Art. 7 Digitalizzazione e aggiornamento delle procedure di controllo, di vigilanza, di analisi e test e di raccolta dei dati 1. Le autorita' di vigilanza del mercato e le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea implementano, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto procedure digitalizzate di controllo e di vigilanza sui prodotti e di raccolta ed elaborazione dei relativi dati, ivi compresi sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti pericolosi e illeciti e per l'analisi dei rischi presentati dai prodotti, al fine di migliorare le tecniche operative e semplificare le procedure e per individuare tendenze e rischi nel mercato unico, anche ai fini della cooperazione nell'ambito della rete di cui all'articolo 29 del regolamento. 2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le autorita' di cui al comma 1 verificano e aggiornano, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e sulla base della valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto, riducendo le duplicazioni e sovrapposizioni relative a categorie omogenee di prodotti.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si veda nelle note all'art. 2.