Art. 15 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Al fine di adeguare i contratti  per  prestazioni  di  lavoro  a
tempo determinato gia' stipulati con le agenzie  di  somministrazione
di  lavoro  interinale  di  cui  all'articolo  103,  comma  23,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata la  spesa  di  euro
1.558.473 per l'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  ad  euro  1.558.473  per
l'anno 2022, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. 
  3. Per le finalita' di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, e' autorizzata la spesa  di  410  milioni  di
euro per l'anno 2022. Le  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
trasferite entro il  31  dicembre  2022  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ed  e'  corrispondentemente  ridotto  l'onere
posto a carico della stessa, ai sensi del comma  2,  lettera  b)  del
medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022. 
  4. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con  una  dotazione  pari  a  4.127,713
milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6  milioni  di  euro
per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4  milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro  per  l'anno  2029,  65
milioni di euro per l'anno 2030, 64,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di  euro  per
l'anno 2033,  destinate  all'attuazione  della  manovra  di  bilancio
2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo  periodo,  pari  a
1.500 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  e'  accantonata  e  resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle somme incassate dal GSE conseguenti alla  vendita  del  gas  ai
sensi di quanto previsto  dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  7
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91. 
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14  e  dai
commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in  6.037,454  milioni
di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per  l'anno  2023,
515,4 milioni di euro per l'anno 2024,  324,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni  di
euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  48,1
milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno  2030,
64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro  per  l'anno
2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per
l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli  effetti
in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di
indebitamento netto a 10.355 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede: 
    a) quanto a 1.527 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle Missioni  e  dei  Programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato 3 al presente decreto; 
    b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8  milioni
di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6
milioni di euro per l'anno 2026, 24,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro  per
l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro
per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di
euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese  derivanti  dall'articolo  9,  comma  1,
lettera a); 
    c) quanto a 4.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2,  che  sono
versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  e  restano  acquisite
all'erario; 
    d) quanto a 45,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2034,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini
di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per  l'anno
2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6  milioni  di  euro
per l'anno 2024,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14; 
    f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo  delle  minori
spese derivanti dagli articoli 2 e 3; 
    g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre  2022  con
le  risoluzioni  di  approvazione  della  relazione   presentata   al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243. 
  6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 4 annesso  al  presente  decreto  in  coerenza  con  la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g). 
  7. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, dopo  le  parole  «e  2022»,  inserire  le
seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»; 
    b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c). 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facolta'
di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31  dicembre
2009, n. 196, puo' essere utilizzata una sola volta per  le  medesime
risorse.». 
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.