Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo all'importazione e produzione a fini  commerciali  di
  sorgenti di radiazioni ionizzanti 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
comma 1, alinea, il segno di interpunzione finale «.»  e'  sostituito
dal seguente: «:». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'art. 37 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 37 (Importazione e produzione a fini  commerciali
          di sorgenti di radiazioni ionizzanti  (decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 230, art. 18)).  -  1.  Sono  soggette  a
          notifica preventiva ai sensi del comma 3  l'importazione  e
          la produzione a fini commerciali delle seguenti sorgenti di
          radiazioni ionizzanti  con  esclusione  dei  generatori  di
          radiazioni  medico-radiologici  che  non   siano   sorgenti
          radioattive, per i quali si applicano le procedure  di  cui
          al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46: 
              a) le materie  radioattive  con  valore  massimo  della
          concentrazione di attivita' per unita' di  massa  superiore
          ai valori indicati nell'allegato I; 
              b) le materie radioattive con attivita' totale riferita
          ad un anno solare di produzione o importazione superiore ai
          valori indicati nell'allegato I; 
              c) le altre sorgenti di radiazioni ionizzanti  comunque
          soggette a obbligo di notifica ai sensi dell'art. 46. 
              2.  La  produzione  comprende  la   manipolazione,   il
          frazionamento, la diluizione o qualsiasi altra  operazione,
          effettuati  su  sostanze  o  materiali  radioattivi  o  sul
          dispositivo  che  li  contiene,  che   ne   modificano   le
          caratteristiche originarie e  comportano  l'immissione  sul
          mercato di un nuovo prodotto. 
              3.  Chiunque  intende  importare  o  produrre  a   fini
          commerciali sorgenti di radiazioni ionizzanti  ne  effettua
          la notifica ai Ministeri dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro
          e delle politiche sociali,  della  salute,  dell'interno  e
          all'ISIN,  almeno   sessanta   giorni   prima   dell'inizio
          dell'attivita',  nel  rispetto  delle   modalita'   e   dei
          requisiti stabiliti nell'allegato IX. 
              4. Nei  casi  previsti  dall'art.  36  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234,  le  disposizioni  dell'allegato  IX
          aventi contenuto  tecnico  possono  essere  modificate  con
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentiti  i
          Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, del lavoro e delle politiche sociali,  della  salute,
          dell'interno e l'ISIN.».