Art. 12 
 
                    Obblighi di servizio pubblico 
                    per gli operatori sul mercato 
 
  1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo  10,
comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per
garantire le esigenze delle comunita' locali, l'ente locale  verifica
se la prestazione del servizio  possa  essere  assicurata  attraverso
l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o piu'
operatori, senza restrizioni  del  numero  di  soggetti  abilitati  a
operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella  deliberazione
di cui all'articolo  10,  comma  5,  nella  quale  sono  indicate  le
eventuali compensazioni economiche.