Art. 13 Costituzione dell'ufficio per il processo 1. Nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di direzione e coordinamento delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali. 2. I componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attivita' connesse all'esercizio dell'attivita' giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi del tribunale. L'autorizzazione e' concessa dal presidente della sezione, o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.