Art. 10 Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarieta' 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. 2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunita' locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarieta' orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni. 3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli gia' previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita' locali. 4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, e' inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunita' locali. 5. La deliberazione di istituzione del servizio da' conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e puo' essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.