Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo al registro delle operazioni commerciali 
 
  1. All'articolo 42, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole  «attrezzature  radiogene  medico-radiologici
che non siano sorgenti radioattive» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'art. 42 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  42  (Registro   delle   operazioni   commerciali
          (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 20)). - 1.
          Chiunque importa o produce a fini commerciali,  o  comunque
          esercita commercio di materiali o  sorgenti  di  radiazioni
          ionizzanti o effettua attivita'  di  intermediazione  degli
          stessi, deve registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e
          inviare allo stesso le  informazioni  relative  a  ciascuna
          operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti,  alla
          tipologia  e  alla   quantita'   delle   sorgenti   oggetto
          dell'operazione. Tali informazioni devono essere  trasmesse
          entro i dieci giorni successivi dall'operazione  effettuata
          secondo le modalita' stabilite nell'Allegato VIII. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          all'importazione,  alla  produzione  e  al  commercio   dei
          generatori di radiazioni in uso nelle strutture sanitarie a
          fini di esposizione medica, per i  quali  si  applicano  le
          procedure di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1997,
          n. 46.».