Art. 10 
 
                     Condizioni per l'iscrizione 
 
  1. L'iscrizione nell'apposita sezione  del  registro  dei  revisori
legali - parte B - e' subordinata  alla  sussistenza  delle  seguenti
condizioni: 
    a) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione  contabile
di un  Paese  terzo  sono  tenuti  al  rilascio  della  relazione  di
revisione riguardante i conti annuali o  i  conti  consolidati  delle
entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, e hanno sede in
Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo
46 della direttiva; 
    b) il revisore di un Paese terzo  ovvero  tutti  i  membri  degli
organi di amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  di  revisione
contabile del Paese terzo nonche' i responsabili dell'incarico  delle
entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto sono in possesso
dei  requisiti  di  onorabilita'  attestati  secondo   le   modalita'
stabilite nell'articolo 7; 
    c)  sussistono  le  condizioni  stabilite  dalla  Consob  con  il
regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il  testo  degli  articoli  34  e  36  del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              - Il riferimento alla della  direttiva  2006/43/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio  2006,  e'
          riportato nelle note alle premesse.