((Art. 11 bis 
 
    Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico 
 
  1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n.  220,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n.  241
del  1997»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  rispondono  solo   per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo  irregolare  o  in
misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto»; 
  b) dopo il terzo periodo sono inseriti  i  seguenti:  «Il  recupero
dell'importo  corrispondente  al  credito   d'imposta   indebitamente
utilizzato e' effettuato nei  confronti  del  soggetto  beneficiario,
ferma restando, in  presenza  di  concorso  nella  violazione,  oltre
all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
122-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21, della legge  14
          novembre  2016,   n.   220   (Disciplina   del   cinema   e
          dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21 (Disposizioni comuni  in  materia  di  crediti
          d'imposta). - 1. I crediti d'imposta di cui  alla  presente
          sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15  e
          19, sono riconosciuti entro il limite  massimo  complessivo
          indicato con il decreto di cui all'articolo  13,  comma  5.
          Con il medesimo  decreto,  si  provvede  al  riparto  delle
          risorse  complessivamente  iscritte  in  bilancio  tra   le
          diverse  tipologie  di  intervento;  ove  necessario,  tale
          riparto puo' essere modificato, con le medesime  modalita',
          anche in corso d'anno. 
              2. I crediti d'imposta previsti nella presente  sezione
          non concorrono alla formazione del reddito  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli  96  e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  e   successive   modificazioni,   e   sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
              3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
          non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
          1260 e  seguenti  del  codice  civile,  e  previa  adeguata
          dimostrazione del riconoscimento del diritto da  parte  del
          Ministero  e  dell'effettivita'  del  diritto  al   credito
          medesimo,   i   crediti   d'imposta   sono   cedibili   dal
          beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
          per  il  credito  sportivo,   finanziari   e   assicurativi
          sottoposti a vigilanza prudenziale.  I  cessionari  possono
          utilizzare il credito  ceduto  solo  in  compensazione  dei
          propri   debiti   d'imposta   o   contributivi   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997  e
          rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del   credito
          d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore  rispetto
          al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito  non
          pregiudica  i  poteri  delle   competenti   amministrazioni
          relativi al controllo delle  dichiarazioni  dei  redditi  e
          all'accertamento  e  all'irrogazione  delle  sanzioni   nei
          confronti del cedente il  credito  d'imposta.  Il  recupero
          dell'importo   corrispondente    al    credito    d'imposta
          indebitamente utilizzato e' effettuato  nei  confronti  del
          soggetto  beneficiario,  ferma  restando,  in  presenza  di
          concorso   nella   violazione,    oltre    all'applicazione
          dell'articolo 9 del decreto-legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario.
          Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
          all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77. Il  Ministero  e  l'Istituto  per  il  credito
          sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
          che  le  somme  corrispondenti  all'importo   dei   crediti
          eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a  detto
          Istituto siano destinate al  finanziamento  di  progetti  e
          iniziative  nel  settore  della  cultura,  con  particolare
          riguardo al cinema e all'audiovisivo. 
              5. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro,  da  emanare
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  sono  stabiliti,   partitamente   per
          ciascuna delle  tipologie  di  credito  d'imposta  previste
          nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali  ivi
          stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
          aliquote da  riconoscere  alle  varie  tipologie  di  opere
          ovvero  alle  varie  tipologie  di  impresa  o  alle  varie
          tipologie   di   sala   cinematografica,   la    base    di
          commisurazione del beneficio,  con  la  specificazione  dei
          riferimenti temporali, nonche'  le  ulteriori  disposizioni
          applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le
          condizioni  e  la  procedura  per   la   richiesta   e   il
          riconoscimento del credito,  prevedendo  modalita'  atte  a
          garantire che ciascun beneficio  sia  concesso  nel  limite
          massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
          modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. 
              5-bis. Il Ministro,  tenuto  conto  dell'andamento  del
          mercato nel settore del  cinema  e  dell'audiovisivo,  puo'
          adottare, nel  limite  delle  risorse  individuate  con  il
          decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga
          alle percentuali previste per i crediti  d'imposta  di  cui
          alla presente sezione e al  limite  massimo  stabilito  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              6.  Le  risorse  stanziate  per  il  finanziamento  dei
          crediti d'imposta previsti nella presente sezione,  laddove
          inutilizzate  e  nell'importo  definito  con  decreto   del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
          cinema  e  l'audiovisivo.  A  tal  fine  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183.».