Art. 13 
 
              Costituzione dell'ufficio per il processo 
 
  1. Nel costituire l'ufficio per il processo a  norma  dell'articolo
3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e  per
le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali  o,
in mancanza, ai magistrati titolari di  incarico  di  collaborazione,
compiti di direzione e coordinamento delle articolazioni dell'ufficio
per il processo nelle relative sezioni circondariali. 
  2.  I  componenti  dell'ufficio  per  il  processo  possono  essere
autorizzati  allo  svolgimento  di  specifiche   attivita'   connesse
all'esercizio dell'attivita' giudiziaria, e nei limiti della  stessa,
fuori dalle sedi del  tribunale.  L'autorizzazione  e'  concessa  dal
presidente della sezione, o da altro magistrato da  questi  delegato,
nell'ambito delle rispettive competenze.