Art. 11 Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva 1. I questionari, individualmente sigillati, sono scelti dai candidati all'atto dell'ingresso nell'aula di esame, contestualmente al modulo, consegnato dal personale incaricato dal Servizio concorsi del Dipartimento della pubblica sicurezza, sul quale devono essere riportate le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non e' ammesso alcun segno nelle altre caselle. 2. Il presidente della Commissione esaminatrice o un altro componente, ultimato l'ingresso dei candidati, da' lettura delle prescrizioni e delle avvertenze che regolano lo svolgimento della prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione. 3. L'apertura dei plichi consegnati ai candidati e' autorizzata dalla Commissione esaminatrice. 4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che viola tali disposizioni e' escluso dal concorso. 5. Alla scadenza del tempo assegnato, la Commissione esaminatrice dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte ai quesiti e procede, secondo le «Modalita' per l'espletamento della prova preselettiva» di cui all'articolo 22, comma 2, alla loro acquisizione mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza. 6. La correzione, in forma anonima, delle schede delle risposte si svolge nella medesima giornata di effettuazione della prova alla presenza di testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di personale tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. Eccezionalmente, per motivi organizzativi, la correzione puo' avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, comunque non superiore a quindici giorni dallo svolgimento della prova medesima, ferme restando le medesime modalita' e garanzie di trasparenza.