Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
                101, relativo al divieto di pratiche 
 
  1. All'articolo 39, comma 2, la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «e)  la  produzione,   l'importazione,   l'impiego   o   comunque
l'immissione sul mercato  di  puntatori  e  mirini  montati  su  armi
destinate al commercio, o facsimili di armi usati a scopo ludico, che
emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a 0,1  microSv/ora
alla distanza di 10 cm.» 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta l'art. 39 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.    39    (Divieto    di    pratiche    (direttiva
          2013/59/Euratom, articoli 20 e 21; decreto  legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, art. 98)). - 1. E'  vietata  l'aggiunta
          intenzionale  di  sostanze  radioattive,   direttamente   o
          mediante attivazione, nella produzione di: 
              a) prodotti per l'igiene e cosmesi; 
              b) oggetti di uso domestico o personale; 
              c) giocattoli; 
              d) alimenti e bevande; 
              e) mangimi per animali; 
              f) dispositivi antifulmine. 
              2. Sono altresi' vietati: 
              a)  l'importazione,  l'acquisizione  tramite  commercio
          elettronico,    l'esportazione,    il     commercio,     la
          distribuzione, l'impiego, la manipolazione dei prodotti  di
          cui al comma  1  ai  quali  sono  deliberatamente  aggiunte
          materie radioattive, direttamente o mediante attivazione; 
              b) le pratiche implicanti  l'attivazione  di  materiali
          che comportano un aumento dell'attivita'  nei  prodotti  di
          consumo; 
              c)  le  pratiche  che   comportano   l'attivazione   di
          materiali  usati  nei  giocattoli  e  negli  oggetti  d'uso
          personale, nonche' l'importazione e l'esportazione di  tali
          prodotti o materiali; 
              d)  l'uso  sulle  persone  di  sorgenti  di  radiazioni
          ionizzanti che  non  e'  effettuato  a  scopo  diagnostico,
          terapeutico o di ricerca scientifica clinica, salvo  quanto
          disposto dall'art. 169; 
              e) la produzione, l'importazione, l'impiego o  comunque
          l'immissione sul mercato di puntatori e mirini  montati  su
          armi destinate al commercio, o facsimili di  armi  usati  a
          scopo ludico, che emettono radiazioni ionizzanti a  livelli
          superiori a 0,1 microSv/ora alla distanza di 10 cm."