Art. 9 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel  presente  capo  si  applicano  ai
revisori e agli enti  di  revisione  contabile  di  Paesi  terzi  che
rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti  annuali  o
consolidati delle entita'  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  del
decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede  in
Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo
46 della direttiva. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Il  testo  degli  articoli  34  e  36  del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              -  Il  riferimento  alla   direttiva   2006/43/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio  2006,  e'
          riportato nelle note alle premesse.