Art. 14 Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al registro delle operazioni commerciali 1. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «attrezzature radiogene medico-radiologici che non siano sorgenti radioattive» sono soppresse.
Note all'art. 14: - Si riporta l'art. 42 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 42 (Registro delle operazioni commerciali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 20)). - 1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attivita' di intermediazione degli stessi, deve registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e inviare allo stesso le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantita' delle sorgenti oggetto dell'operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro i dieci giorni successivi dall'operazione effettuata secondo le modalita' stabilite nell'Allegato VIII. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'importazione, alla produzione e al commercio dei generatori di radiazioni in uso nelle strutture sanitarie a fini di esposizione medica, per i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.».