Art. 7 
 
 Modifiche al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo II del Libro II del codice di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 125, al comma 5, secondo periodo, dopo la parola:
«redatto»,  sono  inserite  le  seguenti  «in  forma   di   documento
analogico» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente:  «Non
si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e  111-ter,
comma 3.»; 
    b) all'articolo 127, comma 3, il secondo  periodo  e'  sostituito
dai seguenti: «Se l'interessato richiede  di  essere  sentito  ed  e'
detenuto o internato in luogo posto fuori  della  circoscrizione  del
giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che  nei
casi particolarmente previsti dalla legge,  quando  l'interessato  vi
consente. In caso  contrario,  l'interessato  e'  sentito  prima  del
giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.»; 
    c) dopo l'articolo 129 e' inserito il seguente: 
      «Art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa). -
1. In ogni stato e grado  del  procedimento  l'autorita'  giudiziaria
puo' disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima
del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera  b),  del  decreto
legislativo attuativo della legge  27  settembre  2021,  n.  134,  al
Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di  un
programma di giustizia riparativa. 
      2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di  cui
all'articolo  42,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto   legislativo
attuativo  della  legge  27  settembre  2021,  n.  134,  e'  proposta
personalmente o per mezzo di procuratore speciale. 
      3. L'invio degli interessati  e'  disposto  con  ordinanza  dal
giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se  lo
ritiene necessario, la vittima del  reato  di  cui  all'articolo  42,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27
settembre 2021, n. 134, qualora  reputi  che  lo  svolgimento  di  un
programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione
delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti
un pericolo concreto per gli interessati  e  per  l'accertamento  dei
fatti. Nel corso delle  indagini  preliminari  provvede  il  pubblico
ministero con decreto motivato. 
      4.  Nel  caso  di  reati  perseguibili  a  querela  soggetta  a
remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo
415-bis, il giudice, a richiesta  dell'imputato,  puo'  disporre  con
ordinanza la sospensione del  procedimento  o  del  processo  per  lo
svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo  non
superiore  a  centottanta  giorni.  Si  osservano   le   disposizioni
dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del  codice
penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6  e  8,  nonche',  in  quanto
compatibili, dell'articolo 304. 
      5. Al termine dello  svolgimento  del  programma  di  giustizia
riparativa, l'autorita' giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa
dal mediatore.»; 
    d) all'articolo 133, dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in  caso  di
mancata comparizione del querelante  all'udienza  in  cui  sia  stato
citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi  in  cui  la
mancata comparizione del  querelante  integra  remissione  tacita  di
querela, nei casi in cui essa e' consentita.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 125, 127 e 133 del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 125 (Forme dei provvedimenti del giudice). - 1.
          La legge stabilisce i casi nei quali il  provvedimento  del
          giudice assume la forma della  sentenza,  dell'ordinanza  o
          del decreto. 
                2. La sentenza e'  pronunciata  in  nome  del  popolo
          italiano. 
                3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate,  a  pena
          di nullita'. I decreti sono motivati, a pena  di  nullita',
          nei casi in cui la motivazione e' espressamente  prescritta
          dalla legge. 
                4. Il giudice delibera in camera di  consiglio  senza
          la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle
          parti. La deliberazione e' segreta. 
                5.  Nel  caso  di  provvedimenti  collegiali,  se  lo
          richiede un componente del collegio  che  non  ha  espresso
          voto conforme alla decisione, e' compilato sommario verbale
          contenente l'indicazione del dissenziente, della  questione
          o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei
          motivi dello stesso,  succintamente  esposti.  Il  verbale,
          redatto in forma di documento analogico  dal  meno  anziano
          dei componenti togati del collegio e sottoscritto da  tutti
          i componenti, e' conservato a cura del presidente in  plico
          sigillato  presso  la  cancelleria  dell'ufficio.  Non   si
          applicano le disposizioni degli articoli 110,  comma  4,  e
          111-ter, comma 3. 
                6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati  senza
          l'osservanza di particolari formalita'  e,  quando  non  e'
          stabilito altrimenti, anche oralmente." 
                "Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o il presidente del collegio fissa la data  dell'udienza  e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
                2. Fino a cinque giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
                3.  Il  pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato richiede di essere sentito ed e'  detenuto
          o internato in luogo posto fuori della  circoscrizione  del
          giudice, si  provvede  mediante  collegamento  a  distanza,
          oltre che nei casi particolarmente  previsti  dalla  legge,
          quando  l'interessato  vi  consente.  In  caso   contrario,
          l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
                4. L'udienza e' rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
                5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono  previste
          a pena di nullita'. 
                6.  L'udienza  si  svolge  senza  la   presenza   del
          pubblico. 
                7. Il giudice provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
                8.   Il    ricorso    non    sospende    l'esecuzione
          dell'ordinanza, a meno  che  il  giudice  che  l'ha  emessa
          disponga diversamente con decreto motivato. 
                9.  L'inammissibilita'  dell'atto  introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
                10. Il verbale di  udienza  e'  redatto  soltanto  in
          forma riassuntiva a normadell'art. 140comma 2." 
                "Art.  133   (Accompagnamento   coattivo   di   altre
          persone). - 1. Se  il  testimone,  il  perito,  la  persona
          sottoposta all'esame del perito diversa  dall'imputato,  il
          consulente tecnico,  l'interprete  o  il  custode  di  cose
          sequestrate,  regolarmente  citati  o  convocati,  omettono
          senza un legittimo  impedimento  di  comparire  nel  luogo,
          giorno  e  ora  stabiliti,  il   giudice   puo'   ordinarne
          l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
          ordinanza, al pagamento di una somma da  lire  centomila  a
          lire un milione a favore della cassa delle ammende  nonche'
          alle spese alle  quali  la  mancata  comparizione  ha  dato
          causa. 
                1-bis. La disposizione di  cui  al  comma  1  non  si
          applica in caso  di  mancata  comparizione  del  querelante
          all'udienza in  cui  sia  stato  citato  a  comparire  come
          testimone,  limitatamente  ai  casi  in  cui   la   mancata
          comparizione del querelante integra  remissione  tacita  di
          querela, nei casi in cui essa e' consentita. 
                2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.".