Art. 13 
 
                  Disposizioni in materia di sport 
 
  1. Al fine di  sostenere  le  federazioni  sportive  nazionali,  le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva  e  le
associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato  e  operano  nell'ambito  di  competizioni
sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi  dall'articolo
1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, dall'articolo 7, comma  3-bis,  del  decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022,  n.  34,  e  in  ultimo  dall'articolo  39,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  comprensivi  delle  addizionali
regionali e comunali, possono essere effettuati,  senza  applicazione
di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.