Art. 11 
 
 Modifiche al Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo VI del Libro II del codice di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 172, dopo il comma 6, sono aggiunti  i  seguenti:
«6-bis. Il termine per fare  dichiarazioni,  depositare  documenti  o
compiere  altri  atti  in  un  ufficio  giudiziario   con   modalita'
telematiche si considera rispettato se l'accettazione  da  parte  del
sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. 
      6-ter. Salvo che non  sia  diversamente  stabilito,  i  termini
decorrenti dal deposito telematico, quando lo  stesso  e'  effettuato
fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si  computano
dalla   data   della   prima   apertura   immediatamente   successiva
dell'ufficio.»; 
    b) all'articolo 175: 
      1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  «2.1.  L'imputato
giudicato in assenza e' restituito, a sua richiesta, nel termine  per
proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato,
se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la
prova di non aver  avuto  effettiva  conoscenza  della  pendenza  del
processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza
sua colpa.»; 
      2) al comma 2-bis, le parole:  «al  comma  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2 e 2.1»; 
      3) dopo il comma 8, e' aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  Se  la
restituzione nel termine e' concessa a norma del comma  2.1,  non  si
tiene conto, ai  fini  della  improcedibilita'  di  cui  all'articolo
344-bis, del tempo intercorso tra il  novantesimo  giorno  successivo
alla  scadenza  del  termine   previsto   dall'articolo   544,   come
eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo  154  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e  la
notificazione alla parte dell'avviso di deposito  dell'ordinanza  che
concede la restituzione.»; 
    c) dopo l'articolo 175, e' inserito il seguente: 
      «Art. 175-bis (Malfunzionamento dei sistemi informatici). -  1.
Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del  Ministero
della giustizia e' certificato dal direttore generale per  i  servizi
informativi automatizzati del Ministero  della  giustizia,  attestato
sul portale dei servizi telematici del Ministero  della  giustizia  e
comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali
da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti  interessati.
Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato  e
comunicato con le medesime modalita'. 
      2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni  di  cui  al
comma  1  contengono  l'indicazione  della  data  e,   ove   risulti,
dell'orario  dell'inizio   e   della   fine   del   malfunzionamento,
registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore
generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. 
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a  decorrere  dall'inizio  e
sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici,  atti  e
documenti sono redatti in forma di documento analogico  e  depositati
con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto  dagli  articoli
110, comma 4, e 111-ter, comma 3. 
      4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresi',  nel
caso di malfunzionamento del sistema non  certificato  ai  sensi  del
comma  1,  accertato  ed   attestato   dal   dirigente   dell'ufficio
giudiziario,  e  comunicato  con  modalita'  tali  da  assicurare  la
tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data  e,  ove
risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento. 
      5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei
commi 1 e 2 o accertato ai  sensi  del  comma  4,  scade  un  termine
previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private
e i difensori sono restituiti nel termine quando provino  di  essersi
trovati, per caso fortuito o forza maggiore,  nell'impossibilita'  di
redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si
applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  172  e  175  del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 172 (Regole generali). - 1. I termini processuali
          sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni. 
              2. I termini si computano secondo il calendario comune. 
              3. Il termine stabilito a giorni,  il  quale  scade  in
          giorno  festivo,  e'  prorogato  di   diritto   al   giorno
          successivo non festivo. 
              4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel  termine
          non si computa l'ora o il giorno in cui ne e'  iniziata  la
          decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno. 
              5. Quando e' stabilito soltanto il momento  finale,  le
          unita' di tempo  stabilite  per  il  termine  si  computano
          intere e libere. 
              6.  Il  termine  per  fare  dichiarazioni,   depositare
          documenti o compiere altri atti in un  ufficio  giudiziario
          si  considera  scaduto  nel  momento  in  cui,  secondo   i
          regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico. 
              6-bis. Il termine per  fare  dichiarazioni,  depositare
          documenti o compiere altri atti in un  ufficio  giudiziario
          con  modalita'  telematiche  si  considera  rispettato   se
          l'accettazione da parte  del  sistema  informatico  avviene
          entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile 
              6-ter. Salvo che  non  sia  diversamente  stabilito,  i
          termini  decorrenti  dal  deposito  telematico,  quando  lo
          stesso e' effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito
          dal  regolamento,  si  computano  dalla  data  della  prima
          apertura immediatamente successiva dell'ufficio." 
                
              "Art.175 (Restituzione nel termine). - 1.  Il  pubblico
          ministero, le parti private e i difensori  sono  restituiti
          nel termine stabilito a pena di decadenza,  se  provano  di
          non averlo potuto osservare per caso fortuito o  per  forza
          maggiore. La richiesta per la restituzione nel  termine  e'
          presentata, a pena di  decadenza,  entro  dieci  giorni  da
          quello nel quale  e'  cessato  il  fatto  costituente  caso
          fortuito o forza maggiore. 
              2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha
          avuto    tempestivamente    effettiva    conoscenza     del
          provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel  termine
          per   proporre   opposizione,   salvo    che    vi    abbia
          volontariamente rinunciato. 
              2.1. L'imputato giudicato in assenza e'  restituito,  a
          sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo
          che vi  abbia  volontariamente  rinunciato,  se,  nei  casi
          previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e  3,  fornisce  la
          prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza
          del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei
          termini senza sua colpa. 
              2-bis. La richiesta  indicata  ai  commi  2  e  2.1  e'
          presentata, a pena di  decadenza,  nel  termine  di  trenta
          giorni da quello  in  cui  l'imputato  ha  avuto  effettiva
          conoscenza  del  provvedimento.  In  caso  di  estradizione
          dall'estero,  il  termine  per   la   presentazione   della
          richiesta decorre dalla consegna del condannato. 
              3. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una
          volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. 
              4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice  che
          procede al tempo della presentazione  della  stessa.  Prima
          dell'esercizio dell'azione penale provvede il  giudice  per
          le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza
          o decreto  di  condanna,  decide  il  giudice  che  sarebbe
          competente sulla impugnazione o sulla opposizione. 
              5. L'ordinanza che concede la restituzione nel  termine
          per la proposizione della impugnazione o della  opposizione
          puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla
          impugnazione o sulla opposizione. 
              6. Contro l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di
          restituzione nel termine puo' essere proposto  ricorso  per
          cassazione. 
              7. Quando accoglie la  richiesta  di  restituzione  nel
          termine per proporre impugnazione, il giudice, se  occorre,
          ordina la scarcerazione  dell'imputato  detenuto  e  adotta
          tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti
          determinati dalla scadenza del termine. 
              8. Se la restituzione nel termine e' concessa  a  norma
          del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione
          del reato, del tempo intercorso tra la notificazione  della
          sentenza  contumacialeo  del  decreto  di  condanna  e   la
          notificazione   alla   parte   dell'avviso   di    deposito
          dell'ordinanza che concede la restituzione. 
              8-bis Se la restituzione  nel  termine  e'  concessa  a
          norma del comma 2.1, non si  tiene  conto,  ai  fini  della
          improcedibilita' di cui  all'articolo  344-bis,  del  tempo
          intercorso  tra  il  novantesimo  giorno  successivo   alla
          scadenza  del  termine  previsto  dall'articolo  544,  come
          eventualmente prorogato ai sensi  dell'articolo  154  delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          presente codice, e la notificazione alla parte  dell'avviso
          di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.".