Art. 10
Perimetro del servizio pubblico locale
e principio di sussidiarieta'
1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la
prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello
locale ad essi attribuiti dalla legge.
2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunita' locali,
gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di
sussidiarieta' orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni
e semplificazioni.
3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono istituire servizi di interesse economico generale di livello
locale diversi da quelli gia' previsti dalla legge, che ritengono
necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita'
locali.
4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita
istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse
soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da
parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di
cittadini, singoli e associati, e' inidonea a garantire il
soddisfacimento dei bisogni delle comunita' locali.
5. La deliberazione di istituzione del servizio da' conto degli
esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e puo' essere sottoposta a
consultazione pubblica prima della sua adozione.