Art. 15 
 
           Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti 
 
  1. Oltre a svolgere le funzioni di componente  del  collegio  della
sezione distrettuale nei casi previsti dall'ordinamento  giudiziario,
ai giudici  onorari  esperti  possono  essere  delegate  funzioni  di
conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio
del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e
alle parti, nonche' di raccordo con gli ausiliari  del  giudice,  con
attribuzione  di  specifici   compiti   puntualmente   indicati   dal
magistrato assegnatario del procedimento. 
  2.  Nell'ambito  delle  sezioni  circondariali,   su   delega   del
magistrato assegnatario del procedimento, i giudici  onorari  esperti
interloquiscono con le  parti  processuali,  con  gli  ausiliari  del
giudice e con i servizi territoriali e coadiuvano i curatori speciali
nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale; garantiscono
il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di  assicurare
la tempestivita' dell'intervento giudiziario e la ragionevole  durata
del processo, nonche' la completezza delle informazioni fornite e  il
corretto  espletamento  degli  incarichi   conferiti;   svolgono   le
attivita' di supporto dei servizi  territoriali  nell'esecuzione  dei
provvedimenti. Possono inoltre essere delegati dal presidente  o  dal
coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali
e con gli enti del terzo settore, alla tenuta di un archivio relativo
ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo  anche
alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione. 
  3. Nell'ambito delle sezioni distrettuali, nei settori  dei  minori
stranieri   non   accompagnati   e    dei    procedimenti    relativi
all'immigrazione, i giudici onorari esperti collaborano alla verifica
dell'accoglienza  e  della   progettualita'   relativa   ai   minori,
raccordandosi con i tutori, con i referenti dei servizi  territoriali
e con i responsabili delle comunita', e curano l'ascolto dei  minori,
assistiti  dal  mediatore  culturale;  verificano  l'andamento  delle
tutele, con riferimento all'equa  distribuzione  degli  incarichi  ai
tutori, alla corretta tenuta dell'elenco di cui all'articolo 11 della
legge 7 aprile 2017, n.  47,  al  tempestivo  invio  delle  relazioni
trimestrali; svolgono, anche sulla base di protocolli  stipulati  dal
tribunale con le istituzioni del settore, compiti di  monitoraggio  e
di censimento dei fascicoli. Nei procedimenti amministrativi  possono
essere loro delegate funzioni di raccordo con i servizi  territoriali
e di coordinamento  con  il  servizio  ministeriale  nell'ambito  del
connesso  procedimento  penale.  Con  riferimento  al  settore  delle
adozioni,  ai  giudici  onorari  esperti  possono   essere   delegate
attivita' di ascolto e  di  informazione  delle  coppie  istanti,  in
raccordo con i servizi sociali territoriali  deputati  alle  indagini
psico-sociali; possono altresi' essere  loro  delegate  attivita'  di
formazione delle coppie aspiranti all'adozione, in coordinamento  con
i servizi territoriali. 
  4. Nella materia penale, ai giudici onorari esperti possono  essere
delegate attivita' di verifica dei percorsi di messa alla prova e  di
giustizia riparativa e attivita' di raccordo con i  servizi  minorili
dell'amministrazione   della   giustizia   nonche',    nel    settore
dell'esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in
coordinamento con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni e con
i servizi socio sanitari territoriali, attivita'  di  verifica  degli
interventi rieducativi in corso. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per l'articolo 11 della citata legge 7  aprile  2017,
          n. 47, si vedano le note alle premesse.