Art. 12 Monitoraggio e VIR 1. Il MIC provvede al monitoraggio delle modalita' di utilizzo della Carta e dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. Sulla base dei monitoraggi di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11, comma 3, il MIC effettua la verifica dell'impatto della regolamentazione (di seguito: VIR) avvalendosi di appositi questionari da somministrare, su base volontaria, a beneficiari ed esercenti, anche potenziali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 3. La VIR di cui al comma 2 e' trasmessa dal MIC, oltre che al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento per le politiche giovanili della medesima Presidenza, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, reca: «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione».