Art. 9 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva.
Note all'art. 9: - Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.