Art. 13
Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali
o esclusivi
1. L'attribuzione di diritti speciali o esclusivi e' ammessa, in
conformita' al diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile
all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio
pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno
restrittive della liberta' d'impresa e sulla base di un'adeguata
analisi economica. L'ente locale da' conto dell'analisi e della
valutazione circa la necessita' di attribuire diritti speciali o
esclusivi nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5.