Art. 10 Condizioni per l'iscrizione 1. L'iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte B - e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione contabile di un Paese terzo sono tenuti al rilascio della relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, e hanno sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva; b) il revisore di un Paese terzo ovvero tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo nonche' i responsabili dell'incarico delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto sono in possesso dei requisiti di onorabilita' attestati secondo le modalita' stabilite nell'articolo 7; c) sussistono le condizioni stabilite dalla Consob con il regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto.
Note all'art. 10: - Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento alla della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.