Art. 12
Obblighi di servizio pubblico
per gli operatori sul mercato
1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10,
comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per
garantire le esigenze delle comunita' locali, l'ente locale verifica
se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso
l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o piu'
operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a
operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione
di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le
eventuali compensazioni economiche.