Art. 11 Norme finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in misura pari a 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni. 3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e da' tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio. 4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.