Art. 10 
 
               Perimetro del servizio pubblico locale 
                    e principio di sussidiarieta' 
 
  1. Gli enti locali  e  gli  altri  enti  competenti  assicurano  la
prestazione dei servizi di interesse economico  generale  di  livello
locale ad essi attribuiti dalla legge. 
  2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunita'  locali,
gli  enti  locali  favoriscono,  in  attuazione  del   principio   di
sussidiarieta'  orizzontale,  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,
singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni
e semplificazioni. 
  3.  Gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
possono istituire servizi di interesse economico generale di  livello
locale diversi da quelli gia' previsti  dalla  legge,  che  ritengono
necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita'
locali. 
  4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad  apposita
istruttoria, sulla base di un  effettivo  confronto  tra  le  diverse
soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da
parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o  da  parte  di
cittadini,  singoli  e  associati,  e'  inidonea   a   garantire   il
soddisfacimento dei bisogni delle comunita' locali. 
  5. La deliberazione di istituzione del  servizio  da'  conto  degli
esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e puo' essere  sottoposta  a
consultazione pubblica prima della sua adozione.