Art. 15 
 
                    Svolgimento delle prove orali 
 
  1. Le prove orali si svolgono in un'aula  aperta  al  pubblico,  di
capienza idonea a garantire la massima partecipazione. 
  2. Nei concorsi interni la prova orale puo' essere svolta anche con
modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza presso un'aula
aperta  al  pubblico  nelle  Questure  individuate  con  decreto  del
Direttore centrale  per  gli  affari  generali  e  le  politiche  del
personale della Polizia di Stato  ovvero  ove  viene  incardinato  il
Nucleo territoriale di supporto alla Commissione esaminatrice di  cui
all'articolo 6, comma 3, qualora istituito. 
  3. Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice redige  l'elenco  dei  candidati  che  hanno
sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e   dal   segretario   della
Commissione esaminatrice e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno
dell'aula in cui si svolge la prova e, nell'ipotesi di cui  al  comma
2, all'esterno di ciascuna delle aule ove si e' svolta la prova orale
con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza.