuniaria costituiti  in  giudizio  sono  eseguite
          presso i difensori. Il responsabile  civile  e  la  persona
          civilmente obbligata per la pena pecuniaria,  se  non  sono
          costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale,
          devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo
          in cui si  procede  o  dichiarare  un  indirizzo  di  posta
          certificata  o  altro  servizio  elettronico  di   recapito
          certificato  qualificato,   con   atto   depositato   nella
          cancelleria del giudice competente.  In  mancanza  di  tale
          dichiarazione o elezione o se la stessa e' insufficiente  o
          inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante  deposito
          nella cancelleria." 
                "Art. 155 (Notificazioni per  pubblici  annunzi  alle
          persone offese). - 1.Quando per il numero dei destinatari o
          per   l'impossibilita'   di   identificarne   alcuni,    la
          notificazione nelle forme  ordinarie  alle  persone  offese
          risulti difficile, l'autorita' giudiziaria  puo'  disporre,
          con decreto, che la  notificazione  sia  eseguita  mediante
          pubblicazione dell'atto nel  sito  internet  del  Ministero
          della giustizia per un periodo di  tempo  determinato.  Nel
          decreto da notificare unitamente all'atto  sono  designati,
          quando  occorre,  i  destinatari  nei  cui   confronti   la
          notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie  e
          sono indicati i modi che  appaiono  opportuni  per  portare
          l'atto a conoscenza degli altri interessati. 
                2. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata  nella
          casa  comunale  del  luogo  in  cui  si  trova  l'autorita'
          procedente  e  un  estratto  e'  inserito  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica. 
                3.  La  notificazione  si  ha  per  avvenuta   quando
          l'ufficiale giudiziario deposita una copia  dell'atto,  con
          la relazione e i  documenti  giustificativi  dell'attivita'
          svolta,  nella  cancelleria  o  segreteria   dell'autorita'
          procedente." 
                "Art. 156 (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1.
          Le notificazioni all'imputato  detenuto,  anche  successive
          alla prima, sono sempre eseguite nel  luogo  di  detenzione
          mediante consegna di copia alla persona. 
                2. In caso di  rifiuto  della  ricezione,  se  ne  fa
          menzione  nella  relazione  di  notificazione  e  la  copia
          rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a  chi
          ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non  e'
          possibile consegnare la  copia  direttamente  all'imputato,
          perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
          notificazione   il    direttore    dell'istituto    informa
          immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere. 
                3. Le notificazioni all'imputato  detenuto  in  luogo
          diverso dagli istituti penitenziari, anche successive  alla
          prima,  sono  eseguite  a  norma  dell'articolo  157,   con
          esclusione delle modalita' di cui all'articolo  148,  comma
          1. 
                4. Le disposizioni che precedono si  applicano  anche
          quando dagli atti risulta che l'imputato  e'  detenuto  per
          causa diversa dal procedimento per il quale deve  eseguirsi
          la  notificazione   o   e'   internato   in   un   istituto
          penitenziario. 
                5.  In  nessun  caso  le  notificazioni  all'imputato
          detenuto o internato possono essere eseguite con  le  forme
          dell'articolo 159." 
                "Art.  157  (Prima  notificazione  all'imputato   non
          detenuto). - 1.Nei casi di cui all'articolo 148,  comma  4,
          la prima notificazione all'imputato non detenuto,  che  non
          abbia gia' ricevuto gli avvertimenti  di  cui  all'articolo
          161, comma 01,  e'  eseguita  mediante  consegna  di  copia
          dell'atto in forma di documento analogico alla persona.  Se
          non e' possibile  consegnare  personalmente  la  copia,  la
          notificazione e' eseguita nella casa di  abitazione  o  nel
          luogo in cui l'imputato esercita  abitualmente  l'attivita'
          lavorativa.  Nella  casa  di  abitazione  la  consegna   e'
          eseguita a una persona che  conviva  anche  temporaneamente
          ovvero  addetta  alla   casa   ovvero   al   servizio   del
          destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne  fa  le
          veci. In caso di  notifica  nel  luogo  in  cui  l'imputato
          esercita abitualmente l'attivita'  lavorativa,  se  non  e'
          possibile consegnare personalmente la copia, la consegna e'
          eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio
          del destinatario, ad una  persona  addetta  alla  ricezione
          degli atti o, in mancanza, al portiere o a  chi  ne  fa  le
          veci. 
                2. Qualora i luoghi indicati nel comma  1  non  siano
          conosciuti, la notificazione e'  eseguita  nel  luogo  dove
          l'imputato  ha  temporanea  dimora  o  recapito,   mediante
          consegna a una delle predette persone. 
                3. Il portiere  o  chi  ne  fa  le  veci  sottoscrive
          l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale  giudiziario
          da' notizia  al  destinatario  dell'avvenuta  notificazione
          dell'atto a mezzo di lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono  dal
          ricevimento della raccomandata. 
                4. La copia non  puo'  essere  consegnata  a  persona
          minore degli anni  quattordici  o  in  stato  di  manifesta
          incapacita' di intendere o di volere. 
                5. L'autorita' giudiziaria  dispone  la  rinnovazione
          della notificazione quando la  copia  e'  stata  consegnata
          alla persona offesa dal reato e risulta o appare  probabile
          che  l'imputato  non  abbia  avuto   effettiva   conoscenza
          dell'atto notificato. 
              6. La consegna a persona diversa  dal  destinatario  e'
          effettuata in plico chiuso e la relazione di  notificazione
          e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8. 
                7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano  o  non
          sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede
          nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei  luoghi
          indicati nei commi 1 e 2. 
                8. Se neppure in tal modo e'  possibile  eseguire  la
          notificazione, l'atto e' depositato nella casa  del  comune
          dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di  questa,
          del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita'
          lavorativa. Avviso del  deposito  stesso  e'  affisso  alla
          porta della casa di abitazione  dell'imputato  ovvero  alla
          porta del luogo dove  egli  abitualmente  esercita  la  sua
          attivita'  lavorativa.  L'ufficiale  giudiziario,  inoltre,
          invia   copia   dell'atto,   provvedendo   alla    relativa
          annotazione sull'originale e sulla copia,  tramite  lettera
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  nel  luogo   di
          residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti
          della  notificazione  decorrono   dal   ricevimento   della
          raccomandata. 
                8-bis. ABROGATO 
                8-ter. Con la notifica del primo atto,  anche  quando
          effettuata con le modalita' di cui all'articolo 148,  comma
          1, l'autorita'  giudiziaria  avverte  l'imputato,  che  non
          abbia gia' ricevuto gli avvertimenti  di  cui  all'articolo
          161, comma 01, che  le  successive  notificazioni,  diverse
          dalla notificazione dell'avviso di fissazione  dell'udienza
          preliminare, della citazione in  giudizio  ai  sensi  degli
          articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del  decreto
          penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al
          difensore  di  fiducia  o  a  quello  nominato   d'ufficio.
          Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto  dell'onere  di
          indicare al difensore ogni recapito telefonico o  indirizzo
          di posta  elettronica  nella  sua  disponibilita',  ove  il
          difensore possa effettuare  le  comunicazioni,  nonche'  di
          informarlo di ogni loro successivo mutamento. 
              8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione  da  parte
          del  difensore  dell'atto  notificato  all'assistito,   ove
          imputabile  al  fatto  di  quest'ultimo,  non   costituisce
          inadempimento  degli   obblighi   derivanti   dal   mandato
          professionale." 
                "Art. 159  (Notificazioni  all'imputato  in  caso  di
          irreperibilita'). - 1. Nei casi di  cui  all'articolo  148,
          comma 4, se non e' possibile eseguire la notificazione  nei
          modi previsti  dall'articolo  157  l'autorita'  giudiziaria
          dispone nuove ricerche dell'imputato,  particolarmente  nel
          luogo  di  nascita,   dell'ultima   residenza   anagrafica,
          dell'ultima  dimora,  in  quello  dove  egli   abitualmente
          esercita   la   sua   attivita'   lavorativa    e    presso
          l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le  ricerche
          non diano esito positivo,  l'autorita'  giudiziaria  emette
          decreto  di  irreperibilita'  con  il  quale,  dopo   avere
          designato un  difensore  all'imputato  che  ne  sia  privo,
          ordina  che  le  notificazioni  siano   eseguite   mediante
          consegna di copia al difensore. 
                2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono  valide
          a  ogni  effetto.  L'irreperibile  e'   rappresentato   dal
          difensore." 
                "Art. 160 (Efficacia del decreto di irreperibilita').
          - 1. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal
          pubblico ministero nel  corso  delle  indagini  preliminari
          cessa di avere efficacia con la  notificazione  dell'avviso
          di conclusione delle indagini  preliminari  ovvero,  quando
          questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari. 
                2. Il decreto di irreperibilita' emesso  dal  giudice
          per la notificazione degli atti  introduttivi  dell'udienza
          preliminare nonche' il decreto  di  irreperibilita'  emesso
          dal giudice o dal pubblico ministero per  la  notificazione
          del provvedimento che dispone il giudizio cessano di  avere
          efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado. 
                3. Il decreto di irreperibilita' emesso  dal  giudice
          di secondo grado e da  quello  di  rinvio  cessa  di  avere
          efficacia con la pronuncia della sentenza. 
              4.  Ogni  decreto  di   irreperibilita'   deve   essere
          preceduto   da   nuove   ricerche   nei   luoghi   indicati
          nell'articolo 159." 
                "Art. 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato
          per le notificazioni). - 01. La  polizia  giudiziaria,  nel
          primo  atto  compiuto  con   l'intervento   della   persona
          sottoposta  alle  indagini,  se  e'  nelle  condizioni   di
          indicare le norme di legge che si assumono violate, la data
          e il luogo del fatto e l'autorita' giudiziaria  procedente,
          ne da' comunicazione alla persona sottoposta alle  indagini
          e la avverte che le successive  notificazioni,  diverse  da
          quelle  riguardanti  l'avviso  di  fissazione  dell'udienza
          preliminare,  la  citazione  in  giudizio  ai  sensi  degli
          articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il  decreto  penale
          di  condanna,  saranno  effettuate  mediante  consegna   al
          difensore  di  fiducia  o  a  quello  nominato   d'ufficio.
          Contestualmente la  persona  sottoposta  alle  indagini  e'
          altresi' avvertita che ha l'onere di indicare al  difensore
          ogni recapito,  anche  telefonico,  o  indirizzo  di  posta
          elettronica nella  sua  disponibilita',  ove  il  difensore
          possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di
          ogni successivo mutamento). - 1. Il  giudice,  il  pubblico
          ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto
          con l'intervento della persona sottoposta alle  indagini  o
          dell'imputato non  detenuti  o  internati,  li  invitano  a
          dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma
          1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o  altro
          servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato,
          ovvero  a   eleggere   domicilio   per   le   notificazioni
          dell'avviso di fissazione dell'udienza  preliminare,  degli
          atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli  450,
          comma 2, 456, 552 e 601,  nonche'  del  decreto  penale  di
          condanna.  Contestualmente  la  persona   sottoposta   alle
          indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di
          comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto
          e che in mancanza di  tale  comunicazione  o  nel  caso  di
          rifiuto di dichiarare o  eleggere  domicilio,  nonche'  nel
          caso in  cui  il  domicilio  sia  o  divenga  inidoneo,  le
          notificazioni  degli  atti   indicati   verranno   eseguite
          mediante consegna al difensore,  gia'  nominato  o  che  e'
          contestualmente nominato, anche d'ufficio. 
                1-bis.  Della  dichiarazione  o  della  elezione   di
          domicilio, ovvero del rifiuto di compierla,  nonche'  degli
          avvertimenti indicati nei commi 1 e 2,  e'  fatta  menzione
          nel verbale. 
                2. ABROGATO 
                3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per
          causa diversa dal proscioglimento definitivo  e  l'imputato
          che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione  di
          misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione  o  della
          dimissione  ha  l'obbligo  di  fare  la   dichiarazione   o
          l'elezione di domicilio con atto  ricevuto  a  verbale  dal
          direttore dell'istituto, che procede a norma del  comma  1.
          La dichiarazione o  elezione  sono  iscritte  nell'apposito
          registro  e  il   verbale   e'   trasmesso   immediatamente
          all'autorita'  che  ha  disposto  la  scarcerazione  o   la
          dimissione. 
                4.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e  3,  se  la
          dichiarazione o l'elezione  di  domicilio  mancano  o  sono
          insufficienti o inidonee, le  notificazioni  sono  eseguite
          mediante consegna al difensore. 
              4-bis. Nei casi di cui ai commi 1  e  3  l'elezione  di
          domicilio presso il difensore e' immediatamente  comunicata
          allo stesso." 
                "Art. 162 (Comunicazione del domicilio  dichiarato  o
          del domicilio eletto). - 1.  Il  domicilio  dichiarato,  il
          domicilio eletto e  ogni  loro  mutamento  sono  comunicati
          dall'imputato all'autorita' che procede, con  le  modalita'
          previste dall'articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta
          a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata
          con sottoscrizione autenticata da un notaio  o  da  persona
          autorizzata o dal difensore. 
                2. La dichiarazione puo'  essere  fatta  anche  nella
          cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si
          trova. 
                3. Nel caso  previsto  dal  comma  2  il  verbale  e'
          trasmesso  immediatamente  all'autorita'  giudiziaria   che
          procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la
          comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che,
          nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'. 
                4. Finche' l'autorita' giudiziaria che procede non ha
          ricevuto il verbale o  la  comunicazione,  sono  valide  le
          notificazioni  disposte   nel   domicilio   precedentemente
          dichiarato o eletto. 
                4-bis. L'elezione di domicilio  presso  il  difensore
          d'ufficio non ha effetto se  l'autorita'  che  procede  non
          riceve,  unitamente   alla   dichiarazione   di   elezione,
          l'assenso  del  difensore  domiciliatario.  Se  non  presta
          l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da
          parte sua all'imputato  della  mancata  accettazione  della
          domiciliazione  o  le  cause  che   hanno   impedito   tale
          comunicazione." 
                "Art.  163  (Formalita'  per  le  notificazioni   nel
          domicilio dichiarato o eletto). - 1. Per  le  notificazioni
          eseguite nel domicilio dichiarato o eletto  a  norma  degli
          articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili,  le
          disposizioni degli articoli 148 e 157." 
                "Art.   164   (Efficacia   della   dichiarazione    e
          dell'elezione di  domicilio).-  1.  La  determinazione  del
          domicilio  dichiarato   o   eletto   e'   valida   per   le
          notificazioni  dell'avviso   di   fissazione   dell'udienza
          preliminare, degli atti di citazione in giudizio  ai  sensi
          degli articoli 450 comma 2, 456, 552  e  601,  nonche'  del
          decreto penale, salvo quanto  previsto  dall'articoli  156,
          comma 1." 
                "Art. 165  (Notificazioni  all'imputato  latitante  o
          evaso). - 1.  Le  notificazioni  all'imputato  latitante  o
          evaso  sono  eseguite  mediante  consegna   di   copia   al
          difensore. 
                1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione
          dell'udienza preliminare  e  degli  atti  di  citazione  in
          giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456,  552  e
          601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in
          cui non si e' perfezionata la  notificazione  al  domicilio
          dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo  161,  comma  1,
          oppure, quando  manca  la  dichiarazione  o  l'elezione  di
          domicilio, solo nel caso in cui non e'  possibile  eseguire
          la notificazione con le modalita' indicate dai commi da 1 a
          3 dell'articolo  157,  se  l'imputato  e'  evaso  o  si  e'
          sottratto  all'esecuzione  della  misura  cautelare   della
          custodia cautelare in carcere o degli arresti  domiciliari,
          ovvero con le  modalita'  indicate  dai  commi  da  1  a  6
          dell'articolo  157,   se   l'imputato   si   e'   sottratto
          all'esecuzione  della  misura  cautelare  dell'obbligo   di
          dimora o del divieto di espatrio. 
                2. Se l'imputato e' privo di  difensore,  l'autorita'
          giudiziaria designa un difensore di ufficio. 
                3. L'imputato latitante o evaso  e'  rappresentato  a
          ogni effetto dal difensore." 
                "Art. 167 (Notificazioni ad altri soggetti).  -  1.Le
          notificazioni a soggetti diversi da quelli  indicati  negli
          articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo  148,
          comma 1. Nel caso previsto dal comma 4  dell'articolo  148,
          si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3,  4  e
          8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149." 
                "Art. 168 (Relazione di notificazione). - 1.  Per  le
          notificazioni effettuate per via telematica la ricevuta  di
          avvenuta consegna, generata dal sistema, assume  valore  di
          relazione di notificazione. Quando la notificazione non  e'
          eseguita  per  via  telematica,   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 157  comma  6,  l'ufficiale  giudiziario  che
          procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e
          alla  copia  notificata,  la  relazione   in   cui   indica
          l'autorita' o la parte  privata  richiedente,  le  ricerche
          effettuate, le generalita'  della  persona  alla  quale  e'
          stata  consegnata  la  copia,  i  suoi  rapporti   con   il
          destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte,  il
          luogo e la data della consegna della  copia,  apponendo  la
          propria sottoscrizione. 
                2. Quando  vi  e'  contraddizione  tra  la  relazione
          scritta  sulla  copia   consegnata   e   quella   contenuta
          nell'originale,  valgono   per   ciascun   interessato   le
          attestazioni contenute nella copia notificata. 
                3.  La  notificazione  produce  effetto  per  ciascun
          interessato dal giorno della sua esecuzione." 
                "Art. 169 (Notificazioni all'imputato all'estero).  -
          1.Quando l'autorita' giudiziaria non  puo'  procedere  alla
          notificazione con modalita'  telematiche  e  risulta  dagli
          atti notizia precisa del luogo di  residenza  o  di  dimora
          all'estero  della  persona  nei  cui  confronti   si   deve
          procedere ovvero del luogo  in  cui  all'estero  la  stessa
          esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, il giudice  o
          il pubblico ministero le invia raccomandata con  avviso  di
          ricevimento, contenente l'indicazione della  autorita'  che
          procede, del titolo del reato e della data e del  luogo  in
          cui e' stato commesso,  nonche'  l'invito  a  dichiarare  o
          eleggere domicilio nel  territorio  dello  Stato  ovvero  a
          dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata  o
          altro  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato.  Se  nel  termine  di  trenta   giorni   dalla
          ricezione  della   raccomandata   o   della   comunicazione
          telematica  non  viene  effettuata   la   dichiarazione   o
          l'elezione  di   domicilio   ovvero   se   la   stessa   e'
          insufficiente o risulta  inidonea,  le  notificazioni  sono
          eseguite mediante consegna al difensore. 
                2. Nello  stesso  modo  si  provvede  se  la  persona
          risulta essersi trasferita  all'estero  successivamente  al
          decreto di irreperibilita' emesso a norma dell'art. 159. 
                3. L'invito previsto dal comma  1  e'  redatto  nella
          lingua  dell'imputato  straniero  quando  dagli  atti   non
          risulta che egli conosca la lingua italiana. 
                4. Quando dagli atti risulta che la persona  nei  cui
          confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma
          non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del
          comma 1, il giudice  o  il  pubblico  ministero,  prima  di
          pronunciare decreto di irreperibilita', dispone le ricerche
          anche  fuori  del  territorio  dello   Stato   nei   limiti
          consentiti dalle convenzioni internazionali. 
                5. Le disposizioni precedenti si applicano anche  nel
          caso in cui dagli atti risulti che la persona  e'  detenuta
          all'estero." 
                "Art. 170 (Notificazioni col mezzo della posta). - 1.
          Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui
          all'articolo  157-ter,  le  notificazioni  possono   essere
          eseguite anche col mezzo degli  uffici  postali,  nei  modi
          stabiliti dalle relative norme speciali. 
                2. E' valida la notificazione anche se  eseguita  col
          mezzo di  un  ufficio  postale  diverso  da  quello  a  cui
          inizialmente fu diretto il piego. 
                3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per
          irreperibilita' del destinatario,  l'ufficiale  giudiziario
          provvede alle notificazioni nei modi ordinari." 
                "Art. 171 (Nullita' delle  notificazioni).  -  1.  La
          notificazione e' nulla: 
                  a) se l'atto  e'  notificato  in  modo  incompleto,
          fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione
          per estratto; 
                  b) se vi e' incertezza  assoluta  sull'autorita'  o
          sulla parte  privata  mittente  o  richiedente  ovvero  sul
          destinatario; 
                  b-bis) se, in caso di  notificazione  eseguita  con
          modalita' telematiche, non sono rispettati i  requisiti  di
          cui al comma 1 dell'articolo 148; 
                  c) se nella relazione della  copia  notificata  con
          modalita' non telematiche manca la  sottoscrizione  di  chi
          l'ha eseguita; 
                  d) se sono violate le disposizioni circa la persona
          a cui deve essere consegnata la copia; 
                  e) se non e' stato  dato  l'avvertimento  nei  casi
          previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi  01,
          1, e 3  e  la  notificazione  e'  stata  eseguita  mediante
          consegna al difensore; 
                  f) se e' stata omessa l'affissione o non  e'  stata
          inviata  copia  dell'atto  con  le   modalita'   prescritte
          dall'articolo 157 comma 8; 
                  g) se sull'originale dell'atto notificato manca  la
          sottoscrizione della  persona  indicata  nell'articolo  157
          comma 3; 
              h) soppressa.".