Art. 11 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente regolamento si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, in misura pari a 230 milioni di  euro
annui a decorrere dal 2022. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre
di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni. 
  3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette  al  MIC,
al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  a  CONSAP,  entro  il
giorno  10  di  ciascun  mese,  la  rendicontazione   riferita   alla
mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e
dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili,
SOGEI non  procede  a  ulteriori  attribuzioni  dell'importo  di  cui
all'articolo  5,  comma  3,  e  da'  tempestiva  comunicazione   alle
amministrazioni interessate anche al fine di adottare  le  necessarie
iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio. 
  4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente regolamento con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 357, della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.