Art. 12 Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali 1. Gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili. 2. Gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.
Note all'art. 12: - Per l'articolo 6 del citato regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, si vedano le note alle premesse.