Art. 12 
 
                   Esenzioni in materia di imposte 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  78,   comma   3,   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  in  materia  di  esenzioni
dall'imposta municipale propria per il settore dello  spettacolo,  si
interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU  di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, non e' dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78,  comma
1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
  2. La disposizione di cui all'articolo  78,  comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 104  del  2020  non  si  applica  all'esenzione  dal
pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1. 
  3. Nella Tabella di cui all'allegato B al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti
e registri esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo  assoluto,  dopo
l'articolo 8-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-ter 
    Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di
soggetti colpiti  da  eventi  calamitosi  o  eccezionali  oggetto  di
dichiarazione di  stato  di  emergenza  effettuato  dalla  competente
autorita', per i quali vi sia un nesso di causalita' con l'evento».