Art. 9 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Fatte salve  le  ulteriori  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente,  il  MIC,  nell'esercizio  della  vigilanza  e  dei   poteri
sanzionatori ai sensi dell'articolo 1, commi 357 e 358,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, puo', con provvedimento motivato sulla base
della  gravita'  degli  usi  difformi  e   delle   violazioni   delle
disposizioni attuative, disattivare la Carta dei beneficiari, nonche'
cancellare i soggetti iscritti nell'elenco  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, oppure, nei confronti degli  stessi,  negare  l'accredito  o
recuperare le somme non rendicontate correttamente o  utilizzate  per
spese inammissibili. In via cautelare, puo'  disporre  nei  confronti
dei soggetti  iscritti  nell'elenco  la  sospensione  dell'erogazione
dagli accrediti e, in presenza di condotte  particolarmente  gravi  o
reiterate, la sospensione dall'elenco. 
  2. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano  ai  fini
di cui al comma 1, secondo le modalita'  previste  da  un  protocollo
d'intesa appositamente stipulato anche per regolare le  modalita'  di
accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge  30
dicembre 2021, n. 234. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 1,  commi  357  e  358,  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art.
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