Art. 14 
 
      Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di  1.080  milioni  di
euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di ((euro  destinati))  agli
interventi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 21 luglio 2017((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
226 del 27 settembre  2017,  recante))  «Riparto  del  fondo  per  il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese, di cui all'articolo 1, comma  140,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232.». 
  2.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento  dei  programmi  di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di  cui
agli articoli 536 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno  2022  e'
autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il  Ministero  della  difesa
provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi
cronoprogrammi. 
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  dopo  il
comma 606, e' inserito il seguente: 
    «606-bis. Per l'anno 2022  il  fondo  di  cui  al  comma  606  e'
incrementato di 85,8 milioni di euro per il  personale  docente.  Per
l'anno 2022 e' autorizzata la  spesa  di  14,2  milioni  di  euro  da
destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.». 
  ((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, si interpreta nel senso che  le  entrate  correnti  sono
calcolate sulla base della media degli  accertamenti  dei  primi  tre
titoli  degli  ultimi  tre  rendiconti  della   gestione   approvati,
escludendo gli accertamenti vincolati  di  cui  alla  tipologia  102,
«Tributi destinati al finanziamento della  sanita'»,  del  titolo  I,
«Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  perequativa»,
e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui  all'articolo  16-bis  del
decreto-legge  n.  95  del  2012,  e  al  netto   dell'accantonamento
obbligatorio  ai  medesimi  titoli  del  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita'.)) 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 86,  della
          legge 23 dicembre 2005, n.266 recante Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              «1. - 85. Omissis. - 86. Il finanziamento  concesso  al
          Gestore   dell'infrastruttura   ferroviaria   nazionale   a
          copertura   degli   investimenti   relativi    alla    rete
          tradizionale,    compresi    quelli    per     manutenzione
          straordinaria, avviene, a partire dalle somme  erogate  dal
          1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto  impianti.
          Il  Gestore  dell'infrastruttura   ferroviaria   nazionale,
          all'interno del sistema di contabilita' regolatoria,  tiene
          in evidenza la quota figurativa relativa agli  ammortamenti
          delle immobilizzazioni finanziate con detta  modalita'.  La
          modifica del sistema di finanziamento di  cui  al  presente
          comma avviene senza oneri per lo Stato  e  per  il  Gestore
          dell'infrastruttura         ferroviaria          nazionale;
          conseguentemente, i  finanziamenti  di  cui  al  comma  84,
          effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
          considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
          il valore fiscale del bene. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da 536  a  537-ter
          del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              «Art.  536  (Programmi).  -  1.  Con  riferimento  alla
          pianificazione   dei   programmi   di   ammodernamento    e
          rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei  mezzi  e
          dei beni  direttamente  destinati  alla  difesa  nazionale,
          annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della
          difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento
          della  documentazione  di  cui  agli  articoli  12  e  548,
          comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: 
                a) il quadro generale delle esigenze operative  delle
          Forze armate,  comprensive  degli  indirizzi  strategici  e
          delle linee di sviluppo capacitive; 
                b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in
          corso ed il relativo piano di  programmazione  finanziaria,
          indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per
          un periodo non inferiore a tre anni, compresi  i  programmi
          di  ricerca  o  di  sviluppo  finanziati  nello  stato   di
          previsione  del   Ministero   dello   sviluppo   economico.
          Nell'elenco   sono   altresi'   indicate   le    condizioni
          contrattuali,  con  particolare  riguardo  alle   eventuali
          clausole penali. 
              2. Nell'ambito della stessa documentazione  di  cui  al
          comma  1  sono   riportate,   sotto   forma   di   bilancio
          consolidato, tutte le spese relative alla funzione  difesa,
          comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. 
              3. In relazione agli indirizzi di cui  al  comma  1,  i
          conseguenti programmi ed i relativi impegni di  spesa  sono
          approvati: 
                a) con legge, se richiedono finanziamenti  di  natura
          straordinaria; 
                b) con decreto  del  Ministro  della  difesa,  se  si
          tratta di  programmi  finanziati  attraverso  gli  ordinari
          stanziamenti di  bilancio,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze se  tali  programmi  sono  di
          durata pluriennale. Salvo quanto  disposto  al  comma  4  e
          sempre che i programmi non si riferiscano  al  mantenimento
          delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli  schemi
          di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          competenti. I pareri sono espressi  entro  quaranta  giorni
          dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il  termine
          per l'espressione del  parere,  i  decreti  possono  essere
          adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi  alle
          condizioni formulate dalle Commissioni  competenti,  ovvero
          quando le stesse Commissioni  esprimano  parere  contrario,
          trasmette nuovamente alle  Camere  gli  schemi  di  decreto
          corredati delle necessarie  controdeduzioni  per  i  pareri
          definitivi delle Commissioni competenti da esprimere  entro
          trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora
          entro  il  termine  indicato  le   Commissioni   competenti
          esprimano  sugli  schemi  di  decreto  parere  contrario  a
          maggioranza   assoluta   dei   componenti,   motivato   con
          riferimento alla mancata coerenza con il piano  di  impiego
          pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere
          adottato. In ogni altro caso,  il  Governo  puo'  procedere
          all'adozione  dei  decreti.  Gli  schemi  di  decreto  sono
          trasmessi anche alle  Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili finanziari. 
              4.  I  piani   di   spesa   gravanti   sugli   ordinari
          stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento  di
          programmi pluriennali finanziati  nei  precedenti  esercizi
          con  leggi  speciali,  se  non   richiedono   finanziamenti
          integrativi, sono sottoposti dal Ministro della  difesa  al
          Parlamento  in  apposito  allegato  al  piano  di   impiego
          pluriennale di cui al comma 1. 
              5. L'attivita' contrattuale relativa  ai  programmi  di
          cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui  al  comma  4  e'
          svolta  dalle  competenti  strutture  del  Ministero  della
          difesa.». 
              «Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento
          e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il Capo  di  stato
          maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi  e  degli
          indirizzi definiti  dal  Ministro  della  difesa  ai  sensi
          dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ferma restando la necessita' di salvaguardare
          le esigenze operative prioritarie e  quelle  derivanti  dal
          processo di definizione della politica europea di difesa  e
          sicurezza, procede  alla  verifica  della  rispondenza  dei
          programmi di  ammodernamento  e  rinnovamento  dei  sistemi
          d'arma e propone al Ministro della difesa la  rimodulazione
          dei programmi relativi a linee di sviluppo  capacitive  che
          risultino  non  piu'  adeguate,  anche  in  ragione   delle
          disponibilita'  finanziarie  autorizzate   a   legislazione
          vigente. La predetta  verifica  tiene  altresi'  conto  dei
          risultati  conseguiti  nell'attuazione  del   processo   di
          riconfigurazione dello  strumento  militare  riportati  nel
          documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
          legge 31 dicembre 2012, n. 244. 
              2.  Gli   schemi   dei   decreti   che   approvano   la
          rimodulazione di programmi sui quali e' stato  espresso  il
          parere delle Commissioni parlamentari competenti  ai  sensi
          dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono  sottoposti  a
          tale parere. 
              3. Dalle rimodulazioni di cui al  comma  1  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, anche in termini di indebitamento netto. 
              4. Le eventuali disponibilita' finanziarie emergenti  a
          seguito  delle  rimodulazioni  di  cui  al  comma  1   sono
          destinate, previa verifica  dell'invarianza  sui  saldi  di
          finanza pubblica da parte  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato, alle finalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.». 
              «Art.  537   (Programmi   con   la   partecipazione   o
          collaborazione  di  Paesi  esteri).  -  1.  Se  i  rapporti
          contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui
          all'articolo 536 implicano la partecipazione  o,  comunque,
          la collaborazione di Paesi esteri, direttamente  o  per  il
          tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della
          difesa e' autorizzato a stipulare contratti o  comunque  ad
          assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando
          a questi fini anche gli importi da riassegnare  a  bilancio
          ai sensi dell'articolo 549.». 
              «Art. 537-bis (Semplificazione delle procedure  per  la
          realizzazione dei programmi di  investimento  di  interesse
          dell'Amministrazione della difesa).  -  1.  Ai  fini  della
          semplificazione delle procedure per  la  realizzazione  dei
          programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione
          della difesa, finanziati mediante  contributi  pluriennali,
          il decreto di cui  all'articolo  4,  comma  177-bis,  della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
          e' adottato, previo  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          della difesa. Con tale decreto si provvede a: 
                a) definire le modalita' di attuazione dei programmi,
          in sostituzione delle convenzioni di  cui  all'articolo  5,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  giugno  1996,  n.   321,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,
          n. 421; 
                b) fissare, se  necessario,  il  tasso  di  interesse
          massimo secondo le modalita' di cui all'articolo 45,  comma
          32, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,    che    puo'    essere     successivamente
          rideterminato dal Ministero dell'economia e delle  finanze,
          ove occorra; 
                c) verificare l'assenza di effetti  peggiorativi  sul
          fabbisogno e sull'indebitamento netto,  rispetto  a  quelli
          previsti dalla legislazione vigente,  ovvero  quantificarli
          per la successiva compensazione ai sensi  dell'articolo  4,
          comma 177-bis, della legge n. 350 del  2003,  e  successive
          modificazioni.». 
              «Art. 537-ter  (Cooperazione  con  altri  Stati  per  i
          materiali di armamento prodotti dall'industria  nazionale).
          - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei  principi,
          delle norme e delle procedure in materia di esportazione di
          materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio  1990,  n.
          185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine   di
          soddisfare esigenze di approvvigionamento  di  altri  Stati
          esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o  di
          reciproca  assistenza  tecnico-militare,   puo'   svolgere,
          tramite  proprie  articolazioni  e  senza   assunzione   di
          garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale e di
          supporto  tecnico-amministrativo  per   l'acquisizione   di
          materiali di armamento  prodotti  dall'industria  nazionale
          anche in uso alle Forze armate e per le correlate  esigenze
          di sostegno logistico e assistenza tecnica,  richiesti  dai
          citati  Stati,  nei   limiti   e   secondo   le   modalita'
          disciplinati nei predetti accordi. 
              2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e'
          definita  la  disciplina  esecutiva   e   attuativa   delle
          disposizioni di cui al presente articolo. 
              3.  Le  somme  percepite  per  il  rimborso  dei  costi
          sostenuti per le attivita' di cui al comma 1  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          integralmente riassegnate  ai  fondi  di  cui  all'articolo
          619.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   33   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
              «Art. 33  (Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria). - 1. A decorrere dalla data  individuata  dal
          decreto  di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di
          consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
          particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
          del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
          scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
          e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
          2018, n.  145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
          per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
          al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
          previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
              1-bis. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto
          di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
          comma 1, le province  e  le  citta'  metropolitane  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito  come  percentuale,   differenziata   per   fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          del fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  stanziato  nel
          bilancio di previsione. Con decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   disposizione   sono
          individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
          prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le
          relative percentuali  massime  annuali  di  incremento  del
          personale  in  servizio  per  le  province  e   le   citta'
          metropolitane che si collocano al  di  sotto  del  predetto
          valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le province e le citta' metropolitane  in  cui
          il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione, e  la  media  delle
          predette  entrate  correnti  relative   agli   ultimi   tre
          rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia  di
          cui al primo periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale
          riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
          conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia
          anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
          A decorrere dal 2025 le province e le citta'  metropolitane
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn over pari al trenta  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
              1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, e' abrogato. 
              2. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo  32  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
          accessorio del personale di cui all'articolo 23,  comma  2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
          in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
          valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
          per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
              2-bis. Al comma 366  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali»
          sono soppresse; 
                b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
          commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle  assunzioni
          del personale educativo degli enti locali». 
              2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
          all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita'  sia
          stata  prorogata  ai  sensi  del  comma  362  del  medesimo
          articolo 1. (192) 
              2-quater.  Il  comma   2   dell'articolo   14-ter   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
          abrogato.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   16-bis   del
          decreto-legge  n.  95  del  06  luglio  2012  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art.  16-bis  (Fondo   nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il
          Fondo nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,
          agli   oneri   del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
          alimentato da una compartecipazione  al  gettito  derivante
          dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla  benzina.
          L'aliquota   di   compartecipazione   e'   applicata   alla
          previsione  annuale  del  predetto  gettito,  iscritta  nel
          pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
          ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, in misura  tale  da
          assicurare, per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014  e  a
          decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse  del  Fondo
          stesso al risultato della somma, per ciascuno dei  suddetti
          anni, delle seguenti risorse: 
                a) 465 milioni di euro per l'anno 2013,  443  milioni
          di euro per l'anno  2014,  507  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2015; 
                b)  risorse  derivanti  dalla  compartecipazione   al
          gettito  dell'accisa  sul  gasolio   per   autotrazione   e
          dell'accisa sulla benzina, per l'anno  2011,  di  cui  agli
          articoli 1, commi da 295 a 299,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, e  3,  comma  12,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quota
          di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
          del Servizio sanitario nazionale; 
                c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto  nel
          fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
                a)  il  comma  12  dell'articolo  3  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549; 
                b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
                c) il comma 3 dell'articolo 21  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
                d) il comma 3 dell'articolo 30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
          legislazione  vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei
          trasporti, di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario  le
          risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1.  I  criteri  sono
          definiti, in particolare, tenendo conto  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico  e  costi  dei  servizi  previsto  dalla
          normativa  nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale   e   di   servizi   ferroviari
          regionali, salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei
          territori anche con differenziazione dei  servizi,  e  sono
          finalizzati a incentivare le regioni e gli  enti  locali  a
          razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la
          gestione dei servizi medesimi mediante: 
                a)  un'offerta  di   servizio   piu'   idonea,   piu'
          efficiente  ed  economica  per  il  soddisfacimento   della
          domanda di trasporto pubblico; 
                b) il progressivo incremento del rapporto tra  ricavi
          da traffico e costi operativi; 
                c) la progressiva riduzione dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
                d)   la   definizione   di   livelli    occupazionali
          appropriati; 
                e) la previsione di idonei strumenti di  monitoraggio
          e di verifica. 
              4. Entro quattro mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
          19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel
          rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  A
          seguito    della    riprogrammazione,    rimodulazione    e
          sostituzione di cui  al  presente  comma,  i  contratti  di
          servizio gia' stipulati  da  aziende  di  trasporto,  anche
          ferroviario, con le singole regioni  a  statuto  ordinario,
          sono oggetto di revisione. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche  effettuate  sugli  effetti.  prodotti  dal
          piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
              6. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24  dicembre   2007,   n.   244,   i   dati   economici   e
          trasportistici,  che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a
          richiedere  con  adeguate  garanzie  di  tutela  dei   dati
          commerciali sensibili, utili a creare una banca di  dati  e
          un sistema informativo per la verifica  dell'andamento  del
          settore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. I dati devono essere certificati  con  le
          modalita' indicate con apposito decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'interno. I contributi pubblici e i  corrispettivi  dei
          contratti di  servizio  non  possono  essere  erogati  alle
          aziende  di  trasporto  pubblico  e  ferroviario  che   non
          trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,   sono
          stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
                a)  le  modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
                b) la decadenza dei direttori generali degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
                c) le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e  dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta.».