Art. 10
Modifiche al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale
1. Al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 148 e' sostituito dal seguente:
«Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Salvo che
la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono
eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalita'
telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,
assicurano la identita' del mittente e del destinatario, l'integrita'
del documento trasmesso, nonche' la certezza, anche temporale,
dell'avvenuta trasmissione e ricezione.
2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o
rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o
dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza
sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purche' ne sia
fatta menzione nel verbale.
3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la
consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto
all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il
pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge,
per l'assenza o l'inidoneita' di un domicilio digitale del
destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non e'
possibile procedere con le modalita' indicate al comma 1, e non e'
stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e
3, la notificazione disposta dall'autorita' giudiziaria e' eseguita
dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli
ulteriori articoli del presente titolo.
5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga
altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne
esercita le funzioni.
6. La notificazione e' eseguita dalla polizia giudiziaria nei
soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal
pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria
nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia
giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.
7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al
tribunale del riesame l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, in
caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia
penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con
l'osservanza delle norme del presente titolo.
8. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario
oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente
titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna
la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di
notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita
in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in
calce all'originale e alla copia dell'atto.»;
b) l'articolo 149 e' sostituito dal seguente:
«Art. 149 (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del
telegrafo). - 1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4,
ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero
dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse
dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura,
rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.
2. Dell'attivita' svolta e' redatta attestazione che viene
inserita nel fascicolo, nella quale si da' atto del numero telefonico
chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla
persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il
destinatario e dell'ora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico
corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o
il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso
allo stesso. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario,
da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che
sia al suo servizio.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con
effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia
data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in
alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica indicato dallo stesso.
5. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei
commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto,
mediante telegramma.»;
c) all'articolo 152, al comma 1, dopo le parole: «essere
sostituite» sono inserite le seguenti: «dalla notificazione con
modalita' telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta
elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito
certificato qualificato ovvero» e, dopo le parole «dell'atto», sono
inserite le seguenti: «in forma di documento analogico»;
d) all'articolo 153:
1) al comma 1:
a) al primo periodo, la parola: «anche» e' sostituita dalle
seguenti: «con le modalita' previste dall'articolo 148, comma 1, e,
nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,» e dopo le parole:
«dell'atto» sono inserite le seguenti: «in forma di documento
analogico»;
b) al secondo periodo, la parola: «Il» e' sostituita dalle
seguenti: «In tale ultimo caso, il»;
2) al comma 2, secondo periodo, la parola: «Il» e' sostituita
dalle seguenti: «In tal caso, il»;
e) dopo l'articolo 153 e' inserito il seguente:
«Art. 153-bis (Domicilio del querelante. Notificazioni al
querelante.). - 1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge
domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del
procedimento. A tal fine, puo' dichiarare un indirizzo di posta
elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito
certificato qualificato.
2. Il querelante ha comunque facolta' di dichiarare o eleggere
domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con
dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalita'
telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante
telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da
un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La
dichiarazione puo' essere effettuata anche presso la segreteria del
pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice
procedente.
3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il
querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorita' procedente, con
le medesime modalita' previste dal comma 2, il nuovo domicilio
dichiarato o eletto.
4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un
difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di
cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o
eletto.
5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o
sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa
che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto
da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o
nella cancelleria del giudice procedente.»;
f) all'articolo 154:
1) al comma 1:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non
ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni
dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o
l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee,
secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8.»;
b) al secondo periodo dopo la parola: «nella» sono aggiunte
le seguenti: «segreteria o nella»;
c) al terzo periodo, le parole: «o di dimora» sono sostituite
dalle seguenti: «, di dimora o di lavoro abituale» e dopo la parola:
«Stato» sono aggiunte le seguenti: «, oppure a dichiarare un
indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato»;
d) al quarto periodo, le parole: «la dichiarazione o
l'elezione» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna dichiarazione o
elezione» e dopo la parola: «nella» sono aggiunte le seguenti:
«segreteria o nella»;
e) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Alla
dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3»;
2) al comma 2, dopo la parola: «eseguita» sono aggiunte le
seguenti: «, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,»;
3) al comma 4, al secondo periodo, le parole: «devono
dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si
procede con atto ricevuto nella cancelleria del giudice competente»
sono sostituite dalle seguenti: «quando non dispongono di un
domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio
nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta
certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice
competente»;
g) all'articolo 155, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilita' di
identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle
persone offese risulti difficile, l'autorita' giudiziaria puo'
disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante
pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della
giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da
notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i
destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita
nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni
per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.»;
h) all'articolo 156:
1) al comma 1, dopo la parola: «detenuto» sono aggiunte le
seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «sono»
e' inserita la seguente: «sempre»;
2) al comma 3, dopo la parola: «penitenziari» sono inserite le
seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «157»
sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle modalita' di cui
all'articolo 148, comma 1»;
i) all'articolo 157:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi di cui
all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non
detenuto, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui
all'articolo 161, comma 01, e' eseguita mediante consegna di copia
dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non e'
possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e'
eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato
esercita abitualmente l'attivita' lavorativa. Nella casa di
abitazione la consegna e' eseguita a una persona che conviva anche
temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del
destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In
caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente
l'attivita' lavorativa, se non e' possibile consegnare personalmente
la copia, la consegna e' eseguita al datore di lavoro, a persona
addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla
ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le
veci.»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «La consegna a
persona diversa dal destinatario e' effettuata in plico chiuso e la
relazione di notificazione e' effettuata nei modi previsti
dall'articolo 148, comma 8»;
3) al comma 8, al terzo periodo, le parole «da' inoltre
comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle
seguenti: «, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla
relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza
anagrafica o di dimora dell'imputato»;
4) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: «8-ter. Con la
notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 148, comma 1, l'autorita' giudiziaria avverte
l'imputato, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui
all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse
dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450,
comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna,
saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a
quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario
dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito
telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita',
ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di
informarlo di ogni loro successivo mutamento.
8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del
difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto
di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi
derivanti dal mandato professionale.»;
l) dopo l'articolo 157, sono inseriti i seguenti:
«Art. 157-bis (Notifiche all'imputato non detenuto successive
alla prima). - 1. In ogni stato e grado del procedimento, le
notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima,
diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450,
comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sono
eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.
2. Se l'imputato e' assistito da un difensore di ufficio, nel
caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di
copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona
che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi
ne fa le veci e l'imputato non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti
di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non
possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le
notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalita'
di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni
previste nel periodo che precede.»;
«Art. 157-ter (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio
all'imputato non detenuto). - 1. La notificazione all'imputato non
detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della
citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552
e 601, nonche' del decreto penale di condanna sono effettuate al
domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In
mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione e'
eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui all'articolo 157, con
esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1.
2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di
prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita'
di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una
misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto
indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze,
l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la notificazione
all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare,
della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456,
552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla
polizia giudiziaria.
3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo
interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei
suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio
dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e
1-quater.»;
m) all'articolo 159, al comma 1:
1) al primo periodo, la parola «Se» e' sostituita dalle
seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se» e le parole
«le notificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la
notificazione»;
2) al secondo periodo, le parole: «la notificazione sia
eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «le notificazioni siano
eseguite»;
n) all'articolo 160, al comma 1, le parole: «pronuncia del
provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando
questa» sono sostituite dalle seguenti: «notificazione dell'avviso di
conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo»;
o) all'articolo 161:
1) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. La polizia
giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona
sottoposta alle indagini, se e' nelle condizioni di indicare le norme
di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e
l'autorita' giudiziaria procedente, ne da' comunicazione alla persona
sottoposta alle indagini e la avverte che le successive
notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli
articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di
condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di
fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona
sottoposta alle indagini e' altresi' avvertita che ha l'onere di
indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di
posta elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore possa
effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni successivo
mutamento.»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il giudice, il
pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto
con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno
dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di
posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le
notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare,
degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450,
comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna.
Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono
avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del
domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione
o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonche' nel
caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni
degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore,
gia' nominato o che e' contestualmente nominato, anche d'ufficio.»;
3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Della
dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di
compierla, nonche' degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, e'
fatta menzione nel verbale.»;
4) al comma 3, al primo periodo, le parole: «dell'istituto.»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'istituto, che procede a norma
del comma 1.» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il
verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' che ha disposto la
scarcerazione o la dimissione.»;
5) al comma 4, il primo periodo e' soppresso ed il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dai commi 1 e
3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono
insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante
consegna al difensore.»;
6) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi
di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore e'
immediatamente comunicata allo stesso.»;
p) all'articolo 162:
1) al comma 1, dopo le parole: «che procede,» sono inserite le
seguenti: «con le modalita' previste dall'articolo 111-bis o»;
2) al comma 4-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta
comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione
della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale
comunicazione.»;
q) all'articolo 163, le parole: «dell'articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 148 e»;
r) all'articolo 164, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio» e le
parole: «per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto e'
previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «per le notificazioni dell'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai
sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del
decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1»;
s) all'articolo 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli
articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si
applica solo nel caso in cui non si e' perfezionata la notificazione
al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1,
oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo
nel caso in cui non e' possibile eseguire la notificazione con le
modalita' indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se
l'imputato e' evaso o si e' sottratto all'esecuzione della misura
cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti
domiciliari, ovvero con le modalita' indicate dai commi da 1 a 6
dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto all'esecuzione della
misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.»;
t) all'articolo 167 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le
notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli
precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso
previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma
dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza
previsti dall'articolo 149.»;
u) all'articolo 168, al comma 1, la parola: «Salvo» e' sostituita
dalle seguenti: «Per le notificazioni effettuate con modalita'
telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema,
assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione
non e' eseguita con modalita' telematiche, salvo»;
v) all'articolo 169, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Quando l'autorita' giudiziaria non puo' procedere alla notificazione
con modalita' telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del
luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui
confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la
stessa esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, il giudice o il
pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente l'indicazione della autorita' che procede, del titolo del
reato e della data e del luogo in cui e' stato commesso, nonche'
l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato
ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se
nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o
della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione
o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o
risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al
difensore.»;
z) all'articolo 170, al comma 1 la parola: «Le» e' sostituita
dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini
di cui all'articolo 157-ter, le»;
aa) all'articolo 171, al comma 1:
1) alla lettera b), dopo la parola: «privata» sono inserite le
seguenti: «mittente o»;
2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) se, in
caso di notificazione eseguita con modalita' telematiche, non sono
rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;»;
3) alla lettera c), dopo la parola: «notificata» sono inserite
le seguenti: «con modalita' non telematiche»;
4) alla lettera e), le parole: «dall'articolo 161 commi 1, 2,
3» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 157, comma 8-ter,
e 161, commi 01, 1 e 3»;
5) alla lettera f), le parole: «data la comunicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «inviata copia dell'atto con le modalita'»
e la parola: «prescritta» e' sostituita dalla parola: «prescritte»;
6) la lettera h) e' soppressa.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 152, 153, 154,
155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168,
169, 170 e 171 del codice di procedura penale, come
modificati dal presente decreto:
"Art. 152 (Notificazioni richieste dalle parti
private). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le
notificazioni richieste dalle parti private possono essere
sostituite dalla notificazione con modalita' telematiche
eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica
certificata o altro servizio elettronico di recapito
certificato qualificato ovvero dall'invio di copia
dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal
difensore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento."
"Art. 153 (Notificazioni e comunicazioni al pubblico
ministero). - 1. Le notificazioni al pubblico ministero
sono eseguite, con le modalita' previste dall'articolo 148,
comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,
direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna
di copia dell'atto in forma di documento analogico nella
segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale
addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le
generalita' di chi ha eseguito la consegna e la data in cui
questa e' avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del
giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della
cancelleria nei modi indicati al comma 1, salvo che il
pubblico ministero prenda visione dell'atto
sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale
addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita
consegna e la data in cui questa e' avvenuta."
"Art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla
parte civile, al responsabile civile e al civilmente
obbligato per la pena pecuniaria). - 1. Le notificazioni
alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha
nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni
dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la
dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono
insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni
dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i
luoghi ivi indicati, la notificazione e' eseguita mediante
deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria.
Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di
residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la
persona offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso
di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel
territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di
posta elettronica certificata o altro servizio elettronico
di recapito certificato qualificato. Se nel termine di
venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene
effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio
ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, la
notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella
segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla
elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.
2. La notificazione della prima citazione al
responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e' eseguita, nei casi di cui
all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la
prima notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di
persone giuridiche o di enti privi di personalita'
giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme
stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al
responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite
presso i difensori. Il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono
costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale,
devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo
in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta
certificata o altro servizio elettronico di recapito
certificato qualificato, con atto depositato nella
cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale
dichiarazione o elezione o se la stessa e' insufficiente o
inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito
nella cancelleria."
"Art. 155 (Notificazioni per pubblici annunzi alle
persone offese). - 1.Quando per il numero dei destinatari o
per l'impossibilita' di identificarne alcuni, la
notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese
risulti difficile, l'autorita' giudiziaria puo' disporre,
con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante
pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero
della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel
decreto da notificare unitamente all'atto sono designati,
quando occorre, i destinatari nei cui confronti la
notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e
sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare
l'atto a conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella
casa comunale del luogo in cui si trova l'autorita'
procedente e un estratto e' inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
3. La notificazione si ha per avvenuta quando
l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con
la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita'
svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorita'
procedente."
"Art. 156 (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1.
Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive
alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione
mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa
menzione nella relazione di notificazione e la copia
rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi
ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e'
possibile consegnare la copia direttamente all'imputato,
perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
notificazione il direttore dell'istituto informa
immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo
diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla
prima, sono eseguite a norma dell'articolo 157, con
esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma
1.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche
quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per
causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi
la notificazione o e' internato in un istituto
penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato
detenuto o internato possono essere eseguite con le forme
dell'articolo 159."
"Art. 157 (Prima notificazione all'imputato non
detenuto). - 1.Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,
la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non
abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo
161, comma 01, e' eseguita mediante consegna di copia
dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se
non e' possibile consegnare personalmente la copia, la
notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel
luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita'
lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna e'
eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente
ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del
destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le
veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato
esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, se non e'
possibile consegnare personalmente la copia, la consegna e'
eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio
del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione
degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le
veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano
conosciuti, la notificazione e' eseguita nel luogo dove
l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante
consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive
l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario
da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal
ricevimento della raccomandata.
4. La copia non puo' essere consegnata a persona
minore degli anni quattordici o in stato di manifesta
incapacita' di intendere o di volere.
5. L'autorita' giudiziaria dispone la rinnovazione
della notificazione quando la copia e' stata consegnata
alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile
che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell'atto notificato.
6. La consegna a persona diversa dal destinatario e'
effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione
e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non
sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede
nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi
indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo e' possibile eseguire la
notificazione, l'atto e' depositato nella casa del comune
dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa,
del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita'
lavorativa. Avviso del deposito stesso e' affisso alla
porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla
porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua
attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario, inoltre,
invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa
annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di
residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti
della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.
8-bis. ABROGATO
8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando
effettuata con le modalita' di cui all'articolo 148, comma
1, l'autorita' giudiziaria avverte l'imputato, che non
abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo
161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse
dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli
articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto
penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al
difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.
Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di
indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo
di posta elettronica nella sua disponibilita', ove il
difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di
informarlo di ogni loro successivo mutamento.
8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte
del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove
imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce
inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato
professionale."
"Art. 159 (Notificazioni all'imputato in caso di
irreperibilita'). - 1. Nei casi di cui all'articolo 148,
comma 4, se non e' possibile eseguire la notificazione nei
modi previsti dall'articolo 157 l'autorita' giudiziaria
dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel
luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica,
dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente
esercita la sua attivita' lavorativa e presso
l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche
non diano esito positivo, l'autorita' giudiziaria emette
decreto di irreperibilita' con il quale, dopo avere
designato un difensore all'imputato che ne sia privo,
ordina che le notificazioni siano eseguite mediante
consegna di copia al difensore.
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide
a ogni effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal
difensore."
"Art. 160 (Efficacia del decreto di irreperibilita').
- 1. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal
pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari
cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso
di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando
questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice
per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza
preliminare nonche' il decreto di irreperibilita' emesso
dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione
del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere
efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice
di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere
efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere
preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati
nell'articolo 159."
"Art. 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato
per le notificazioni). - 01. La polizia giudiziaria, nel
primo atto compiuto con l'intervento della persona
sottoposta alle indagini, se e' nelle condizioni di
indicare le norme di legge che si assumono violate, la data
e il luogo del fatto e l'autorita' giudiziaria procedente,
ne da' comunicazione alla persona sottoposta alle indagini
e la avverte che le successive notificazioni, diverse da
quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli
articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale
di condanna, saranno effettuate mediante consegna al
difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.
Contestualmente la persona sottoposta alle indagini e'
altresi' avvertita che ha l'onere di indicare al difensore
ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta
elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore
possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di
ogni successivo mutamento). - 1. Il giudice, il pubblico
ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto
con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a
dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma
1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro
servizio elettronico di recapito certificato qualificato,
ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli
atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450,
comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di
condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle
indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto
e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di
rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonche' nel
caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le
notificazioni degli atti indicati verranno eseguite
mediante consegna al difensore, gia' nominato o che e'
contestualmente nominato, anche d'ufficio.
1-bis. Della dichiarazione o della elezione di
domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonche' degli
avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, e' fatta menzione
nel verbale.
2. ABROGATO
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per
causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato
che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di
misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della
dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o
l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal
direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1.
La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito
registro e il verbale e' trasmesso immediatamente
all'autorita' che ha disposto la scarcerazione o la
dimissione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la
dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono
insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite
mediante consegna al difensore.
4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di
domicilio presso il difensore e' immediatamente comunicata
allo stesso."
"Art. 162 (Comunicazione del domicilio dichiarato o
del domicilio eletto). - 1. Il domicilio dichiarato, il
domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati
dall'imputato all'autorita' che procede, con le modalita'
previste dall'articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta
a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata
con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona
autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione puo' essere fatta anche nella
cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si
trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale e'
trasmesso immediatamente all'autorita' giudiziaria che
procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la
comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che,
nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'.
4. Finche' l'autorita' giudiziaria che procede non ha
ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le
notificazioni disposte nel domicilio precedentemente
dichiarato o eletto.
4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore
d'ufficio non ha effetto se l'autorita' che procede non
riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione,
l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta
l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da
parte sua all'imputato della mancata accettazione della
domiciliazione o le cause che hanno impedito tale
comunicazione."
"Art. 163 (Formalita' per le notificazioni nel
domicilio dichiarato o eletto). - 1. Per le notificazioni
eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli
articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 148 e 157."
"Art. 164 (Efficacia della dichiarazione e
dell'elezione di domicilio).- 1. La determinazione del
domicilio dichiarato o eletto e' valida per le
notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi
degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del
decreto penale, salvo quanto previsto dall'articoli 156,
comma 1."
"Art. 165 (Notificazioni all'imputato latitante o
evaso). - 1. Le notificazioni all'imputato latitante o
evaso sono eseguite mediante consegna di copia al
difensore.
1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in
giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e
601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in
cui non si e' perfezionata la notificazione al domicilio
dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1,
oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di
domicilio, solo nel caso in cui non e' possibile eseguire
la notificazione con le modalita' indicate dai commi da 1 a
3 dell'articolo 157, se l'imputato e' evaso o si e'
sottratto all'esecuzione della misura cautelare della
custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari,
ovvero con le modalita' indicate dai commi da 1 a 6
dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto
all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di
dimora o del divieto di espatrio.
2. Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita'
giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a
ogni effetto dal difensore."
"Art. 167 (Notificazioni ad altri soggetti). - 1.Le
notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli
articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148,
comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148,
si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e
8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149."
"Art. 168 (Relazione di notificazione). - 1. Per le
notificazioni effettuate per via telematica la ricevuta di
avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di
relazione di notificazione. Quando la notificazione non e'
eseguita per via telematica, salvo quanto previsto
dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che
procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e
alla copia notificata, la relazione in cui indica
l'autorita' o la parte privata richiedente, le ricerche
effettuate, le generalita' della persona alla quale e'
stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il
destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il
luogo e la data della consegna della copia, apponendo la
propria sottoscrizione.
2. Quando vi e' contraddizione tra la relazione
scritta sulla copia consegnata e quella contenuta
nell'originale, valgono per ciascun interessato le
attestazioni contenute nella copia notificata.
3. La notificazione produce effetto per ciascun
interessato dal giorno della sua esecuzione."
"Art. 169 (Notificazioni all'imputato all'estero). -
1.Quando l'autorita' giudiziaria non puo' procedere alla
notificazione con modalita' telematiche e risulta dagli
atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all'estero della persona nei cui confronti si deve
procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa
esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, il giudice o
il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di
ricevimento, contenente l'indicazione della autorita' che
procede, del titolo del reato e della data e del luogo in
cui e' stato commesso, nonche' l'invito a dichiarare o
eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a
dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o
altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della raccomandata o della comunicazione
telematica non viene effettuata la dichiarazione o
l'elezione di domicilio ovvero se la stessa e'
insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono
eseguite mediante consegna al difensore.
2. Nello stesso modo si provvede se la persona
risulta essersi trasferita all'estero successivamente al
decreto di irreperibilita' emesso a norma dell'art. 159.
3. L'invito previsto dal comma 1 e' redatto nella
lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non
risulta che egli conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui
confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma
non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del
comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di
pronunciare decreto di irreperibilita', dispone le ricerche
anche fuori del territorio dello Stato nei limiti
consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel
caso in cui dagli atti risulti che la persona e' detenuta
all'estero."
"Art. 170 (Notificazioni col mezzo della posta). - 1.
Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui
all'articolo 157-ter, le notificazioni possono essere
eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi
stabiliti dalle relative norme speciali.
2. E' valida la notificazione anche se eseguita col
mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui
inizialmente fu diretto il piego.
3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per
irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario
provvede alle notificazioni nei modi ordinari."
"Art. 171 (Nullita' delle notificazioni). - 1. La
notificazione e' nulla:
a) se l'atto e' notificato in modo incompleto,
fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione
per estratto;
b) se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o
sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul
destinatario;
b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con
modalita' telematiche, non sono rispettati i requisiti di
cui al comma 1 dell'articolo 148;
c) se nella relazione della copia notificata con
modalita' non telematiche manca la sottoscrizione di chi
l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona
a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non e' stato dato l'avvertimento nei casi
previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01,
1, e 3 e la notificazione e' stata eseguita mediante
consegna al difensore;
f) se e' stata omessa l'affissione o non e' stata
inviata copia dell'atto con le modalita' prescritte
dall'articolo 157 comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la
sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157
comma 3;
h) soppressa.".