Art. 12 
 
                         Monitoraggio e VIR 
 
  1. Il MIC provvede al  monitoraggio  delle  modalita'  di  utilizzo
della Carta e dell'attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  1,
commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Sulla base dei monitoraggi  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo e all'articolo 11, comma 3,  il  MIC  effettua  la  verifica
dell'impatto della regolamentazione (di seguito: VIR) avvalendosi  di
appositi  questionari  da  somministrare,  su  base   volontaria,   a
beneficiari ed esercenti, anche potenziali, nel  rispetto  di  quanto
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2017, n. 169, e  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
protezione dei dati personali. 
  3. La VIR di cui al comma 2 e' trasmessa  dal  MIC,  oltre  che  al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  al  Dipartimento  per  le   politiche
giovanili della medesima Presidenza,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, al Ministero dell'istruzione e al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'art. 1,  commi  357  e  358,  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art.
          1. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 settembre  2017,  n.  169,  reca:  «Regolamento  recante
          disciplina      sull'analisi       dell'impatto       della
          regolamentazione,   la    verifica    dell'impatto    della
          regolamentazione e la consultazione».