Art. 7 
 
                         Custodia dei valori 
 
  1. Per la custodia del  denaro,  dei  titoli  di  credito  e  degli
oggetti di valore, ciascun ente e' provvisto di una cassaforte munita
di due serrature a congegni differenti, le  cui  chiavi  sono  tenute
separatamente dal funzionario delegato e dal fiduciario di cassa. 
  2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una cassaforte,  a
serratura singola, le cui chiavi sono conservate dal titolare o da un
suo delegato. 
  3. Il capo del servizio amministrativo propone le misure necessarie
per la  sicurezza  della  cassa  al  titolare  del  comando,  che  e'
responsabile di ogni evento imputabile a difetto  dell'organizzazione
di sicurezza. 
  4. In cassa non sono tenuti  fondi  per  un  importo  eccedente  le
normali necessita' dei pagamenti diretti di prossima scadenza.  Tutti
gli altri fondi di qualsiasi provenienza, compresi quelli provenienti
da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati  in
conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o
reparto, senza limiti di valore. 
  5. Gli agenti che hanno la responsabilita' della cassa ai sensi del
presente regolamento rispondono della gestione dei  fondi  depositati
sul conto corrente postale o bancario. La  traenza  avviene  a  firma
congiunta degli agenti responsabili. 
  6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in  conto  corrente
sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nel  medesimo
esercizio finanziario nel quale sono accreditati.