Art. 6
Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale
1. Al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Forma degli atti). - 1. Quando e' richiesta la forma
scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati
in forma di documento informatico, tale da assicurarne
l'autenticita', l'integrita', la leggibilita', la reperibilita',
l'interoperabilita' e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico
rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la
redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la
trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti
che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non
possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono
convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio
che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.»;
b) all'articolo 111:
1) alla rubrica, dopo la parola: «Data», sono inserite le
seguenti: «e sottoscrizione»;
2) al comma 1, dopo le parole: «un atto,» sono inserite le
seguenti: «informatico o analogico,»;
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico e'
sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica
qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli
atti e dei documenti informatici.
2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di
documento informatico, contiene l'attestazione da parte
dell'autorita' procedente, che sottoscrive il documento a norma del
comma 2-bis, della identita' della persona che lo ha reso.
2-quater. Quando l'atto e' redatto in forma di documento
analogico e ne e' richiesta la sottoscrizione, se la legge non
dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria mano, in
fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve
firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale
e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata
l'identita' della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto
medesimo.»;
c) dopo l'articolo 111, sono inseriti i seguenti:
«Art. 111-bis (Deposito telematico). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il
deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche
temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonche'
l'identita' del mittente e del destinatario, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e
ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze
processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere
depositati anche con modalita' non telematiche.
Art. 111-ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti). - 1.
I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati,
conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera
da assicurarne l'autenticita', l'integrita', l'accessibilita', la
leggibilita', l'interoperabilita' nonche' l'agevole consultazione
telematica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la
legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti
nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di
documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento
informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto
previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche
esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in
copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico e' inserito
elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di
documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei
documenti processuali redatti in forma di documento analogico,
presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche
se prive della firma digitale di attestazione di conformita'
all'originale.»;
d) all'articolo 116, al comma-3 bis, dopo le parole: «atti o
documenti» sono inserite le seguenti: «redatti in forma di documento
analogico»;
e) all'articolo 122, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La procura speciale e' depositata, in copia informatica
autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici, con le modalita' previste dall'articolo 111-bis, salvo
l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta
dell'autorita' giudiziaria.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 111, 116 e 122 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 111 (Data e sottoscrizione degli atti). - 1.
Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o
analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il
luogo in cui l'atto e' compiuto. L'indicazione dell'ora e'
necessaria solo se espressamente prescritta.
2. Se l'indicazione della data di un atto e'
prescritta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel
caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in
base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a
questo connessi.
2-bis. L'atto redatto in forma di documento
informatico e' sottoscritto, con firma digitale o altra
firma elettronica qualificata, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e
dei documenti informatici.
2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in
forma di documento informatico, contiene l'attestazione da
parte dell'autorita' procedente, che sottoscrive il
documento a norma del comma 2-bis, della identita' della
persona che lo ha reso.
2-quater. Quando l'atto e' redatto in forma di
documento analogico e ne e' richiesta la sottoscrizione, se
la legge non dispone altrimenti, e' sufficiente la
scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e
cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non e' in
grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e'
presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale,
accertata l'identita' della persona, ne fa attestazione in
fine dell'atto medesimo."
"Art. 116 (Copie, estratti e certificati). - 1.
Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque
vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio di copie,
estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o
il giudice che procede al momento della presentazione della
domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il
presidente del collegio o il giudice che ha emesso il
provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di
pubblicazione stabilito dall'articolo 114.
3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di
sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o
documenti redatti in forma di documento analogico ha
diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito,
anche in calce ad una copia."
"Art. 122 (Procura speciale per determinati atti). -
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per
mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena
di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle
indicazioni richieste specificamente dalla legge, la
determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei
fatti ai quali si riferisce. Se la procura e' rilasciata
per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo'
essere autenticata dal difensore medesimo. La procura e'
unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente
che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio
nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del
sigillo dell'ufficio.
2-bis. La procura speciale e' depositata, in copia
informatica autenticata con firma digitale o altra firma
elettronica qualificata, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con
le modalita' previste dall'articolo 111-bis, salvo
l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a
richiesta dell'autorita' giudiziaria.
3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti
nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in
cui questa e' richiesta dalla legge.".