Art. 11
Promozione e sostegno degli utenti
1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10,
comma 4, non risulti necessaria l'istituzione di un servizio
pubblico, l'ente locale puo' comunque promuovere iniziative per
assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti,
ferma restando la liberta' di impresa degli operatori. Tali
iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parita' di
trattamento e non discriminazione e della normativa europea sugli
aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici,
titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio.