Art. 14 
 
           Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace 
 
  1. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il  processo
istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni  e  per
le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni  e
i compiti previsti dagli  articoli  10,  11,  13  e  14  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per gli articoli 10, 11, 13 e 14 del  citato  decreto
          legislativo 13 luglio 2017,  n.  116,  si  vedano  le  note
          all'articolo 4 del presente decreto.