Art. 11
Modifiche al Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale
1. Al Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 172, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o
compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalita'
telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del
sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.
6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini
decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso e' effettuato
fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano
dalla data della prima apertura immediatamente successiva
dell'ufficio.»;
b) all'articolo 175:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2.1. L'imputato
giudicato in assenza e' restituito, a sua richiesta, nel termine per
proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato,
se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la
prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del
processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza
sua colpa.»;
2) al comma 2-bis, le parole: «al comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2 e 2.1»;
3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Se la
restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2.1, non si
tiene conto, ai fini della improcedibilita' di cui all'articolo
344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo
alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come
eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la
notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che
concede la restituzione.»;
c) dopo l'articolo 175, e' inserito il seguente:
«Art. 175-bis (Malfunzionamento dei sistemi informatici). - 1.
Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero
della giustizia e' certificato dal direttore generale per i servizi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato
sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e
comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali
da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati.
Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato e
comunicato con le medesime modalita'.
2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al
comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti,
dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento,
registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore
generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e
sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e
documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati
con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli
110, comma 4, e 111-ter, comma 3.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresi', nel
caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del
comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio
giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la
tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data e, ove
risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.
5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei
commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine
previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private
e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi
trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilita' di
redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si
applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 172 e 175 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 172 (Regole generali). - 1. I termini processuali
sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in
giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno
successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine
non si computa l'ora o il giorno in cui ne e' iniziata la
decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
5. Quando e' stabilito soltanto il momento finale, le
unita' di tempo stabilite per il termine si computano
intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare
documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario
si considera scaduto nel momento in cui, secondo i
regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.
6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare
documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario
con modalita' telematiche si considera rispettato se
l'accettazione da parte del sistema informatico avviene
entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile
6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i
termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo
stesso e' effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito
dal regolamento, si computano dalla data della prima
apertura immediatamente successiva dell'ufficio."
"Art.175 (Restituzione nel termine). - 1. Il pubblico
ministero, le parti private e i difensori sono restituiti
nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di
non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza
maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine e'
presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da
quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso
fortuito o forza maggiore.
2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha
avuto tempestivamente effettiva conoscenza del
provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine
per proporre opposizione, salvo che vi abbia
volontariamente rinunciato.
2.1. L'imputato giudicato in assenza e' restituito, a
sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo
che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi
previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la
prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza
del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei
termini senza sua colpa.
2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 e'
presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta
giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva
conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione
dall'estero, il termine per la presentazione della
richiesta decorre dalla consegna del condannato.
3. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una
volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che
procede al tempo della presentazione della stessa. Prima
dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per
le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza
o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe
competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine
per la proposizione della impugnazione o della opposizione
puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla
impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di
restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per
cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel
termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre,
ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta
tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti
determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma
del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione
del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della
sentenza contumacialeo del decreto di condanna e la
notificazione alla parte dell'avviso di deposito
dell'ordinanza che concede la restituzione.
8-bis Se la restituzione nel termine e' concessa a
norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della
improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis, del tempo
intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come
eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso
di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.".