Art. 12 Istruttoria della domanda di iscrizione 1. Le domande di cui all'articolo 11 per l'iscrizione nel registro dei revisori legali, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione. 2. Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione e' incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze ne da' comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui al comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal medesimo comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso. 3. Decorso, infruttuosamente, il termine di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all'iscrizione. 4 Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificata la completezza della domanda e acquisito il parere motivato della la Consob in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel Registro dei revisori legali previste dall'articolo 10 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalita' indicate negli articoli 7 e 11, provvede all'accoglimento ovvero al rigetto, con provvedimento motivato, della domanda di iscrizione. 5. L'iscrizione assunta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», entro il termine di cui al comma 1, e' notificata al richiedente all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il registro riporta chiaramente l'indicazione: «Iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Parte B».
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.