Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101,  relativo  all'  autorizzazione  al  commercio  di   materiali
  radioattivi 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «di materiale o sorgenti radioattivi  e»
sono sostitute dalle seguenti: «di materiale o sorgenti  radioattivi,
qualora  la  Comunita'  europea  per  l'energia  atomica  non   abbia
esercitato il diritto  di  opzione  ai  sensi  dell'articolo  57  del
Trattato e fatta salva la  disciplina  sull'approvvigionamento  delle
materie fissili previste dal Trattato, nonche'»; 
    b) il comma 3 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'art. 36 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 36  (Autorizzazione  al  commercio  di  materiali
          radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860, art.  4)).  -
          1. Il commercio  nel  territorio  nazionale  dei  minerali,
          delle materie grezze, di materiale o sorgenti  radioattivi,
          qualora la Comunita'  europea  per  l'energia  atomica  non
          abbia esercitato il diritto di opzione ai  sensi  dell'art.
          57   del   Trattato   e   fatta   salva    la    disciplina
          sull'approvvigionamento delle materie fissili previste  dal
          Trattato,  nonche'  l'intermediazione  nelle  attivita'  di
          commercio, importazione e esportazione  degli  stessi  sono
          autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentito
          l'ISIN. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          sentito l'ISIN, sono stabilite le modalita' procedurali per
          il rilascio dell'autorizzazione. Nelle  more  dell'adozione
          del decreto  di  cui  al  primo  periodo  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'allegato VIII. 
              3. (soppresso)».