Art. 8
Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura
penale
1. Al Libro II del codice di procedura penale, dopo il Titolo II,
e' inserito il seguente:
«Titolo II-bis
Partecipazione a distanza
Art. 133-bis (Disposizione generale). - 1. Salvo che sia
diversamente previsto, quando l'autorita' giudiziaria dispone che un
atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti possano
partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione
di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo
133-ter.
Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della partecipazione a
distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone che un atto
sia compiuto a distanza o che una o piu' parti partecipino a distanza
al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede
con decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il decreto e'
notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che
fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione
dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data
suddetta. Il decreto e' comunicato anche alle autorita' interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo
in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano
all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che
compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza e'
equiparato all'aula di udienza.
3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di nullita',
con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti
nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa di udire
quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica e'
assicurata un'adeguata pubblicita' degli atti compiuti a distanza.
Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la registrazione
audiovisiva.
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che
compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano
da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria
individuato dall'autorita' giudiziaria, previa verifica della
disponibilita' di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee
per il collegamento audiovisivo.
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia
cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di
fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza,
si collegano dal luogo in cui si trovano.
6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare le
persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza
a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro
luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei
difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si
trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei
difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro
e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita' giudiziaria
non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario
del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli
ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato
comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via
prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia
giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, ne' hanno
svolto, attivita' di investigazione o di protezione nei confronti
dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, e' presente nel
luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano
all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige verbale delle
operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui da' atto
dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo,
e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per
assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui
la persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o
limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa
spettanti.».