((Art. 14 bis 
 
 Misure per il rilancio della competitivita' delle imprese italiane 
 
  1. Al fine di  sostenere  la  promozione  della  partecipazione  di
operatori  italiani  a  societa'   ed   imprese   miste   all'estero,
all'articolo 4, comma 1, della legge  24  aprile  1990,  n.  100,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le   operazioni   di
finanziamento di cui al primo periodo  sono  accordate  da  soggetti,
italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
e da intermediari finanziari autorizzati ai  sensi  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' da soggetti a  cui  si
applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del  medesimo
testo unico». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
attuative vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  contenute  nel  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990,  n.  100,  e  in
provvedimenti o atti di qualunque altra natura. 
  3. Al fine di rafforzare  il  sistema  delle  start-up  innovative,
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, dopo le parole: «ivi compreso il rapporto di
co-investimento tra  le  risorse  di  cui  al  presente  comma»  sono
inserite le seguenti: «destinate agli investimenti iniziali,  con  le
modalita' individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di
ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa,»; 
  b) al terzo periodo, le parole: «dei finanziamenti agevolati»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli investimenti iniziali» e le parole:
«per singolo investimento» sono soppresse; 
  c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il  medesimo
decreto di cui al secondo periodo e' stabilita, inoltre,  nell'ambito
delle risorse di cui al presente comma, la quota  da  destinare  agli
eventuali investimenti successivi».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  24
          aprile  1990,  n.  100  (Norme   sulla   promozione   della
          partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero) come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. - 1. Il soggetto  gestore  del  fondo  di  cui
          all'articolo  3  della  legge  28  maggio  1973,  n.   295,
          corrisponde  contributi  agli  interessi   agli   operatori
          italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro
          quota, o di parte di essa, di  capitale  di  rischio  nelle
          societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST  Spa
          e aventi  sede  in  Paesi  non  facenti  parte  dell'Unione
          europea,  con  le  modalita',  le  condizioni  e  l'importo
          massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  degli  affari
          esteri e  della  cooperazione  internazionale.  Si  applica
          l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993,
          n. 489. I relativi oneri sono a carico  del  fondo  di  cui
          alla legge  28  maggio  1973,  n.  295.  Le  operazioni  di
          finanziamento di cui al primo  periodo  sono  accordate  da
          soggetti,  italiani  o  esteri,  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita'  bancaria  e  da   intermediari   finanziari
          autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  nonche'  da  soggetti  a  cui  si
          applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del
          medesimo testo unico. 
              2. In caso di  mancato  conferimento,  anche  parziale,
          della prevista quota di capitale di rischio nella  societa'
          o impresa, si applicano le disposizioni di cui  all'art.  7
          del  D.L.  28  maggio  1981,  n.  251  ,  convertito,   con
          modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394, e  relative
          norme d'attuazione." 
              3. Gli operatori italiani che partecipano a societa'  e
          imprese all'estero partecipate  dalla  SIMEST  S.p.a.  sono
          ammessi,   nei   limiti   delle   rispettive    quote    di
          partecipazione, alla garanzia  assicurativa  della  Sezione
          speciale per l'assicurazione del  credito  all'esportazione
          (SACE) per i  rischi  politici  e  per  quelli  commerciali
          derivanti dal  mancato  trasferimento  di  fondi  spettanti
          all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non  imputabile
          all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni  che
          saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della
          medesima SACE.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  3,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 38  (Rafforzamento  del  sistema  delle  start-up
          innovative). - 1. - 2. Omissis 
              3. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,  al
          Fondo di sostegno al venture capital,  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 209, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145,  sono  assegnate  risorse  aggiuntive  pari  a  200
          milioni di euro per l'anno  2020  finalizzate  a  sostenere
          investimenti nel capitale, anche tramite la  sottoscrizione
          di strumenti  finanziari  partecipativi,  nonche'  mediante
          l'erogazione di finanziamenti agevolati, la  sottoscrizione
          di obbligazioni convertibili, o altri strumenti  finanziari
          di  debito  che  prevedano  la  possibilita'  del  rimborso
          dell'apporto  effettuato,  a  beneficio   esclusivo   delle
          start-up innovative  di  cui  all'articolo  25  del  citato
          decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,
          n. 33. Con decreto del Ministro dello  Sviluppo  economico,
          da adottarsi entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono individuate le  modalita'
          di attuazione  delle  agevolazioni  previste  dal  presente
          comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento  tra  le
          risorse  di  cui   al   presente   comma   destinate   agli
          investimenti iniziali,  con  le  modalita'  individuate  al
          primo periodo,  da  effettuare  nel  capitale  di  ciascuna
          start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa, e
          le risorse di investitori regolamentati o  qualificati.  La
          misura  massima  degli  investimenti  iniziali  di  cui  al
          presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e
          media impresa innovativa puo' ottenere e'  pari  a  quattro
          volte l'importo complessivo delle  risorse  raccolte  dalla
          stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro. Con  il
          medesimo decreto di cui al secondo  periodo  e'  stabilita,
          inoltre, nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  presente
          comma, la quota da destinare  agli  eventuali  investimenti
          successivi. 
              Omissis.».