Art. 11 
 
                 Promozione e sostegno degli utenti 
 
  1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo  10,
comma  4,  non  risulti  necessaria  l'istituzione  di  un   servizio
pubblico, l'ente  locale  puo'  comunque  promuovere  iniziative  per
assicurare un adeguato  soddisfacimento  dei  bisogni  degli  utenti,
ferma  restando  la  liberta'  di  impresa  degli   operatori.   Tali
iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parita' di
trattamento e non discriminazione e  della  normativa  europea  sugli
aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi  economici,
titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio.