Art. 12 
 
       Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali 
                     e le sezioni circondariali 
 
  1.  Gli  uffici  per  il  processo  costituiti  presso  le  sezioni
distrettuali e circondariali del tribunale  per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni  di  cui
al presente capo e da quelle di  cui  ai  capi  I  e  II,  in  quanto
compatibili. 
  2. Gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di  cui
all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di  cui  all'articolo  6
del regio decreto-legge 20 luglio  1934,  n.  1404,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per l'articolo 6 del citato  regio  decreto-legge  20
          luglio 1934, n. 1404, si vedano le note alle premesse.