Art. 6 
 
  Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo I del Libro II del codice di  procedura  penale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 110 (Forma degli atti). - 1. Quando e' richiesta la forma
scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti  e  conservati
in   forma   di   documento   informatico,   tale   da    assicurarne
l'autenticita',  l'integrita',  la  leggibilita',  la  reperibilita',
l'interoperabilita' e, ove previsto dalla legge, la segretezza. 
      2.  Gli  atti  redatti  in  forma  di   documento   informatico
rispettano  la  normativa,  anche   regolamentare,   concernente   la
redazione,  la  sottoscrizione,  la  conservazione,   l'accesso,   la
trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 
      3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli  atti
che, per loro natura  o  per  specifiche  esigenze  processuali,  non
possono essere redatti in forma di documento informatico. 
      4. Gli atti  redatti  in  forma  di  documento  analogico  sono
convertiti senza ritardo in copia informatica ad  opera  dell'ufficio
che li ha formati o ricevuti, nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare,  concernente  la  redazione,  la  sottoscrizione,   la
trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.»; 
    b) all'articolo 111: 
      1) alla rubrica, dopo  la  parola:  «Data»,  sono  inserite  le
seguenti: «e sottoscrizione»; 
      2) al comma 1, dopo le parole:  «un  atto,»  sono  inserite  le
seguenti: «informatico o analogico,»; 
      3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. L'atto redatto in forma di documento  informatico  e'
sottoscritto,  con  firma  digitale   o   altra   firma   elettronica
qualificata,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la  ricezione  degli
atti e dei documenti informatici. 
        2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma  di
documento   informatico,    contiene    l'attestazione    da    parte
dell'autorita' procedente, che sottoscrive il documento a  norma  del
comma 2-bis, della identita' della persona che lo ha reso. 
        2-quater. Quando l'atto e'  redatto  in  forma  di  documento
analogico e ne e'  richiesta  la  sottoscrizione,  se  la  legge  non
dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria  mano,  in
fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se  chi  deve
firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al  quale
e' presentato l'atto scritto o che  riceve  l'atto  orale,  accertata
l'identita' della persona,  ne  fa  attestazione  in  fine  dell'atto
medesimo.»; 
    c) dopo l'articolo 111, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 111-bis (Deposito telematico). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 175-bis, in ogni stato e  grado  del  procedimento,  il
deposito  di   atti,   documenti,   richieste,   memorie   ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa, anche regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 
      2.  Il  deposito  telematico  assicura   la   certezza,   anche
temporale,   dell'avvenuta   trasmissione   e   ricezione,    nonche'
l'identita' del mittente  e  del  destinatario,  nel  rispetto  della
normativa, anche regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 
      3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e
ai  documenti  che,  per  loro  natura  o  per  specifiche   esigenze
processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 
      4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono  essere
depositati anche con modalita' non telematiche. 
      Art. 111-ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti). -  1.
I  fascicoli  informatici  del  procedimento  penale  sono   formati,
conservati, aggiornati e  trasmessi  nel  rispetto  della  normativa,
anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera
da assicurarne  l'autenticita',  l'integrita',  l'accessibilita',  la
leggibilita',  l'interoperabilita'  nonche'  l'agevole  consultazione
telematica. 
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la
legge prevede la trasmissione di singoli atti e  documenti  contenuti
nel fascicolo informatico. 
      3. Gli atti e i documenti formati  e  depositati  in  forma  di
documento analogico sono  convertiti,  senza  ritardo,  in  documento
informatico e inseriti  nel  fascicolo  informatico,  secondo  quanto
previsto dal comma 1, salvo che per  loro  natura  o  per  specifiche
esigenze processuali non possano essere  acquisiti  o  convertiti  in
copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico e' inserito
elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in  forma  di
documento analogico. 
      4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e  dei
documenti  processuali  redatti  in  forma  di  documento  analogico,
presenti nei fascicoli informatici, equivalgono  all'originale  anche
se  prive  della  firma  digitale  di  attestazione  di   conformita'
all'originale.»; 
    d) all'articolo 116, al comma-3 bis,  dopo  le  parole:  «atti  o
documenti» sono inserite le seguenti: «redatti in forma di  documento
analogico»; 
    e) all'articolo 122, dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. La procura  speciale  e'  depositata,  in  copia  informatica
autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata,
nel rispetto della normativa,  anche  regolamentare,  concernente  la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici, con le modalita' previste dall'articolo  111-bis,  salvo
l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a  richiesta
dell'autorita' giudiziaria.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli 111, 116 e 122 del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 111 (Data e sottoscrizione degli  atti).  -  1.
          Quando la legge richiede la data di un atto, informatico  o
          analogico, sono indicati il giorno, il mese,  l'anno  e  il
          luogo in cui l'atto e' compiuto. L'indicazione dell'ora  e'
          necessaria solo se espressamente prescritta. 
                2.  Se  l'indicazione  della  data  di  un  atto   e'
          prescritta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel
          caso in cui la data non possa stabilirsi con  certezza,  in
          base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in  atti  a
          questo connessi. 
                2-bis.  L'atto  redatto   in   forma   di   documento
          informatico e' sottoscritto, con  firma  digitale  o  altra
          firma   elettronica   qualificata,   nel   rispetto   della
          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la
          sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e
          dei documenti informatici. 
                2-ter. La ricezione di un atto orale,  trascritto  in
          forma di documento informatico, contiene l'attestazione  da
          parte  dell'autorita'  procedente,   che   sottoscrive   il
          documento a norma del comma 2-bis,  della  identita'  della
          persona che lo ha reso. 
              2-quater.  Quando  l'atto  e'  redatto  in   forma   di
          documento analogico e ne e' richiesta la sottoscrizione, se
          la  legge  non  dispone  altrimenti,  e'   sufficiente   la
          scrittura di propria mano, in fine dell'atto,  del  nome  e
          cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non e'  in
          grado di scrivere,  il  pubblico  ufficiale,  al  quale  e'
          presentato  l'atto  scritto  o  che  riceve  l'atto  orale,
          accertata l'identita' della persona, ne fa attestazione  in
          fine dell'atto medesimo." 
                "Art. 116  (Copie,  estratti  e  certificati).  -  1.
          Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque
          vi abbia interesse puo'  ottenere  il  rilascio  di  copie,
          estratti o certificati di singoli atti. 
                2. Sulla richiesta provvede il pubblico  ministero  o
          il giudice che procede al momento della presentazione della
          domanda ovvero, dopo la definizione  del  procedimento,  il
          presidente del collegio o  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento di archiviazione o la sentenza. 
                3. Il rilascio non  fa  venire  meno  il  divieto  di
          pubblicazione stabilito dall'articolo 114. 
                3-bis.  Quando  il  difensore,  anche  a   mezzo   di
          sostituti,  presenta  all'autorita'  giudiziaria   atti   o
          documenti  redatti  in  forma  di  documento  analogico  ha
          diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito,
          anche in calce ad una copia." 
                "Art. 122 (Procura speciale per determinati atti).  -
          1. Quando la legge consente che un atto  sia  compiuto  per
          mezzo di un procuratore speciale, la procura deve,  a  pena
          di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico  o
          scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre  alle
          indicazioni  richieste  specificamente  dalla   legge,   la
          determinazione dell'oggetto per  cui  e'  conferita  e  dei
          fatti ai quali si riferisce. Se la  procura  e'  rilasciata
          per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione  puo'
          essere autenticata dal difensore medesimo.  La  procura  e'
          unita agli atti. 
                2. Per le pubbliche  amministrazioni  e'  sufficiente
          che la procura sia sottoscritta dal dirigente  dell'ufficio
          nella circoscrizione in cui si procede  e  sia  munita  del
          sigillo dell'ufficio. 
                2-bis. La procura speciale e'  depositata,  in  copia
          informatica autenticata con firma digitale  o  altra  firma
          elettronica  qualificata,  nel  rispetto  della  normativa,
          anche  regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione,  la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,  con
          le  modalita'   previste   dall'articolo   111-bis,   salvo
          l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire  a
          richiesta dell'autorita' giudiziaria. 
                3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti
          nell'interesse altrui senza procura speciale  nei  casi  in
          cui questa e' richiesta dalla legge.".