Art. 15 Svolgimento delle prove orali 1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione. 2. Nei concorsi interni la prova orale puo' essere svolta anche con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza presso un'aula aperta al pubblico nelle Questure individuate con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ovvero ove viene incardinato il Nucleo territoriale di supporto alla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 3, qualora istituito. 3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova e, nell'ipotesi di cui al comma 2, all'esterno di ciascuna delle aule ove si e' svolta la prova orale con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza.