Art. 14 Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace 1. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Note all'art. 14: - Per gli articoli 10, 11, 13 e 14 del citato decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si vedano le note all'articolo 4 del presente decreto.