Art. 11 Promozione e sostegno degli utenti 1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, non risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico, l'ente locale puo' comunque promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la liberta' di impresa degli operatori. Tali iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e non discriminazione e della normativa europea sugli aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici, titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio.