Art. 11 Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all' autorizzazione al commercio di materiali radioattivi 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «di materiale o sorgenti radioattivi e» sono sostitute dalle seguenti: «di materiale o sorgenti radioattivi, qualora la Comunita' europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato e fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili previste dal Trattato, nonche'»; b) il comma 3 e' soppresso.
Note all'art. 11: - Si riporta l'art. 36 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Autorizzazione al commercio di materiali radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 4)). - 1. Il commercio nel territorio nazionale dei minerali, delle materie grezze, di materiale o sorgenti radioattivi, qualora la Comunita' europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 57 del Trattato e fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili previste dal Trattato, nonche' l'intermediazione nelle attivita' di commercio, importazione e esportazione degli stessi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalita' procedurali per il rilascio dell'autorizzazione. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII. 3. (soppresso)».