Art. 9 
 
 Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo III del Libro II del codice di procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 134: 
      1) al comma 1, dopo  la  parola:  «verbale»  sono  inserite  le
seguenti:  «e,  nei  casi  previsti  dalla  legge,   anche   mediante
riproduzione audiovisiva o fonografica»; 
      2) al comma 2,  la  parola:  «meccanico»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «idoneo allo scopo» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.»; 
      3) al comma 3, le parole: «e' effettuata anche la  riproduzione
fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «o quando  la  redazione
in forma integrale e'  ritenuta  insufficiente,  alla  documentazione
dell'atto si procede altresi'  mediante  riproduzione  audiovisiva  o
fonografica.»; 
    b)  all'articolo  135,  comma  2,  la  parola:   «meccanico»   e'
sostituita dalla parola: «idoneo»; 
    c) all'articolo 141-bis,  comma  1,  le  parole:  «fonografica  o
audiovisiva» sono sostituite dalle seguenti: «audiovisiva o, se  cio'
non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica» e,  dopo  le
parole: «strumenti  di  riproduzione»,  sono  inserite  le  seguenti:
«audiovisiva e fonografica». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 134, 135 e 141-bis
          del  codice  di  procedura  penale,  come  modificati   dal
          presente decreto: 
                "Art. 134 (Modalita' di documentazione).  -  1.  Alla
          documentazione degli atti si procede  mediante  verbale  e,
          nei casi previsti dalla legge, anche mediante  riproduzione
          audiovisiva o fonografica. 
                2. Il  verbale  e'  redatto,  in  forma  integrale  o
          riassuntiva, con la stenotipia  o  altro  strumento  idoneo
          allo scopo ovvero, in caso di impossibilita' di  ricorso  a
          tali mezzi, con  la  scrittura  manuale.  Si  osservano  le
          disposizioni di cui all'articolo 110. 
                3. Quando il verbale e' redatto in forma  riassuntiva
          o quando  la  redazione  in  forma  integrale  e'  ritenuta
          insufficiente, alla  documentazione  dell'atto  si  procede
          altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. 
                4. ABROGATO.". 
                "Art. 135 (Redazione del verbale). - 1. Il verbale e'
          redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. 
                2. Quando il verbale e' redatto con la  stenotipia  o
          altro strumento idoneo, il giudice  autorizza  l'ausiliario
          che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere
          da personale  tecnico,  anche  esterno  all'amministrazione
          dello Stato." 
                "Art.   141-bis    (Modalita'    di    documentazione
          dell'interrogatorio di persona in stato di  detenzione).  -
          1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi
          titolo, in stato di detenzione, e  che  non  si  svolga  in
          udienza, deve essere documentato integralmente, a  pena  di
          inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o,
          se  cio'  non  e'  possibile,  con  mezzi  di  riproduzione
          fonografica. Quando si  verifica  una  indisponibilita'  di
          strumenti di riproduzione audiovisiva e  fonografica  o  di
          personale tecnico, si provvede con le forme della  perizia,
          ovvero della  consulenza  tecnica.  Dell'interrogatorio  e'
          anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
          della riproduzione e'  disposta  solo  se  richiesta  dalle
          parti.".