Art. 13 Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi 1. L'attribuzione di diritti speciali o esclusivi e' ammessa, in conformita' al diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della liberta' d'impresa e sulla base di un'adeguata analisi economica. L'ente locale da' conto dell'analisi e della valutazione circa la necessita' di attribuire diritti speciali o esclusivi nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5.