Art. 7
Modifiche al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale
1. Al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, al comma 5, secondo periodo, dopo la parola:
«redatto», sono inserite le seguenti «in forma di documento
analogico» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Non
si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter,
comma 3.»;
b) all'articolo 127, comma 3, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: «Se l'interessato richiede di essere sentito ed e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei
casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi
consente. In caso contrario, l'interessato e' sentito prima del
giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.»;
c) dopo l'articolo 129 e' inserito il seguente:
«Art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa). -
1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria
puo' disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima
del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al
Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un
programma di giustizia riparativa.
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui
all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, e' proposta
personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati e' disposto con ordinanza dal
giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo
ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27
settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un
programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione
delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti
un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei
fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico
ministero con decreto motivato.
4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a
remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo
415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, puo' disporre con
ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo
svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non
superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice
penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonche', in quanto
compatibili, dell'articolo 304.
5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia
riparativa, l'autorita' giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa
dal mediatore.»;
d) all'articolo 133, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato
citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la
mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di
querela, nei casi in cui essa e' consentita.».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 125, 127 e 133 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 125 (Forme dei provvedimenti del giudice). - 1.
La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del
giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o
del decreto.
2. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo
italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena
di nullita'. I decreti sono motivati, a pena di nullita',
nei casi in cui la motivazione e' espressamente prescritta
dalla legge.
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza
la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle
parti. La deliberazione e' segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo
richiede un componente del collegio che non ha espresso
voto conforme alla decisione, e' compilato sommario verbale
contenente l'indicazione del dissenziente, della questione
o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei
motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale,
redatto in forma di documento analogico dal meno anziano
dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti
i componenti, e' conservato a cura del presidente in plico
sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. Non si
applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e
111-ter, comma 3.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza
l'osservanza di particolari formalita' e, quando non e'
stabilito altrimenti, anche oralmente."
"Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato richiede di essere sentito ed e' detenuto
o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice, si provvede mediante collegamento a distanza,
oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge,
quando l'interessato vi consente. In caso contrario,
l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste
a pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in
forma riassuntiva a normadell'art. 140comma 2."
"Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre
persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona
sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il
consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose
sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono
senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne
l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a
lire un milione a favore della cassa delle ammende nonche'
alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato
causa.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si
applica in caso di mancata comparizione del querelante
all'udienza in cui sia stato citato a comparire come
testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata
comparizione del querelante integra remissione tacita di
querela, nei casi in cui essa e' consentita.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.".