Art. 12 
 
               Istruttoria della domanda di iscrizione 
 
  1. Le domande di cui all'articolo 11 per l'iscrizione nel  registro
dei revisori legali, sono inviate al Ministero dell'economia e  delle
finanze e per conoscenza alla  Consob,  e  sono  esaminate  entro  il
termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla
data di ricezione. 
  2. Se viene accertato che il contenuto della domanda di  iscrizione
e' incompleto, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ne  da'
comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al  richiedente
assegnando un termine non  superiore  a  60  giorni  per  inviare  la
documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui  al
comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione  e  fino
alla data di ricezione di tali  elementi,  il  termine  previsto  dal
medesimo comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso. 
  3. Decorso, infruttuosamente, il termine  di  cui  al  comma  2  il
Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento  motivato,
dispone il diniego all'iscrizione. 
  4  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  verificata  la
completezza della domanda e acquisito il  parere  motivato  della  la
Consob in  ordine  alla  sussistenza  o  meno  delle  condizioni  per
l'iscrizione dei revisori e degli  enti  di  revisione  contabile  di
Paesi terzi nel Registro dei revisori legali  previste  dall'articolo
10  come  risultanti  dalla  documentazione  trasmessa   secondo   le
modalita' indicate negli articoli 7 e 11,  provvede  all'accoglimento
ovvero al rigetto,  con  provvedimento  motivato,  della  domanda  di
iscrizione. 
  5.   L'iscrizione   assunta   con   provvedimento   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
entro il termine di cui al comma  1,  e'  notificata  al  richiedente
all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il
registro riporta chiaramente l'indicazione: «Iscrizione nella Sezione
del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti  di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Parte B». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art.  34  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.