Art. 14 
 
      Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di  1.080  milioni  di
euro per l'anno 2022, di cui  800  milioni  di  euro  destinate  agli
interventi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 21 luglio 2017 «Riparto del fondo per  il  finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,  di  cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.». 
  2.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento  dei  programmi  di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di  cui
agli articoli 536 e seguenti, del codice  dell'ordinamento  militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per  l'anno  2022
e' autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa
provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi
cronoprogrammi. 
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  dopo  il
comma 606, e' inserito il seguente:  «606-bis.  Per  l'anno  2022  il
fondo di cui al comma 606 e' incrementato di 85,8 milioni di euro per
il personale docente. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 14,2
milioni di euro da destinare al compenso individuale  accessorio  del
personale ATA.». 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.