Art. 13 
 
Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti  speciali
                             o esclusivi 
 
  1. L'attribuzione di diritti speciali o esclusivi  e'  ammessa,  in
conformita' al diritto dell'Unione europea,  solo  se  indispensabile
all'adempimento della  funzione  affidata  al  gestore  del  servizio
pubblico locale di rilevanza economica, in  assenza  di  misure  meno
restrittive della liberta' d'impresa  e  sulla  base  di  un'adeguata
analisi economica. L'ente  locale  da'  conto  dell'analisi  e  della
valutazione circa la necessita'  di  attribuire  diritti  speciali  o
esclusivi nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5.