Art. 9
Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale
1. Al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 134:
1) al comma 1, dopo la parola: «verbale» sono inserite le
seguenti: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante
riproduzione audiovisiva o fonografica»;
2) al comma 2, la parola: «meccanico» e' sostituita dalle
seguenti: «idoneo allo scopo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.»;
3) al comma 3, le parole: «e' effettuata anche la riproduzione
fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «o quando la redazione
in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione
dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o
fonografica.»;
b) all'articolo 135, comma 2, la parola: «meccanico» e'
sostituita dalla parola: «idoneo»;
c) all'articolo 141-bis, comma 1, le parole: «fonografica o
audiovisiva» sono sostituite dalle seguenti: «audiovisiva o, se cio'
non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica» e, dopo le
parole: «strumenti di riproduzione», sono inserite le seguenti:
«audiovisiva e fonografica».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 134, 135 e 141-bis
del codice di procedura penale, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 134 (Modalita' di documentazione). - 1. Alla
documentazione degli atti si procede mediante verbale e,
nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione
audiovisiva o fonografica.
2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o
riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo
allo scopo ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a
tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 110.
3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva
o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta
insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede
altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.
4. ABROGATO.".
"Art. 135 (Redazione del verbale). - 1. Il verbale e'
redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o
altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario
che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere
da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione
dello Stato."
"Art. 141-bis (Modalita' di documentazione
dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione). -
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi
titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in
udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di
inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o,
se cio' non e' possibile, con mezzi di riproduzione
fonografica. Quando si verifica una indisponibilita' di
strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di
personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e'
anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle
parti.".