Art. 7 
 
Digitalizzazione e aggiornamento delle  procedure  di  controllo,  di
  vigilanza, di analisi e test e di raccolta dei dati 
 
  1. Le autorita' di vigilanza del mercato e le autorita'  incaricate
del controllo  dei  prodotti  che  entrano  nel  mercato  dell'Unione
europea implementano, d'intesa con la struttura della Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto procedure digitalizzate di controllo e di
vigilanza sui prodotti e di raccolta  ed  elaborazione  dei  relativi
dati,  ivi  compresi  sistemi  di  intelligenza  artificiale  per  il
tracciamento di prodotti pericolosi e illeciti e  per  l'analisi  dei
rischi presentati dai prodotti, al fine  di  migliorare  le  tecniche
operative e semplificare le procedure e per  individuare  tendenze  e
rischi  nel  mercato  unico,  anche  ai   fini   della   cooperazione
nell'ambito della rete di cui all'articolo 29 del regolamento. 
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le autorita' di cui
al comma 1 verificano e aggiornano, d'intesa con la  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e sulla base della  valutazione
del rischio, le procedure di analisi e test  per  ogni  categoria  di
prodotto, riducendo le  duplicazioni  e  sovrapposizioni  relative  a
categorie omogenee di prodotti. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2019/1020  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,  si
          veda nelle note all'art. 2.