Art. 9 Controlli e sanzioni 1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, il MIC, nell'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori ai sensi dell'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, puo', con provvedimento motivato sulla base della gravita' degli usi difformi e delle violazioni delle disposizioni attuative, disattivare la Carta dei beneficiari, nonche' cancellare i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, oppure, nei confronti degli stessi, negare l'accredito o recuperare le somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. In via cautelare, puo' disporre nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco la sospensione dell'erogazione dagli accrediti e, in presenza di condotte particolarmente gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco. 2. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini di cui al comma 1, secondo le modalita' previste da un protocollo d'intesa appositamente stipulato anche per regolare le modalita' di accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.